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    30 novembre 2023

    Atto istitutivo di trust e azione revocatoria

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha esteso la revocatoria ad...

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    20 marzo 2023

    Si può rilasciare procura per partecipare alla...

    Il D.lgs. n. 149/2022 elimina un vuoto normativo che aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali. L’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010, nella precedente formulazione, prevedeva che le parti dovessero comparire agli incontri personalmente e nulla prevedeva sulla possibilità di farsi rappresentare da altro soggetto. Era quindi sorta discussione sulla facoltà di rilascio di una procura. Con il novellato articolo 8 (che acquisirà efficacia dal 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 149/2022) si accoglie quanto aveva sancito la Suprema Corte, con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, ammettendo tale possibilità. Tuttavia il legislatore ha stabilito che la parte può rilasciare procura a terzi solo ove ricorrano giustificati motivi, il rappresentante sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Si coglie quindi la volontà del legislatore di agevolare lo svolgimento della procedura di mediazione, in caso di impedimento della parte, mantenendo la preferenza per la partecipazione personale della stessa nella convinzione di una maggiore probabilità di successo della mediazione. Quanto alle caratteristiche della procura possono rimanere validi alcuni punti fissati dalla sentenza di Cassazione sopra citata. Si può delegare un terzo ed anche il proprio avvocato. Tuttavia, il mandato alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. conferito dalla parte al proprio avvocato non comprende e non puo’ comprendere il potere sostanziale di rappresentare la parte nella mediazione. A tal fine è necessario rilasciare una procura speciale relativa allo specifico oggetto della mediazione ed ai diritti di cui si vuole disporre. Inidonea sarà quindi una procura generale.Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (VI) Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    11 gennaio 2017

    La cassazione dice no all'altana costruita contro...

    Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 settembre - 15 novembre 2016, n. 23243. Cosa cambia per il cittadino Questa sentenza costituisce un altro precedente nel quale la Corte di Cassazione si è espressa in senso negativo alla costruzione di un'altana da parte del proprietario dell'ultimo piano, in spregio della contraria volontà  manifestata da parte dell'assemblea condominiale. Il fatto Il condomino dell'ultimo piano aveva costruito un'altana nonostante la contraria volontà  espressa dall'assemblea condominiale. L'altana, come noto, consiste in una piattaforma o in una loggetta realizzata nella parte più elevata di un edificio che, a differenza delle terrazze e dei balconi, non sporge di norma rispetto al corpo principale dell'edificio. La Corte di Appello di Venezia aveva rigettato la domanda attorea non applicando i principi di diritto già  più volte affermati dalla Corte di Cassazione sul tema e affermando apoditticamente che l'altana non impedisse l'uso del tetto da parte degli altri condomini. La Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza sul punto, rinviando ad altra sezione della Corte territoriale. Le ragioni giuridiche In tema di diritto condominiale, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sono consentiti sia l'uso della cosa comune da parte del singolo con modalità  particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, sia l'uso più intenso della cosa, purchè non venga alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari. La costruzione di un'altana, tuttavia, non costituisce nè esercizio delle facoltà  di cui all'art. 1102 c.c., nè esercizio della facoltà  riconosciuta al proprietario dell'ultimo piano di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c.. Al contrario, comporta la violazione del divieto contenuto nell'art. 1120 comma 2 c.c., in quanto sottrae agli altri condomini la possibilità  di uso, anche solo potenziale, del tetto. In altre parole, afferma la Corte, quando il proprietario dell'ultimo piano modifica una parte del tetto trasformandola in terrazza, o occupandolo con analoga struttura, a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita, "poichè non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità  di futuro godimento da parte degli altri ("¦)".

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    24 agosto 2016

    Abusi edilizi: l'ordine di demolizione di una...

    È di questi giorni la sentenza della Corte di Cassazione che conferma l'imprescrittibilità  dell'ordine del giudice di demolizione di una costruzione abusiva. Questo perchè da un punto di vista giuridico occorre tenere ben distinti il reato di abuso edilizio, che si prescrive in 4 o 5 anni a seconda che vi sia stato un atto interruttivo o meno (come ad esempio il decreto di citazione a giudizio), dall'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata che, al contrario, non si prescrive mai. Le ragioni di tale differenza risiedono nel fatto che l'ordine di demolizione rimane pur sempre una sanzione amministrativa (anche nel caso in cui sia disposto all'interno di un processo penale) e come tale non soggetta alle generali regole sulla prescrizione dei reati. La sua principale funzione, infatti, non è quella di punire l'autore del reato ma quella di ristabilire lo stato dei luoghi precedente alla costruzione abusivamente realizzata. Questo vuol dire che, anche qualora il processo penale si sia concluso con prescrizione e l'autore dell'abuso edilizio vada esente da condanna penale, può essere comunque raggiunto dall'ordine di demolizione dell'opera abusiva, anche se sono passati ormai diversi anni dalla commissione dell'abuso edilizio.

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