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    07 maggio 2021

    Conto corrente cointestato

    Cassazione, ordinanza n.7862/2021. La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, in caso di deposito bancario cointestato con facoltà degli intestatari di compiere operazioni in maniera disgiunta fino all’estinzione del rapporto, si realizza, ai sensi dell’art. 1854 c.c., una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari. Il cointestatario, pertanto, anche dopo la morte dell’altro, ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intero saldo del conto e l’adempimento cosi conseguito ha per la banca effetto liberatorio verso gli eredi dell’altro contitolare. La banca non può, dunque, impedire al cointestatario superstite di disporre della somma presente sul conto ma è obbligata ad assecondare le sue richieste, salvo verificare la correttezza di tale attività nei rapporti interni tra colui che ha prelevato la somma e gli eredi del cointestatario. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 maggio 2021

    Conti correnti: la cointestazione e' cosa...

    03/05/21 Accade spesso nella pratica che l'originario unico titolare di un conto corrente bancario o postale - al quale è collegato eventualmente anche un dossier titoli - nel corso del rapporto con la banca (o con PosteItaliane), decida di autorizzare, con il deposito della nuova firma dell'interessato, la cointestazione del proprio conto con un altro soggetto (nella maggior parte dei casi i cointestatari appartengono allo stesso nucleo familiare, ma nulla esclude che il cointestatario sia un soggetto non parente). La intestazione congiunta consente ai contitolari che abbiano poteri di firma disgiunta di effettuare operazioni imputabili a quel conto in modo autonomo l'uno dall'altro. L'esempio ricorrente e' quello del genitore che, per gestire più semplicemente il proprio conto corrente, lo cointesti ad uno solo dei propri figli, perchè con quest'ultimo convive o ha contatti quotidiani: il figlio utilizza le somme del conto per la spesa e le necessità quotidiane del genitore, per pagare le utenze, insomma ne gestisce spesso, in questo modo, la pensione provvedendo ai suoi bisogni in considerazione della difficoltà della persona anziana a recarsi a sportelli di filiale o di bancomat. In questi casi la cointestazione viene scelta come atto in sostanza equiparabile ad una delega alle operazioni sul conto. L'intenzione del genitore può essere, pero', quella di beneficiare il figlio delle somme depositate su quel conto. Come individuare la titolarità del danaro in deposito sul conto? E che cosa accade alla morte dell'intestatario originario: la giacenza sul conto va tutta ripartita tra gli eredi o per metà è e resta del cointestatario? Per rispondere a questi interrogativi è opportuno tenere presente l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo il quale la cointestazione del conto corrente trasferisce al cointestatario la sola legittimazione ad operare su quel conto, ma non anche la titolarità del credito che il correntista ha verso la banca. Facciamo un passo indietro per distinguere: quando versa danaro sul proprio conto corrente, il depositante ne perde la proprietà e, per l'effetto di quel versamento, acquista da quel momento un diritto di credito verso la banca alla restituzione del denaro depositato. La giurisprudenza, anche con recenti pronunce della Corte di Cassazione, statuisce che la cointestazione di un conto corrente non implica anche la contitolarità di questo suindicato diritto di credito. Non basta, quindi, la sola cointestazione di un conto corrente per trasferire al cointestatario l'analogo diritto alla restituzione delle somme: per ottenere questo risultato è necessario concludere un apposito contratto di cessione o di donazione di credito tra l' originario unico intestatario e il nuovo cointestatario.La cointestazione di un conto corrente comporta, in altre parole, soltanto una presunzione di comproprietà: si presume che la giacenza sul conto sia di spettanza di tutti i cointestatari in parti eguali tra loro, fino alla prova contraria, che può essere data senza limitazioni. Ciò significa che, se nulla viene espressamente previsto, il cointestatario può operare sul conto, ma non ha lo stesso diritto di credito vantato dal correntista verso la banca - e ciò al pari di un soggetto al quale dal correntista venga conferita una procura a gestire quel conto, fermo restanto che in quest'ultimo caso di conferimento di una mera procura alla gestione, il procuratore nominato resta in ogni caso escluso dalla intestazione di quel conto. Chi chiede la cointestazione di un conto corrente deve essere a conoscenza del fatto che quella cointestazione altro non è che una dichiarazione fatta alla banca, nella quale non si intende compresa anche la volontà di trasferire al cointestatario il credito verso la banca. Questo è ciò che consegue all'inquadramento della fattispecie da parte della giurisprudenza: per vincere la presunzione di comunione del conto è sufficiente provare che il saldo attivo derivi da versamenti di somme effettuati da parte del solo originario cointestatario (per es., come sovente avviene, con l'accredito mensile dello stipendio/della pensione), mentre l'altro cointestatario nulla versa - spesso l'altro intestatario non è proprio percettore di un reddito o, comunque, non percepisce redditi tali da giustificare l'ammontare delle somme in deposito; pertanto, il cointestario non potrà avanzare pretese su tale saldo, perché il diritto di credito alla restituzione e' di spettanza soltanto di colui che su quel conto ha versato.La cointestazione ha sì l'effetto di liberare la banca da responsabilità se e quando il cointestatario operi sul conto attraverso l'imputazione delle operazioni che effettua, ma il cointestatario che si appropri del danaro proveniente da quel conto sul quale non ha depositato compie un abuso. E ciò in quanto la ricostruzione fatta dalla giurisprudenza è nel senso di collocare il rapporto interno tra i correntisti nell'alveo dell'art. 1298, comma 2, c.c., mentre il rapporto con l'istituto di credito nell'alveo dell'art. 1854 c.c., cosicché se il saldo attivo deriva da versamenti effettuati da uno solo dei cointestatari, l'altro non può avanzare legittimamente pretese su quel saldo. In conclusione, per le cose dette, se l'intenzione dell'intestatario originario è, quindi, quella di “cedere ” pro quota il danaro oggetto dei versamenti sul conto al nuovo cointestatario, anche per evitare future liti con gli (altri) eredi alla propria morte, è opportuno procedere ad un atto apposito di cessione o di donazione per atto di notaio. Rubina De Stefano, notaio in Salerno (SA) ed associata SuperPartes Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 settembre 2020

    Cointestazione conto corrente bancario e imposta...

    Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 9 luglio 2020 n.205. La cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli per adempiere agli obblighi stabiliti in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta: non integra quindi il presupposto dell'imposta di donazione.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 dicembre 2016

    Conto corrente cointestato: donazione indiretta e...

    Oggigiorno è molto frequente assistere all'apertura di un conto corrente cointestato tra più soggetti. Le ragioni possono essere molteplici e spaziare da mere ragioni di comodità  amministrativa, come gli addebiti in conto corrente delle bollette tra conviventi, l'amministrazione del denaro da parte dei genitori verso i figli e viceversa, a ragioni giuridicamente più rilevanti come la donazione indiretta di denaro. Le implicazioni della cointestazione di un conto corrente, però, sono molteplici. Innanzitutto la contitolarità  del conto corrente fa presumere anche quella dell'oggetto del contratto (il denaro presente sul conto corrente) nonchè la qualità  di creditori e/o debitori solidali dei contestatari, sia nei rapporti interni tra le parti, sia nei confronti dei terzi (artt. 1854 c.c. e 1298 comma 2 c.c.). Tuttavia tale presunzione dà  luogo, però, soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa[1]. A titolo esemplificativo, se Tizio e Caia sono cointestatari di un conto corrente, si presume anche che, oltre ad essere proprietari del denaro ivi contenuto in parti uguali, essi siano debitori o creditori in parte uguale dei saldi del conto corrente e dei debiti o dei crediti nei confronti dei terzi. Che così non sia può essere, però, dimostrato in sede processuale, mediante, appunto, presunzioni semplici. Qui analizzeremo due particolari ipotesi che possono interessare i cointestatari di un conto corrente: la donazione indiretta e la morte di uno dei contestatari. Donazione indiretta. Per quanto attiene alla prima questione, quella della donazione indiretta, viene in aiuto il Tribunale di Ivrea che, con una recente sentenza[2], ha affermato che la mera cointestazione di un conto corrente a firme disgiunte, a favore di un altro soggetto, diverso da quello che effettua il versamento delle somme, non integra di per sè un atto di liberalità  a favore del cointestatario (nel caso analizzato zia e nipote). Infatti perchè si possa parlare di donazione occorre l'animus donandi, che però deve essere dimostrato, provando che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro, già  esistente sul conto corrente, non avesse altro scopo che quello di liberalità . Questo vale, tra l'altro, solamente per il denaro già  presente sul conto corrente, perchè per le somme non ancora versate vale il ben noto divieto di donazione di bene futuro prevista dall'art. 771 c.c.. È l'animus donandi quindi l'elemento necessario perchè vi possa essere donazione indiretta, ovvero una liberalità  attuata, anzichè con lo strumento tipico di cui all'art. 769 c.c., mediante un altro negozio, che comunque sortisca lo stesso effetto, ovvero l'arricchimento del beneficiario. In altre parole, non basta la mera coitestazione del conto corrente, ma occorre una espressa volontà  in tal senso, caratterizzata dallo spirito di liberalità . Morte di uno dei contestatari. Per quanto attiene la seconda questione, la morte di uno dei contestatari, non si può prescindere da quanto osservato prima circa la presunzione di contitolarità  dell'oggetto del contratto. Detto in termini diversi, la contitolarità  del conto corrente fa presumere che i soggetti siano proprietari del denaro in esso contenuto in parti uguali. Pertanto, nel caso di morte, di uno dei contestatari, i suoi eredi subentreranno nella quota di proprietà  del de cuius. Il problema si complica però, dal momento che la cointestazione può avvenire a firme congiunte o a firme disgiunte. Nel primo caso serve la firma di tutti i contestatari per poter operare sul conto corrente. Nel secondo caso, invece, ciascuno dei contestatari può operare autonomamente, disponendo anche di tutto il denaro ivi contenuto. Da ciò deriva che gli eredi, in applicazione dei principi generali in tema di successioni, subentreranno nella stessa situazione giuridica che aveva il de cuius quando era in vita. Pertanto, se il conto era a firme congiunte, essi potranno operare solo congiuntamente, appunto, con gli altri contestatari del conto. Al contrario, se il conto era a firme disgiunte, anche disgiuntamente. Se questo è ciò che avviene da un punto di vista giuridico, non si dimentichi, però, che tutto ciò, per ovvie ragioni di tutela, può avvenire solo dopo che gli eredi abbiano correttamente dimostrato alla banca la loro legittimazione a succedere ed abbiano dunque fornito la necessaria documentazione in tal senso. Ciò è ancor più vero nel caso di firme disgiunte, dove gli altri contestatari dovranno prestare il loro nulla osta affinchè gli eredi possano operare, anche disgiuntamente, sul conto corrente. [1] Tribunale di Ivrea, sentenza n. 614 dell'8 luglio 2016. [2] Ibidem.

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