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    20 giugno 2017

    Più crediti relativi allo stesso rapporto devono...

    Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 febbraio 2017, sentenza n. 4090 Cosa cambia per il cittadino Le domande giudiziarie su distinti diritti di credito, anche se relative a un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Tuttavia, se tali diritti di credito sono ascrivibili al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, che un accertamento separato causerebbe una duplicazione dell'attività  istruttoria, o un'interferenza di giudicati, il creditore, pena l'improponibilità  delle domande successive alla prima, deve agire in un'unica azione; potrà  ricorrere a giudizi separati solo se dimostra di avere un interesse oggettivo a una tutela processuale frazionata. Con questa pronuncia, la Cassazione riconosce l'assenza di un divieto di frazionamento: se un soggetto vanta nei confronti della medesima persona più crediti diversi, ma tutti nascenti da un rapporto complesso unico, non deve necessariamente agire tramite un'unica azione, che lo costringerebbe ad un processo più lungo e dispendioso. L'unico contro bilanciamento all'interesse del creditore è l'esigenza di non sprecare risorse della giustizia, che si rischierebbe qualora, in caso di identità  di fatti costitutivi, più giudici si trovassero a decidere la stessa causa. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La Corte d'Appello di Torino accoglieva la domanda di un ex dipendente della Fiat volta alla riquantificazione della somma dovuta come premio fedeltà , includendo lo straordinario prestato a titolo continuativo. La Fiat ricorre per cassazione, sostenendo che tale domanda era stata preceduta da altra azione proposta dopo la cessazione del rapporto di lavoro e volta ad ottenere la rideterminazione del TFR. Si trattava, dunque, di due domande scaturenti da un unico rapporto obbligatorio (quello di lavoro subordinato) tra la società  e l'uomo, per cui non si vedeva la ragione di proporre due giudizi separati. Atteso il contrasto giurisprudenziale in materia, vengono interpellate le Sezioni Unite della Cassazione per chiarire se, una volta cessato il rapporto, il lavoratore debba avanzare, in un unico contesto giudiziale, tutte le pretese creditorie maturate nel corso dello stesso e se la proposizione delle domande relative in giudizi diversi comporti l'improponibilità  delle domande successive alla prima. La Suprema Corte ha ritenuto che TFR e premio fedeltà  sono istituti che hanno fonte, presupposti e finalità  diversi, e per tale motivo non sono ascrivibili al medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato né sono fondati sul medesimo fatto costitutivo. Per cui il lavoratore ben poteva proporre due diverse domande. Ragioni giuridiche L'art 1175 c.c. pone in capo al creditore e al debitore il dovere di comportarsi secondo correttezza. Una folta giurisprudenza riteneva che, tra gli obblighi di correttezza del creditore, ci fosse anche il divieto di frazionare la tutela di crediti, afferenti ad un rapporto unitario, in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o diluite nel tempo: la parcellizzazione della domanda si tradurrebbe in un abuso degli strumenti processuali e in un aggravamento della posizione del debitore. Le Sezioni Unite hanno tuttavia ritenuto che, un divieto di frazionamento nei termini sopra spiegato, non solo eccederebbe dall'obbligo di correttezza in capo al creditore, ma risulterebbe ingiustamente gravatorio nei confronti di esso, il quale sarebbe costretto ad instaurare un processo lungo e dispendioso. Inoltre dovrebbe avanzare nello stesso momento, davanti lo stesso giudice e secondo la medesima disciplina processuale, più crediti distinti, con conseguente impossibilità  di agire, ad esempio, in via monitoria, per i crediti di pronta liquidazione. Ne sarebbe dunque inficiata l'esigenza di pronta liquidità  del sistema economico e giuridico. Questa soluzione trova un contemperamento nell'esigenza di risparmio delle risorse giudiziarie, tanto è che quando le questioni relative a più crediti risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già  in esso deducibili o rilevabili, nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, devono essere, a pena di improcedibilità  delle domande successive alla prima, proposte in unico giudizio. Possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo

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