Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 settembre - 15 novembre 2016, n. 23243.

Cosa cambia per il cittadino

Questa sentenza costituisce un altro precedente nel quale la Corte di Cassazione si è espressa in senso negativo alla costruzione di un'altana da parte del proprietario dell'ultimo piano, in spregio della contraria volontà  manifestata da parte dell'assemblea condominiale.

Il fatto

Il condomino dell'ultimo piano aveva costruito un'altana nonostante la contraria volontà  espressa dall'assemblea condominiale. L'altana, come noto, consiste in una piattaforma o in una loggetta realizzata nella parte più elevata di un edificio che, a differenza delle terrazze e dei balconi, non sporge di norma rispetto al corpo principale dell'edificio. La Corte di Appello di Venezia aveva rigettato la domanda attorea non applicando i principi di diritto già  più volte affermati dalla Corte di Cassazione sul tema e affermando apoditticamente che l'altana non impedisse l'uso del tetto da parte degli altri condomini. La Corte di Cassazione ha pertanto cassato la sentenza sul punto, rinviando ad altra sezione della Corte territoriale.

Le ragioni giuridiche

In tema di diritto condominiale, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sono consentiti sia l'uso della cosa comune da parte del singolo con modalità  particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, sia l'uso più intenso della cosa, purchè non venga alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari.

La costruzione di un'altana, tuttavia, non costituisce nè esercizio delle facoltà  di cui all'art. 1102 c.c., nè esercizio della facoltà  riconosciuta al proprietario dell'ultimo piano di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c.. Al contrario, comporta la violazione del divieto contenuto nell'art. 1120 comma 2 c.c., in quanto sottrae agli altri condomini la possibilità  di uso, anche solo potenziale, del tetto.

In altre parole, afferma la Corte, quando il proprietario dell'ultimo piano modifica una parte del tetto trasformandola in terrazza, o occupandolo con analoga struttura, a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita, "poichè non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità  di futuro godimento da parte degli altri ("¦)".

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 settembre - 15 novembre 2016, n. 23243). Questa sentenza costituisce un altro precedente nel quale la Corte di Cassazione si è espressa in senso negativo alla costruzione di un'altana da parte del proprietario dell'ultimo piano, in spregio della contraria volontà  manifestata da parte dell'assemblea condominiale.