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    25 novembre 2025

    Agevolazioni prima casa e cambio di destinazione...

    Cassazione, ordinanza, 22 settembre 2025, n. 25868, sez. Tributaria.  Per l’applicazione delle agevolazioni prima casa disciplinate alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986 rileva esclusivamente la classificazione catastale dell’immobile posseduto al momento del suo acquisto, non la sua concreta destinazione d’uso o la situazione soggettiva del contribuente. In particolare, un immobile precedentemente acquistato con benefici fiscali è classificato (al momento del nuovo acquisto) come A/10 – dunque non più abitazione – non costituisce ostacolo all’applicazione del beneficio sul nuovo acquisto in quanto non configura come “casa di abitazione”, a nulla rilevando il fatto che i due atti (trasformazione e nuovo acquisto) siano temporalmente ravvicinati.  Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Eren Kevin da Pixabay © Riproduzione riservata

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    04 settembre 2025

    Prima casa: due anni per vendere l’immobile...

    La risposta n. 197/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i nuovi termini per vendere l’immobile pre-posseduto e mantenere le agevolazioni “prima casa” e il credito d’imposta.  Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia riguardava un contribuente il quale, avendo acquistato un immobile nel novembre 2024 beneficiando delle agevolazioni fiscali pur essendo ancora in possesso di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, si impegnava a rivenderlo entro un anno. A seguito della modifica normativa del 2025 – che ha esteso tale termine da uno a due anni – l’istante chiedeva: se potesse beneficiare del nuovo termine biennale, pur essendo l’acquisto antecedente al 2025;se potesse mantenere il diritto al credito d’imposta per il riacquisto, vendendo l’immobile precedente entro due anni e non più entro uno. Preliminarmente, è bene rammentare che l’art. 1 comma 116 della L. 207/2024 ha esteso, da uno a due anni, il termine (contemplato dal comma 4-bis della nota II-bis) entro il quale l’acquirente della prima casa deve liberarsi dell’ex prima casa per non perdere il beneficio già applicato sul nuovo acquisto. La modifica normativa, tuttavia, non ha coinvolto la disciplina in materia di credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, contenuta nell’art. 7 della L. 448/1998, generando dubbi in merito all’applicabilità anche a quest’ambito del nuovo termine biennale. Con la risposta all’interpello del 30 luglio 2025, l’Agenzia ha chiarito che il nuovo termine non è limitato agli atti stipulati dopo il 1° gennaio 2025, ma vale anche per gli atti stipulati nel 2024, qualora al 31 dicembre dello stesso anno non sia ancora decorso il termine di un anno per la vendita della prima casa. Inoltre, l’Agenzia, mediante un’interpretazione apparentemente contrastante col dato normativo, conferma che l’estensione a due anni vale anche ai fini della fruizione del credito d’imposta per il riacquisto: il credito, quindi, spetta anche se la vendita della “vecchia” prima casa avviene entro due anni dal nuovo acquisto (e non più entro un solo anno), purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa. Il ragionamento effettuato dall’Agenzia si basa sulla ratio dell’intervento sul comma 4-bis della Nota II-bis, analoga a quella posta alla base del precedente intervento del 2016 che introdusse la possibilità della rivendita post acquisto: facilitare la sostituzione della “prima casa” e agevolare i contribuenti nella liquidità e nella pianificazione delle operazioni immobiliari, superando rigidità temporali che possono risultare penalizzanti. A parere dell’Agenzia, come nel 2016 si riconobbe la necessità di estendere anche al credito d’imposta gli effetti della novità normativa, l’estensione deve operare anche ora per il nuovo termine di due anni. Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie il credito d’imposta è concesso in via provvisoria al contribuente a condizione che l’abitazione già acquistata col beneficio venga alienata entro due anni. In caso di mancato rispetto del termine, si realizza sia la decadenza dell’agevolazione prima casa sia il venir meno del credito d’imposta. In conclusione, la risposta n. 197/2025 conferma l’orientamento favorevole dell’Agenzia delle Entrate ad un’applicazione estensiva e coerente delle agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”. Il chiarimento dell’Agenzia, che supera l’interpretazione più restrittiva, è particolarmente rilevante per i contribuenti che, avendo acquistato una nuova abitazione nel 2024, abbiano difficoltà nel rispettare il termine annuale per la vendita del precedente immobile. Ora, grazie all’estensione a due anni, non solo si salvaguardano le agevolazioni “prima casa”, ma anche il diritto al credito d’imposta. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Alexa da Pixabay © Riproduzione riservata  

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    10 marzo 2025

    Compendio Unico e Agevolazioni Fiscali

    Requisiti e Condizioni per i Beneficiari Quando si parla di agevolazioni fiscali per l’acquisto di immobili agricoli, è fondamentale conoscere le condizioni necessarie per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente. In particolare, la Cassazione (Ordinanza n. 29342 del 13 novembre 2024, Sez. V) ha ribadito che le agevolazioni tributarie connesse alla costituzione di un compendio unico sono soggette a precise condizioni. Secondo l’art. 5-bis, comma 2, del D.lgs. 228/2001, modificato dall’art. 7 del D.lgs. 99/2004, l’agevolazione fiscale si applica agli acquirenti di terreni agricoli che si impegnano a costituire un compendio unico e a condurlo per almeno dieci anni. Tuttavia, il beneficio è subordinato a due requisiti essenziali: Presentazione contestuale all’acquisto dell’istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Accertamento del possesso dei requisiti richiesti entro 24 mesi dalla presentazione dell’istanza. Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali, con il conseguente obbligo di restituzione dei benefici ottenuti. Se sei un imprenditore agricolo o stai valutando l’acquisto di un terreno agricolo con agevolazioni fiscali, è fondamentale rispettare i vincoli normativi per evitare sanzioni e garantire la fruizione dei vantaggi fiscali previsti dalla legge. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Nadine da Pixabay © Riproduzione riservata

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    14 gennaio 2017

    Tornano le agevolazioni per l'acquisto dei...

    Cosa cambia per il cittadino La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, denominata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" ha ripristinato le agevolazioni fiscali per i trasferimenti dei fondi rustici nei territori montani. Più precisamente nei territori montani i soggetti che intendano trasferire, a qualsiasi titolo, fondi rustici, al fine di arrotondare o accorpare proprietà  diretto-coltivatrici, singole o associate, potranno beneficiare dell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes www.associazionesuperpartes.it/notai La disciplina L'art. 1 comma 47 della Legge n. 232/16 (Legge di Bilancio 2017) prevede che: "all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». L'articolo 9 comma 2 del D.P.R. n. 601/73 prevede che: "nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà  a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà  diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni". Ciò implica quindi l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l'esenzione dall'imposta catastale per i trasferimenti dei fondi rustici, nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento o accorpamento della proprietà  contadina. Si ricorda che potranno beneficiare delle suddette agevolazioni i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; nonchè i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: www.associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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