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    07 maggio 2021

    Conto corrente cointestato

    Cassazione, ordinanza n.7862/2021. La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, in caso di deposito bancario cointestato con facoltà degli intestatari di compiere operazioni in maniera disgiunta fino all’estinzione del rapporto, si realizza, ai sensi dell’art. 1854 c.c., una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari. Il cointestatario, pertanto, anche dopo la morte dell’altro, ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intero saldo del conto e l’adempimento cosi conseguito ha per la banca effetto liberatorio verso gli eredi dell’altro contitolare. La banca non può, dunque, impedire al cointestatario superstite di disporre della somma presente sul conto ma è obbligata ad assecondare le sue richieste, salvo verificare la correttezza di tale attività nei rapporti interni tra colui che ha prelevato la somma e gli eredi del cointestatario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 settembre 2020

    Cointestazione conto corrente bancario e imposta...

    Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2020 n.205. La cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli per adempiere agli obblighi stabiliti in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta: non integra quindi il presupposto dell'imposta di donazione.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 agosto 2017

    Sezioni Unite: per la donazione di denaro serve...

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 Una sentenza di cui si sentirà  spesso parlare quella di questi giorni delle Sezioni Unite che hanno ricondotto a sistema la dibattuta questione se un trasferimento di valori mobiliari mediante ordine impartito alla banca possa considerarsi donazione indiretta o meno. La soluzione abbracciata dalle Sezioni Unite è di tipo conservativo: per poter trasferire valori mobiliari e dormire sonni tranquilli occorre l'atto pubblico, ovvero la forma solenne richiesta per le donazioni dirette, pena la nullità  stessa della donazione e quindi il rischio per il beneficiario di vedersi opporre la richiesta di restituzione da parte degli eredi del disponente. Le Sezioni Unite sembrano dirci, quindi, attenzione al requisito di forma se il trasferimento non è di modico valore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La vicenda riguarda un trasferimento di valori mobiliari di cospicuo valore, depositati su conto bancario, eseguito a favore di un terzo - la convivente - in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione. Apertasi la successione, la figlia del de cuius chiedeva la restituzione degli strumenti finanziari appartenuti al padre tenuti in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso la banca, deducendo la nullità  del negozio attributivo in quanto privo della forma solenne richiesta per la validità  della donazione. Le ragioni giuridiche La questione giuridica di fondo risolta dall'intervento delle Sezioni Unite attiene alla dibattuta questione se un'operazione come quella attributiva di strumenti finanziari, compiuta attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accreditamento, costituisca una donazione tipica ex 769 c.c. oppure una donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 c.c.. La riconduzione della fattispecie nella prima o nella seconda ipotesi ha ricadute applicative assai rilevanti, ove si consideri che l'onere di forma è espressamente previsto dalla legge solamente per le donazioni dirette, mentre per la validità  delle donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico di volta in volta utilizzato (l'art. 809 c.c. non richiama l'art. 782 c.c.). Di talché la sussunzione della fattispecie nella categoria delle donazioni dirette, invece che in quella delle donazioni indirette, comporterebbe la nullità  della stessa per violazione del requisito di forma richiesto dalla legge. Per risolvere la questione, le Sezioni Unite ripercorrono le ipotesi che più volte in questi anni hanno interessato le aule di tribunale e in cui vanno ricompresi il contratto a favore di terzo, la cointestazione con firme disgiunte di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito o la cointestazione di buoni postali fruttiferi, il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità , la fissazione di un corrispettivo molto basso in un contratto oneroso, la rinuncia abdicativa, e via discorrendo. Alla luce di ciò focalizzano, quindi, la loro attenzione sugli aspetti che differenziano le liberalità  non donative da quelle donative. Tornando, poi, alla fattispecie specifica oggetto di giudizio, le Sezioni Unite non hanno ritenuto condivisibile l'inquadramento sistematico per cui la donazione indiretta tramite trasferimento per spirito di liberalità  a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario sarebbe il frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità  sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Secondo questa impostazione non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità  tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un'attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione. Al contrario l'operazione bancaria in adempimento dell'ordine impartito dal soggetto svolgerebbe una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Osserva la Corte, in altre parole, "si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta", per cui il trasferimento trova la propria giustificazione nel rapporto tra l'ordinante - disponente e il beneficiario, dal quale dovrà  desumersi se l'accreditamento (atto neutro) sia sorretto da una iusta causa: "di talché, ove questa si atteggi a causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità  dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore". Pertanto, concludono le Sezioni Unite, il trasferimento per spirito di liberalità  di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità  dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    03 maggio 2017

    L'ispezione del conto corrente dell'avvocato...

