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    29 giugno 2017

    Trascrizione del rent to buy: sì ma solo per 10...

    Cosa cambia per il cittadino Il rent to buy è una recente tipologia di contratto introdotta dal legislatore per ovviare alla crisi del mercato immobiliare e incentivare i trasferimenti. In particolare si tratta di un fattispecie negoziale che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile e il diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine, imputando una parte del canone al corrispettivo del (futuro e eventuale) acquisto dell'immobile. I vantaggi sono evidenti: da un lato l'acquirente può rinviare a un secondo momento la decisione circa l'opportunità  e la convenienza dell'acquisto e imputare a corrispettivo una parte di denaro già  versata e dall'altro il venditore aumenta le sue possibilità  di vendita del bene e inizia a percepire un introito economico fin da subito. A garanzia di tutta l'operazione, il legislatore ha previsto che il contratto sia immediatamente trascrivibile, con effetti prenotativi. Un vantaggio non da poco anche se, a onor del vero, gli effetti prenotativi durano solamente 10 anni, decorsi i quali viene meno la tutela reale e rimane solamente la tutela obbligatoria. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ La disciplina La disciplina del rent to buy è contenuta nell'art. 23 del D.L. 133/14 ("Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili"). Come abbiamo visto, si tratta di un contratto, diverso dalla locazione finanziaria, che prevede l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando a corrispettivo una parte di canone. Già  al momento della stipula del contratto, le parti definiscono la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà  dell'immobile entro il termine stabilito. Questa tipologia di contratto può essere trascritta ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile, se risultante da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Con la trascrizione scatta l'effetto prenotativo, con conseguente prevalenza sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente. La durata dell'effetto prenotativo è pari alla durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni, decorsi i quali il compratore non gode più della tutela reale ma solamente di quella obbligatoria. In caso di inadempimento Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. Si tratta di una sorta di clausola risolutiva espressa dal momento che la decisione di risolvere o meno il contratto spetta a chi subisce l'inadempimento. Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile. Se la risoluzione è causata dall'inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. Diversamente, quando è causata dall'inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità , a meno che sia stato diversamente convenuto nel contratto. Risulta applicabile, infine, la disciplina dell'art. 2932 c.c. e pertanto nel caso in cui il venditore, obbligato a concludere il contratto, non voglia adempiere, il compratore può rivolgersi al giudice per chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    27 giugno 2017

    Nessuna responsabilità per il notaio se l'atto...

    Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 11768 del 12 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino Recentemente la Corte di Cassazione ha affrontato l'interessante questione giuridica riguardante la responsabilità  addebitabile al notaio in caso di omessa segnalazione di un'ipoteca iscritta su un immobile oggetto di compravendita, negando la possibilità  di qualunque addebito in tal senso nel caso di negozio simulato. In questo caso, infatti, il danno, consistente negli esborsi sostenuti per le procedure esecutive intentate successivamente dai creditori, sarebbe da ritenersi conseguenza diretta ed immediata dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione e non della mancata segnalazione dell'ipoteca già  esistente sull'immobile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Dinanzi al Tribunale di Ivrea è stato convenuto in giudizio un notaio per i danni subiti da alcuni clienti in conseguenza dell'omessa segnalazione, da parte del professionista, di un'ipoteca, iscritta su un immobile oggetto di compravendita. Il notaio, nel costituirsi, ha eccepito la natura simulata dell'atto di compravendita (e la conseguente mancata corresponsione del prezzo da parte delle attrici al fittizio alienante) nonché l'assenza di nesso causale tra la sua condotta e l'evento di danno lamentato, chiedendo la chiamata in causa della simulata venditrice, nelle more fallita, e della propria compagnia assicuratrice per la manleva. Mentre il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda attorea e quella di manleva proposta dal convenuto, la Corte di Appello di Torino, investita dell'impugnazione principale proposta dal notaio e da quelle incidentali degli appellati, accoglieva la prima e rigettava la domanda delle attrici. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni. Innanzitutto ha ritenuto sussistente la legittimazione del notaio a far valere la simulazione dell'atto di compravendita, dal momento che quest'ultimo, terzo rispetto alla compravendita, appariva senz'altro pregiudicato dall'apparenza dell'atto, dato che la causa petendi della domanda risarcitoria era stata, nella specie, il negozio a titolo (asseritamente) oneroso ed il conseguente pagamento del prezzo da parte attrice. Premesso ciò, per quanto attiene poi al nesso eziologico alla base del danno, la Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente il nesso causale tra il pur conclamato inadempimento del notaio circa l'ipoteca iscritta e gli esborsi sostenuti dalle ricorrenti in seguito alle procedure esecutive intentate dai creditori. La Corte ha sottolineato, infatti, come la manifesta irrilevanza della condotta del notaio a fini risarcitori fosse da ritenersi conseguenza diretta ed immediata dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione e della parimenti conseguente interruzione di un nesso di causalità  giuridicamente rilevante tra la condotta e l'evento. In altre parole, le spese sostenute per le procedure esecutive subite sono derivate non dalla mancata segnalazione dell'ipoteca ma dell'accertata natura simulata dell'atto di alienazione che ha esposto quindi le parti del negozio giuridico alle azioni dei creditori. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    21 giugno 2017

