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    21 settembre 2020

    Possibili novità urbanistiche in arrivo

    La fonte normativa e l’interesse delle novità. Il c.d. Decreto legge semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76 all’articolo 10 ha previsto modifiche al D.P.R. 2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia). Le disposizioni in sede di conversione in legge potrebbero essere cambiate ma è comunque opportuno iniziare a conoscerle perché riguardano da vicino i cittadini e tutti i professionisti del settore immobiliare. Le modifiche previste. Il decreto incide su molteplici e rilevanti aspetti dell’attività edilizia come, ad esempio, a titolo esemplificativo, la definizione di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria, il permesso di costruire in deroga, l’attività edilizia libera, le deroghe in materia di distanza tra fabbricati, la riduzione del contributo concessorio. Le tre novità di maggior importanza meritano un autonomo cenno. Il permesso di costruire per silenzio assenso. Per molti contratti aventi ad oggetto immobili la legge (art. 46 Testo unico dell’edilizia) prevede la nullità dell’atto in assenza della indicazione degli estremi del permesso di costruire per dichiarazione dell’alienante. Il Decreto semplificazioni prevede che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire, sussistendo determinati requisiti, si forma il silenzio-assenso.  Lo sportello unico per l’edilizia del comune competente, su richiesta dell’interessato, rilascia una attestazione del decorso di tale termine. In questo modo si potrà fare riferimento ad una formale attestazione sulla formazione del silenzio-assenso.  Agibilità per fabbricati risalenti nel tempo. I fabbricati esistenti di costruzione risalente nel tempo sono privi di certificato di agibilità e il rilascio dello stesso è particolarmente complicato perché bisogna rispettare i requisiti delle normative vigenti in materia sanitaria, di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico. Il Decreto semplificazioni consente la presentazione della segnalazione certificata di agibilità anche con riguardo a tale categoria di fabbricati a condizione che siano stati realizzati legittimamente, siano privi dell’agibilità e presentino i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche, di risparmio energetico che saranno definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Nella prassi degli uffici tecnici comunali e della contrattazione immobiliare si sono delineati dei criteri per verificare la regolarità edilizia dell’immobile ma senza alcun parametro legislativo. Il Decreto semplificazioni individua i criteri in forza dei quali un tecnico abilitato può rendere una attestazione asseverata della legittimità dell’immobile.  Ratio delle modifiche. Le modifiche del Decreto in oggetto sono accomunate dalla medesima ratio e cioè quella di semplificare il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione nel settore immobiliare fornendo certezze e tempi rapidi nell’adempimento delle funzioni di controllo pubblico. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata    

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    15 settembre 2020

    Riscatto e termine per il pagamento del prezzo

    Cassazione, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9673. In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall’art. 1 della legge n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell’effettiva conoscibilità della sentenza. Nel caso di specie la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall’art. 133, comma 2 c.p.c.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Preliminare e vizi del bene

    Cassazione, ordinanza 27 maggio 2020, n. 9953. In tema di contratto preliminare la consegna dell’immobile effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto. Il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l’azione “quanti minoris” per la diminuizione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Scioglimento del curatore fallimentare dal...

    Cassazione, sentenza 25 giugno 2020, n. 12642. Al curatore del fallimento compete la facoltà di scioglimento unilaterale dal contratto preliminare di compravendita stipulato dal promittente venditore (poi fallito) e non ancora eseguito. Tale facoltà può essere efficacemente esercitata fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., dal quale soltanto riceve preclusione, non trovando invece ostacolo nella circostanza che la domanda per l’esecuzione coattiva specifica del preliminare sia stata proposta e trascritta prima della dichiarazione del fallimento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Revocatoria e immobile ipotecato

    Cassazione, sentenza 10 giugno 2020, n. 11121. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” (presupposto per l’esercizio dell’azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato. Nel caso di specie è soggetto a revocatoria ordinaria l’atto di cessione della nuda proprietà di un immobile anche se il bene è gravato da ipoteca. La probabile futura estinzione parziale del mutuo induce infatti a ritenere che la soddisfazione del creditore sarebbe stata comunque possibile in prospettiva. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    L’oggetto della revocatoria e’ la...

    Cassazione, sentenza 24 giugno 2020, n. 12476, S.U. civili. Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicchè quando l’azione sia stata promossa dopo il fallimento dell’acquirente, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Intestazione del bene al trustee e domanda...

    Cassazione, sentenza 6 luglio 2020, n. 13883. Nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che ha ad oggetto l’atto istitutivo, produce l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo a cui tende la predetta azione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    Casa del portiere e vincolo di destinazione

    Cassazione, sentenza 18 giugno 2020, n. 11802. La casa del portiere perde il vincolo di destinazione se l’immobile posto nel condominio è trasferito in proprietà a terzi. Deve, infatti, farsi richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte che con la pronuncia n. 26987/2018, proprio in relazione al vincolo assunto dal proprietario esclusivo di un’unità immobiliare ubicata in un condominio di destinazione ad abitazione del portiere, ha ritenuto di escludere l’invocabilità della figura dell’obligatio propter rem stante il principio di tipicità che connota tale categoria giuridica e che non consente di estenderne le regole a figure non previste dal legislatore, come appunto il vincolo di destinazione de quo. Da tale premessa è stata tratta quindi la conclusione dell’inopponibilità del vincolo stesso nei confronti dei successivi acquirenti dell’immobile che si assume esserne gravato.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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