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    28 luglio 2020

    Una buona notizia per i contribuenti: e’...

    IL CASO.  Un contribuente ha acquistato acquistato una porzione di un’immobile abitativo usufruendo delle agevolazioni prima casa, con l'impegno di vendere, entro un anno dalla data di acquisto, un’altra porzione di immobile abitativo di cui era proprietario e sulla quale aveva precedentemente fruito della stessa agevolazione. Nell’atto notarile di acquisto agevolato della nuova abitazione gli è stato riconosciuto un credito d'imposta del quale, però, non ha potuto fruire contestualmente al rogito in quanto la suddetta compravendita era soggetta all'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.). Allora, come consentito dalla legge, ha scelto di recuperare questo credito in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è stato possibile recuperare solo una parte del credito, poichè non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare integralmente.  IL PROBLEMA. Il quesito posto dal contribuente all’Agenzia delle Entrate è se potrà utilizzare il residuo credito di imposta per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l’acquisto di un immobile per la villeggiatura. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate richiama l'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ricordando un suo precedente intervento in cui ha chiarito che il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi: a)  per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;                                   b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;                                                                                                       c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per espressa disposizione normativa il credito di imposta, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi. Per utilizzare il credito d'imposta è indispensabile che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, indicando se intende o no utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere l'espressa richiesta del beneficio con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito. Qualora il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dunque, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato articolo 7. In conclusione l’Agenzia delle Entrate con risposta del 22 luglio 2020 n. 223 ha affrontato il quesito posto dall’istante affermando che il residuo del credito di imposta può essere utilizzato in diminuizione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’atto di acquisto dell’immobile per la villeggiatura. CONSIGLI OPERATIVI. Sicuramente molti di voi si saranno trovati nella stessa situazione del nostro contribuente istante o in altre situazioni simili riguardanti l’utilizzo del credito di imposta per le agevolazioni prima casa. Con questo parere l’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione favorevole per i contribuenti in linea con la ratio della disciplina del credito di imposta. Al fine, dunque, di poter usufruire completamente di tutte le agevolazioni previste dalla legge è opportuno concordare per tempo le operazioni negoziali con il vostro notaio di fiducia che vi curerà, oltre agli aspetti civilistici, anche quelli fiscali.  Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2020

    Azioni e quote «auto-estinguibili»

    MASSIMA N. 190.Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o s.r.l. che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa - ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento - anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote medesime. Se si tratta di azioni senza indicazione del valore nominale o di quote di s.r.l., e non viene previsto alcun diritto di liquidazione a favore del loro titolare, l'estinzione delle azioni o quote avviene automaticamente, senza limite alcuno e senza modificazione dell'ammontare del capitale sociale (fatta salva la modificazione statutaria concernente il numero delle azioni in circolazione, che dà luogo all'obbligo di deposito dello statuto sociale aggiornato, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., a cura degli amministratori). Se si tratta di azioni con indicazione del valore nominale, l'estinzione delle azioni comporta o la riduzione del capitale sociale, subordinatamente al rispetto dell'art. 2445 c.c., o l'incremento del valore nominale di tutte le altre azioni, con gli eventuali arrotondamenti ove necessari. Se l'estinzione delle azioni o quote dà luogo a un diritto di liquidazione in denaro o in natura a favore dei rispettivi titolari, l'esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle norme che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2020

    Clausole che pongono un «tetto massimo» al...

    MASSIMA N. 189 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che pongono un «tetto massimo» al diritto all'utile, quali ad esempio le clausole che dispongano: (i) limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio; (ii) limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale so- ciale o il patrimonio netto; (iii) limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, preve- dendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data. Qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato mo- mento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all'utile per l'intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2020

    Procura rilasciata a soggetto incapace

    Cassazione, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11272, sez. III civile.  In tema di annullamento dei negozi giuridici unilaterali va accertata la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall’art. 428 c.c., comma 1: – ai fini dell’accertamento di una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell’atto, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l’importanza dell’atto che si sta per compiere; – l’accertamento della idoneità dell’atto a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuata con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e con valutazione ex ante, nella quale occorre tenere in conto tutte le caratteristiche strutturali del negozio posto in essere al fine di valutarne le potenzialità lesive.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 luglio 2020

    Atto di costituzione di trust

    Cassazione, ordinanza 29 maggio 2020, n. 10256, sez. V. L’apposizione del vincolo in quanto tale determina per il disponente l’utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all’art. 2740 codice civile) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale. Non concretizzando tale utilità di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee, incremento che si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale, di talché la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 luglio 2020

    Conferma di un testamento olografo e...

    Cassazione, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10065, sez. VI – 2 civile.  L’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 luglio 2020

    Azione revocatoria e garanzie

    Cassazione, sentenza 10 giugno 2020, n. 11121, sez. III civile. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato Nel caso di specie è soggetto a revocatoria ordinaria l’atto di cessione della nuda proprietà di un immobile anche se il bene è gravato da ipoteca. La probabile futura estinzione parziale del mutuo induce infatti a ritenere che la soddisfazione del creditore sarebbe stata comunque possibile in prospettiva.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    14 luglio 2020

    Donazione indiretta e animus donandi

    Cassazione, sentenza 21 maggio 2020, n. 9379, sez. II civile.  Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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