Cassazione, ordinanza 26 maggio 2020, n. 9673.

In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi prescritto dall’art. 1 della legge n. 2 del 1979 per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento dell’effettiva conoscibilità della sentenza. Nel caso di specie la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione di merito, la quale aveva erroneamente ritenuto che il termine decorresse dal deposito della decisione anziché dalla sua comunicazione con biglietto di cancelleria, omettendo così di attribuire la necessaria rilevanza ad entrambi gli adempimenti previsti dall’art. 133, comma 2 c.p.c.

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