    Revocatoria fallimentare: la sproporzione si...

    Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 7216 del 21 marzo 2017 Cosa cambia per il cittadino. Nel caso di revocatoria fallimentare di un atto di compravendita preceduto da un contratto preliminare, ai sensi dell' art. 67 della L. Fall., il requisito della sproporzione tra le prestazioni deve essere valutato guardando al tempo in cui viene concluso il contratto definitivo. Solo con quest'ultimo si realizza, infatti, l'effettivo trasferimento dell'immobile e dunque è a tale momento che occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene, e ciò anche nel caso in cui il contratto preliminare sia ad effetti anticipati. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La Corte di Appello di Bari aveva rigettato una domanda avente ad oggetto la revoca ex art. 67 co. 1 n. 1 della L. Fall. di un contratto con il quale una società  s.r.l., poi fallita, aveva ceduto a un soggetto un appartamento per un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato. La decisione in tal senso espressa dalla Corte di Appello muoveva dalla constatazione che il contratto era stato posto in essere in esecuzione di un precedente contratto preliminare, rispetto alla cui epoca andava calcolata l'eventuale sproporzione, anche alla luce del fatto che si trattava di un contratto preliminare ad effetti anticipati. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, notando come non vi sia alcun dubbio in giurisprudenza circa il momento in cui si debba, ai fini fallimentari, valutare la sproporzione. In particolare la giurisprudenza di legittimità  è da tempo concorde nel ritenere che nell'ipotesi di revocatoria, ai sensi dell'art. 67 comma 1 L. Fall., di un atto di compravendita preceduto dalla stipula di un contratto preliminare, la sproporzione tra le prestazioni deve essere valutata con riferimento al momento della conclusione del contratto definitivo, essendo questo che determina l'effettivo passaggio della proprietà , e a tal momento occorre riferirsi per la determinazione del valore venale del bene. Ciò vale anche nel caso di contratto preliminare ad effetti anticipati, ipotesi peculiare in cui possono essere previsti la consegna del bene e/o il pagamento del prezzo prima della stipula del contratto definitivo, dal momento che, anche in questo caso, è solamente con la firma del contratto definitivo che si verifica concretamente l'effetto traslativo. In altri termini, secondo la Corte, la circostanza che il prezzo sia stato interamente pagato è una circostanza inidonea, da sola, a consentire la qualificazione del contratto preliminare alla stregua di un contratto traslativo. Per determinare se effettivamente possa dirsi realizzato un effetto traslativo occorre un attento esame circa la reale intenzione delle parti di programmare, unitamente all'immediata consegna ed al pagamento del prezzo, anche l'immediata produzione di effetti traslativi, verificando se la disponibilità  del bene sia stata concessa o meno nella piena consapevolezza dell'altruità  della cosa, anche tenendo conto del successivo comportamento tenuto dalle parti. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    21 giugno 2017

    Intervento del notaio Paolo Broccoli a 7Gold...

