Cassazione, ordinanza n.7862/2021. 

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, in caso di deposito bancario cointestato con facoltà degli intestatari di compiere operazioni in maniera disgiunta fino all’estinzione del rapporto, si realizza, ai sensi dell’art. 1854 c.c., una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari.

Il cointestatario, pertanto, anche dopo la morte dell’altro, ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intero saldo del conto e l’adempimento cosi conseguito ha per la banca effetto liberatorio verso gli eredi dell’altro contitolare.

La banca non può, dunque, impedire al cointestatario superstite di disporre della somma presente sul conto ma è obbligata ad assecondare le sue richieste, salvo verificare la correttezza di tale attività nei rapporti interni tra colui che ha prelevato la somma e gli eredi del cointestatario.

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