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    14 gennaio 2017

    Tornano le agevolazioni per l'acquisto dei...

    Cosa cambia per il cittadino La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, denominata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" ha ripristinato le agevolazioni fiscali per i trasferimenti dei fondi rustici nei territori montani. Più precisamente nei territori montani i soggetti che intendano trasferire, a qualsiasi titolo, fondi rustici, al fine di arrotondare o accorpare proprietà  diretto-coltivatrici, singole o associate, potranno beneficiare dell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes www.associazionesuperpartes.it/notai La disciplina L'art. 1 comma 47 della Legge n. 232/16 (Legge di Bilancio 2017) prevede che: "all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». L'articolo 9 comma 2 del D.P.R. n. 601/73 prevede che: "nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà  a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà  diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni". Ciò implica quindi l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'esenzione dall'imposta catastale per i trasferimenti dei fondi rustici, nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento o accorpamento della proprietà  contadina. Si ricorda che potranno beneficiare delle suddette agevolazioni i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; nonchè i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: www.associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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