    Nella puntata del 15 giugno della trasmissione "7 in punto" di 7Gold TelePadova, il notaio Paolo Broccoli spiega le caratteristiche e gli strumenti della legge "Dopo di noi". La nuova legge offre alle famiglie con persone disabili vantaggi fiscali e nuovi strumenti a tutela della persona e del patrimonio. Per approfondimenti: Legge Dopo di noi: disabilità  grave e assenza di sostegno familiare Dopo di noi: principi e finalità  della nuova legge Dopo di noi: strumenti utilizzabili Dopo di noi: le agevolazioni fiscali Dopo di noi: requisiti per le agevolazioni fiscali Dopo di noi: Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare Dopo di noi: requisiti e modalità  di accesso al Fondo Le agevolazioni fiscali del Dopo di noi sono già  applicabili GUIDA Dopo di noi amministratore di sostegno

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    20 giugno 2017

    Più crediti relativi allo stesso rapporto devono...

    Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 febbraio 2017, sentenza n. 4090 Cosa cambia per il cittadino Le domande giudiziarie su distinti diritti di credito, anche se relative a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, se tali diritti di credito sono ascrivibili al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, che un accertamento separato causerebbe una duplicazione dell'attività  istruttoria, o un'interferenza di giudicati, il creditore, pena l'improponibilità  delle domande successive alla prima, deve agire in un'unica azione; potrà  ricorrere a giudizi separati solo se dimostra di avere un interesse oggettivo a una tutela processuale frazionata. Con questa pronuncia, la Cassazione riconosce l'assenza di un divieto di frazionamento: se un soggetto vanta nei confronti della medesima persona più crediti diversi, ma tutti nascenti da un rapporto complesso unico, non deve necessariamente agire tramite un'unica azione, che lo costringerebbe ad un processo più lungo e dispendioso. L'unico contro bilanciamento all'interesse del creditore è l'esigenza di non sprecare risorse della giustizia, che si rischierebbe qualora, in caso di identità  di fatti costitutivi, più giudici si trovassero a decidere la stessa causa. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La Corte d'Appello di Torino accoglieva la domanda di un ex dipendente della Fiat volta alla riquantificazione della somma dovuta come premio fedeltà , includendo lo straordinario prestato a titolo continuativo. La Fiat ricorre per cassazione, sostenendo che tale domanda era stata preceduta da altra azione proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro e volta ad ottenere la rideterminazione del TFR. Si trattava, dunque, di due domande scaturenti da un unico rapporto obbligatorio (quello di lavoro subordinato) tra la società  e l'uomo, per cui non si vedeva la ragione di proporre due giudizi separati. Atteso il contrasto giurisprudenziale in materia, vengono interpellate le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire se, una volta cessato il rapporto, il lavoratore debba avanzare, in un unico contesto giudiziale, tutte le pretese creditorie maturate nel corso dello stesso e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l'improponibilità  delle domande successive alla prima. La Suprema Corte ha ritenuto che TFR e premio fedeltà  sono istituti che hanno fonte, presupposti e finalità  diversi, e per tale motivo non sono ascrivibili al medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato né sono fondati sul medesimo fatto costitutivo. Per cui il lavoratore ben poteva proporre due diverse domande. Ragioni giuridiche L'art 1175 c.c. pone in capo al creditore e al debitore il dovere di comportarsi secondo correttezza. Una folta giurisprudenza riteneva che, tra gli obblighi di correttezza del creditore, ci fosse anche il divieto di frazionare la tutela di crediti, afferenti ad un rapporto unitario, in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o diluite nel tempo: la parcellizzazione della domanda si tradurrebbe in un abuso degli strumenti processuali e in un aggravamento della posizione del debitore. Le Sezioni Unite hanno tuttavia ritenuto che, un divieto di frazionamento nei termini sopra spiegato, non solo eccederebbe dall'obbligo di correttezza in capo al creditore, ma risulterebbe ingiustamente gravatorio nei confronti di esso, il quale sarebbe costretto ad instaurare un processo lungo e dispendioso. Inoltre dovrebbe avanzare nello stesso momento, davanti lo stesso giudice e secondo la medesima disciplina processuale, più crediti distinti, con conseguente impossibilità  di agire, ad esempio, in via monitoria, per i crediti di pronta liquidazione. Ne sarebbe dunque inficiata l'esigenza di pronta liquidità  del sistema economico e giuridico. Questa soluzione trova un contemperamento nell'esigenza di risparmio delle risorse giudiziarie, tanto è che quando le questioni relative a più crediti risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già  in esso deducibili o rilevabili, nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, devono essere, a pena di improcedibilità  delle domande successive alla prima, proposte in unico giudizio. Possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo

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    16 giugno 2017

    Copiare la forma di un prodotto è concorrenza...