    Corte Europea dei Diritto dell'Uomo,Sezione V, 27 aprile 2017, Sommer c. Germania (ric. 73607/13).   Il principio. Nessuna Autorità  di uno Stato membro, Fisco compreso, ha il diritto di disporre controlli ed ispezioni su un qualsiasi conto corrente, bancario o postale, riconducibile ad un avvocato, in quanto tale condotta contrasta con il diritto comunitario, anche quando sia stata ispirata dall´intento di prevenire o reprimere un (possibile) reato commesso dal professionista. La CEDU evidenzia come il segreto professionale risponda all'esigenza di tutelare il delicato rapporto tra avvocato e cliente, basato sulla fiducia e sulla riservatezza, garantita anche a livello internazionale[1]. L'unica eccezione a tale divieto viene individuata nell'esistenza di un espresso mandato della Autorità  Giudiziaria. Il fatto. La vicenda portata all'attenzione della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riguardato un avvocato penalista tedesco, il cui conto corrente è stato controllato dalle Autorità  di Polizia nell'ambito di un'indagine per frode commerciale ed associazione a delinquere posta a carico di alcuni clienti dell'avvocato medesimo. In ragione di un bonifico fatto da una donna sul conto professionale del legale, sospettando che la somma fosse frutto di proventi illeciti, le Autorità  chiesero alla banca un'ampia gamma di informazioni, raccomandandosi di non darne avviso all'avvocato. Tuttavia, dopo un paio d'anni, quest'ultimo venne a sapere delle indagini svolte, lamentando la violazione del segreto professionale e della sua privacy La decisione. La norma di riferimento viene individuata dalla Corte nell'art. 8 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Merita essere riportato il testo in lingua originale della decisione della CEDU. "The Court observes that Article 160a of the CCP provides a specific safeguard for lawyers and lawyer-client privilege. However, it also notes that such protection can be suspended under Article 160a § 4 of the CCP if certain facts substantiate a suspicion of participation in an offence. According to the Government, with reference to the discussions during the legislative procedure, Article 160a § 4 of the CCP does not require there to be an official investigation against a lawyer before the protection of the professional confidentiality of lawyers is suspended. According to the national authorities and courts, the transfer of fees from the applicant´sclient´s fiancèe to the applicant, and the suspicion that money stemmingfrom illegal activities had been transferred to the fiancèe´s bank account, sufficiently substantiated a suspicion against the applicant. On the basis of the information and documents provided by the parties, the Court considers that the suspicion against the applicant was rather vague and unspecific. Lastly, the Court observes thatthe inspection of the applicant´s bank account was not ordered by a judicial authority(...)". Avv. Ambrogio Dal Bianco Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] (EU:C:2007:383 su un analogo caso di lotta al riciclaggio; Michaud c. Francia del 2012, M.N. c. San Marino e Roman Zakharov c. Russia [GC] nelle rassegne del 9/7 e 11/12/15).

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    20 dicembre 2016

    Conto corrente cointestato: donazione indiretta e...

