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    27 febbraio 2026

    Responsabilità del notaio sulle dichiarazioni...

    Cassazione, ordinanza, 4 febbraio 2026, n. 2342, sez. III civile.  Il notaio che inserisca, nella redazione dell’atto pubblico di trasferimento immobiliare, la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, dell’avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca (con l’indicazione della già inoltrata richiesta di cancellazione della garanzia ipotecaria), non risponde per la mancata veridicità di tali dichiarazioni, non essendo tenuto ad alcuna attività di accertamento a fronte dell’espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quell’operazione negoziale; deve escludersi la possibilità di estendere, nei confronti del notaio, la responsabilità per le dichiarazioni rese da una delle parti in presenza dell’altra e da questa accettate; al notaio, infatti, deve ritenersi preclusa la possibilità di intervenire su tale rapporto, non essendovi alcuna attività di accertamento da compiere a fronte dell’espressione del potere valutativo del contraente. In particolare, nell’inserire nell’atto di compravendita la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall’acquirente, dell’avvenuta estinzione del debito e dell’inoltrata richiesta di cancellazione dell’ipoteca, il notaio ha pienamente assolto ai propri doveri professionali, gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni rese e dell’adempimento degli obblighi assunti. L’estraneità ai doveri del notaio del compito di accertare la veridicità della dichiarazione relativa all’avvenuta estinzione del debito, e alla inoltrata richiesta di cancellazione dell’ipoteca, deve nella specie ritenersi conseguenza dell’immediata riferibilità delle ridette dichiarazioni alla dimensione negoziale del rapporto sostanziale tra le parti, avendo l’acquirente accettato il contenuto fattuale della dichiarazione resa dal venditore senza contestarla, così assumendo su di sé l’integrale responsabilità della valutazione in ordine alla credibilità di quanto dichiarato dalla controparte e al correlativo rischio contrattuale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di wal_172619 Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 febbraio 2026

    Sospensione della prescrizione estesa ai...

    Corte Costituzionale, sentenza, 23 gennaio 2026, n. 7.  L’art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. La stabile convivenza di fatto costituisce una formazione sociale tutelata dall’articolo 2 della Costituzione, la quale merita la stessa protezione prevista per i coniugi in relazione alla sospensione della prescrizione dei diritti, al fine di preservare l’affectio e l’unità familiare. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di Werner Heiber Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    17 febbraio 2026

    Irrevocabilità del mandato nei confronti di terzi

    Cassazione, ordinanza, 2 dicembre 2025, n. 31387, sez. II civile.  In tema di mandato a vendere conferito anche nell’interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l’irrevocabilità del mandato per morte del mandante, di cui all’art. 1723, comma 2, c.c., si riferisce esclusivamente al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, mentre, ai sensi dell’art. 1396, comma 2, c.c., l’efficacia del contratto concluso dal mandatario con il terzo presuppone la persistenza del potere di rappresentanza che permane sempre che il rappresentante o i terzi abbiano ignorato senza colpa la morte del rappresentato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di Gerd Altmann Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 febbraio 2026

    Accertamento prezzo dell’immobile e...

    Cassazione, ordinanza, 9 gennaio 2026, n. 501, sez. III civile.  Nel caso di immobile venduto o assegnato ad un prezzo superiore al massimo di legge, solo se l’accertamento sul valore dell’immobile e dunque sul prezzo praticato è un accertamento di tipo giuridico, la sua omissione può comportare la responsabilità del notaio rogante; diversamente, se l’accertamento è di tipo tecnico, richiede cioè valutazioni di estimo e di ingegneria, allora non si può trarre la conclusione che il notaio è responsabile per non averlo fatto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay © Riproduzione riservata

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    04 febbraio 2026

    Ristrutturazioni c.d. maggiori e nullità del...

    Cassazione, ordinanza, 17 dicembre 2025, n. 32964, sez. II civile. In tema di contratto preliminare di vendita di immobile da costruire, la nullità prevista per violazione della disciplina di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica anche agli interventi di ristrutturazione cd. maggiore, caratterizzati da opere edilizie di rilevante entità, purché emerga lo stato di non completamento dell’immobile; a tal fine non assumono rilievo dirimente la mera assenza del certificato di abitabilità o la mancata esecuzione di opere secondarie o di rifinitura. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay © Riproduzione riservata

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    02 febbraio 2026

    Rinuncia implicita al legato sostitutivo

    Cassazione, sentenza, 14 dicembre 2025, n. 32593, sez. II civile.  La rinuncia al legato in sostituzione di legittima – ferma la necessità della forma scritta quando il legato abbia ad oggetto beni immobili – può risultare anche in via implicita da comportamenti del legatario, i quali manifestino in modo inequivocabile la volontà di non avvalersi del legato; tra questi rientra la proposizione della domanda per il riconoscimento della quota di riserva in natura ex art. 718 c.c., essendo tale azione incompatibile con la volontà di dare esecuzione al legato sostitutivo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Merrill Lyew da Pixabay © Riproduzione riservata

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