    Tribunale Ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza n. 51429 del 30 dicembre 2016 Cosa cambia per il cittadino. Ai sensi della legge è considerata concorrenza sleale l'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente usati da altri o l'imitazione servile dei prodotti di un concorrente. Ma anche la "forma" un prodotto può considerarsi segno distintivo, al punto che imitarla costituisce concorrenza sleale? Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha ritenuto di sì. Nel caso di specie la forma di una scarpa è stata considerata talmente originale e caratterizzante da essere un "elemento distintivo" del prodotto e dell'azienda produttrice e, dunque, conseguentemente, la sua imitazione un'ipotesi di concorrenza sleale disciplinata ai sensi dell'art. 2598 c.c., idonea a creare confusione sul mercato circa la reale provenienza del prodotto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Una società  operante nel settore della moda ha convenuto in giudizio due società  concorrenti, con l'accusa di aver commercializzato scarpe di imitazione, in particolare per aver realizzato una calzatura con la tomaia integralmente coperta da un fiocco, elemento che contraddistingueva quelle della ricorrente sul mercato in maniera, a suo dire, univoca. Tale condotta veniva ritenuta sussumibile nella concorrenza sleale prevista dal Codice civile, sub specie nelle ipotesi 1) e 2) dell'art. 2598 c.c., e dunque veniva chiesto al Tribunale di inibire l'ulteriore produzione, commercializzazione, importazione e promozione, nonché di condannare le convenute al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, con rifusione delle spese e pubblicazione del provvedimento giudiziario. Le ragioni giuridiche Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso, ritenendo però la condotta delle convenute sussumibile solamente nella prima ipotesi di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 c.c. e non anche nella seconda. L'art. 2598 del Codice civile prevede tre distinte ipotesi di concorrenza sleale ed in particolare che compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività  di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività  di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Or dunque il Tribunale di Milano ha ritenuto, nel caso di commercializzazione di prodotti copiati nella forma, sussistente il fumus boni iuris solamente in relazione al punto 1) dell'art. 2858 c.c. In particolare, ha ritenuto che anche la forma di un prodotto, a certe condizioni, possa essere considerato un elemento individualizzante del prodotto immesso sul mercato. Questo perché la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c. attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli "elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di un prodotto". Nel caso di specie, effettivamente, la particolare forma della calzatura appariva dotata di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituente una caratteristica "esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata distintiva", in quanto è tramite la stessa che il consumatore ricollegava il prodotto a quella determinata azienda. Inoltre, la sostanziale identicità  dei prodotti genererebbe un effetto confusorio, idoneo ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto, con conseguente quindi sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2598 co 1 n. 1 c.c. Al contrario, la condotta tenuta dalla convenuta non rientrerebbe nella diversa ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 2598 co 1 c.c., il quale disciplinerebbe una diversa ipotesi consistente nella "condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità  e pregi dell'attività  e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità  fra gli uni e gli altri". Ipotesi che non sembra configurabile quando ad essere contraffatta è proprio la forma caratterizzante di un prodotto, riprodotta in modo sostanzialmente identico tanto da ingenerare confusione sulla provenienza (con conseguente integrazione dell'ipotesi n. 1 e non dell'ipotesi n. 2 del 2598 c.c.). Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    14 giugno 2017

    Prestito vitalizio ipotecario: cos'è e come...

    Cosa cambia per il cittadino. Il prestito vitalizio ipotecario è stato recentemente riformato dal legislatore, che ha tentato di rivitalizzare un istituto che non aveva avuto molta fortuna in passato, ma che in realtà  potrebbe rivelarsi molto utile in alcune situazioni. Noto anche come "mutuo inverso" si sostanzia in un finanziamento a lungo termine, tramite il quale viene offerta in garanzia la propria abitazione in cambio di un prestito da parte della banca. Si tratta, quindi, di una valida alternativa alla vendita della nuda proprietà  al fine di ottenere una certa disponibilità  di denaro senza doversi separare dalla propria abitazione. Vediamo quali sono gli aspetti salienti della disciplina del nuovo istituto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ La disciplina. La disciplina del prestito vitalizio ipotecario è contenuta nell'art. 11 quaterdecies comma 12 del D.L. n. 203/05 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/05) e ha per oggetto la concessione da parte di banche, nonchè di intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età  superiore a sessanta anni compiuti. La legge prevede che il rimborso integrale in un'unica soluzione possa essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà  o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. Si tenga presente, però, anche che il finanziato può anche concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità  di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui sopra, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento Il finanziamento è garantito da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui sopra il finanziatore può vendere l'immobile, ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore e utilizzare le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15% per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, anche l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purchè la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    13 giugno 2017

    Pubblicata la legge regionale del Veneto sul...