    Oggigiorno è molto frequente assistere all'apertura di un conto corrente cointestato tra più soggetti. Le ragioni possono essere molteplici e spaziare da mere ragioni di comodità  amministrativa, come gli addebiti in conto corrente delle bollette tra conviventi, l'amministrazione del denaro da parte dei genitori verso i figli e viceversa, a ragioni giuridicamente più rilevanti come la donazione indiretta di denaro. Le implicazioni della cointestazione di un conto corrente, però, sono molteplici. Innanzitutto la contitolarità  del conto corrente fa presumere anche quella dell'oggetto del contratto (il denaro presente sul conto corrente) nonchè la qualità  di creditori e/o debitori solidali dei contestatari, sia nei rapporti interni tra le parti, sia nei confronti dei terzi (artt. 1854 c.c. e 1298 comma 2 c.c.). Tuttavia tale presunzione dà  luogo, però, soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa[1]. A titolo esemplificativo, se Tizio e Caia sono cointestatari di un conto corrente, si presume anche che, oltre ad essere proprietari del denaro ivi contenuto in parti uguali, essi siano debitori o creditori in parte uguale dei saldi del conto corrente e dei debiti o dei crediti nei confronti dei terzi. Che così non sia può essere, però, dimostrato in sede processuale, mediante, appunto, presunzioni semplici. Qui analizzeremo due particolari ipotesi che possono interessare i cointestatari di un conto corrente: la donazione indiretta e la morte di uno dei contestatari. Donazione indiretta. Per quanto attiene alla prima questione, quella della donazione indiretta, viene in aiuto il Tribunale di Ivrea che, con una recente sentenza[2], ha affermato che la mera cointestazione di un conto corrente a firme disgiunte, a favore di un altro soggetto, diverso da quello che effettua il versamento delle somme, non integra di per sè un atto di liberalità  a favore del cointestatario (nel caso analizzato zia e nipote). Infatti perchè si possa parlare di donazione occorre l'animus donandi, che però deve essere dimostrato, provando che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro, già  esistente sul conto corrente, non avesse altro scopo che quello di liberalità . Questo vale, tra l'altro, solamente per il denaro già  presente sul conto corrente, perchè per le somme non ancora versate vale il ben noto divieto di donazione di bene futuro prevista dall'art. 771 c.c.. È l'animus donandi quindi l'elemento necessario perchè vi possa essere donazione indiretta, ovvero una liberalità  attuata, anzichè con lo strumento tipico di cui all'art. 769 c.c., mediante un altro negozio, che comunque sortisca lo stesso effetto, ovvero l'arricchimento del beneficiario. In altre parole, non basta la mera coitestazione del conto corrente, ma occorre una espressa volontà  in tal senso, caratterizzata dallo spirito di liberalità . Morte di uno dei contestatari. Per quanto attiene la seconda questione, la morte di uno dei contestatari, non si può prescindere da quanto osservato prima circa la presunzione di contitolarità  dell'oggetto del contratto. Detto in termini diversi, la contitolarità  del conto corrente fa presumere che i soggetti siano proprietari del denaro in esso contenuto in parti uguali. Pertanto, nel caso di morte, di uno dei contestatari, i suoi eredi subentreranno nella quota di proprietà  del de cuius. Il problema si complica però, dal momento che la cointestazione può avvenire a firme congiunte o a firme disgiunte. Nel primo caso serve la firma di tutti i contestatari per poter operare sul conto corrente. Nel secondo caso, invece, ciascuno dei contestatari può operare autonomamente, disponendo anche di tutto il denaro ivi contenuto. Da ciò deriva che gli eredi, in applicazione dei principi generali in tema di successioni, subentreranno nella stessa situazione giuridica che aveva il de cuius quando era in vita. Pertanto, se il conto era a firme congiunte, essi potranno operare solo congiuntamente, appunto, con gli altri contestatari del conto. Al contrario, se il conto era a firme disgiunte, anche disgiuntamente. Se questo è ciò che avviene da un punto di vista giuridico, non si dimentichi, però, che tutto ciò, per ovvie ragioni di tutela, può avvenire solo dopo che gli eredi abbiano correttamente dimostrato alla banca la loro legittimazione a succedere ed abbiano dunque fornito la necessaria documentazione in tal senso. Ciò è ancor più vero nel caso di firme disgiunte, dove gli altri contestatari dovranno prestare il loro nulla osta affinchè gli eredi possano operare, anche disgiuntamente, sul conto corrente. [1] Tribunale di Ivrea, sentenza n. 614 dell'8 luglio 2016. [2] Ibidem.

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