    E' stata pubblicata sul B.U.R. n. 56 del 09 giugno 2017 la legge regionale n. 14del 06 giugno 2017 recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Si rinvia al seguente link per la lettura completa ed approfondita del provvedimento: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/SommarioSingoloBur.aspx?num=56&date=09/06/2017 Scopo dichiarato della legge regionale (art. 3) è quello di: a) ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050; b) individuare le funzioni eco-sistemiche dei suoli e le parti di territorio dove orientare azioni per il ripristino della naturalità , anche in ambito urbano e periurbano; c) promuovere e favorire l'utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo, anche in ambito urbano e periurbano; d) individuare le parti di territorio a pericolosità  idraulica e geologica, incentivandone la messa in sicurezza secondo il principio di invarianza idraulica; e) valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità  dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità  dell'aria, e sul paesaggio, inteso anche quale elemento identitario delle comunità  locali; f) incentivare il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati, nonchè promuovendo la qualità  urbana ed architettonica ed, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione edilizia ed ambientale degli edifici; g) ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici ed ambientali, la valorizzazione dei manufatti isolati, la rimozione dei manufatti abbandonati; h) valorizzare le ville venete e il loro contesto paesaggistico, come elemento culturale identitario del territorio veneto; i) rivitalizzare la città  pubblica e promuovere la sua attrattività , fruibilità , qualità  ambientale ed architettonica, sicurezza e rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità  locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani, nonchè alla accessibilità  da parte dei soggetti con disabilità ; l) assicurare la trasparenza amministrativa e la partecipazione informata dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbanistico-edilizia, di riqualificazione e rigenerazione urbana e territoriale, anche promuovendo la partecipazione dei diversi soggetti portatori di interessi nei procedimenti di pianificazione; m) attivare forme di collaborazione pubblico-privato che contribuiscano alla riqualificazione del territorio e della città , su basi di equilibrio economico-finanziario e di programmazione temporale dei procedimenti e delle iniziative in un contesto di prevedibilità , certezza e stabilità  della regolazione. La realizzazione di tali obiettivi viene perseguita in particolare attraverso (art. 5): a) la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonchè di manufatti ricadenti in aree a pericolosità  idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni; b) il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente, mediante il miglioramento della qualità  edilizia in relazione a tutti o ad una parte rilevante dei parametri seguenti: qualità  architettonica e paesaggistica; qualità  delle caratteristiche costruttive, dell'impiantistica e della tecnologia; efficientamento energetico e riduzione dell'inquinamento atmosferico; eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche; incremento della sicurezza sotto il profilo, statico e antisismico, idraulico e geologico, garantendo nella trasformazione dell'area l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico. Si prevede inoltre espressamente che il piano degli interventi (PI) èreveda misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità  edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità  in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione. Precedenza dev'essere data alle demolizioni, che devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, Il suolo così ripristinato all'uso naturale o seminaturale è assoggettato ad un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario delle agevolazioni ed il vincolo permane fino all'approvazione di una specifica variante allo strumento urbanistico che non può essere adottata prima di dieci anni dalla trascrizione del vincolo. Si segnala infine la disciplina contenuta all'art. 8 relativa agli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente, secondo la quale, al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo. Tali progetti dovranno mirare preferibilmente a sviluppare l'interazione tra la creatività , l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità  di impresa e di occupazione, start up. In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso: a) il lavoro di prossimità : artigianato di servizio all'impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona; b) la creatività  e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici; c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco; d) le nature urbane: orti sociali di prossimità , giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani. Il comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, potrà  autorizzare l'uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione: a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di tutela della salute e della incolumità  pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell'ordine pubblico; b) gli utilizzi e le modalità  d'uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità  comporta la immediata sospensione della autorizzazione; c) il termine per l'utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque anni. Avv. Ambrogio Dal Bianco Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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