28 luglio 2020
Una buona notizia per i contribuenti: e’...
IL CASO. Un contribuente ha acquistato acquistato una porzione di un’immobile abitativo usufruendo delle agevolazioni prima casa, con l'impegno di vendere, entro un anno dalla data di acquisto, un’altra porzione di immobile abitativo di cui era proprietario e sulla quale aveva precedentemente fruito della stessa agevolazione. Nell’atto notarile di acquisto agevolato della nuova abitazione gli è stato riconosciuto un credito d'imposta del quale, però, non ha potuto fruire contestualmente al rogito in quanto la suddetta compravendita era soggetta all'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.). Allora, come consentito dalla legge, ha scelto di recuperare questo credito in diminuzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, è stato possibile recuperare solo una parte del credito, poichè non vi era sufficiente capienza per poterlo recuperare integralmente. IL PROBLEMA. Il quesito posto dal contribuente all’Agenzia delle Entrate è se potrà utilizzare il residuo credito di imposta per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l’acquisto di un immobile per la villeggiatura. LA RISPOSTA. L’Agenzia delle Entrate richiama l'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ricordando un suo precedente intervento in cui ha chiarito che il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi: a) per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; b) in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; c) in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per espressa disposizione normativa il credito di imposta, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi. Per utilizzare il credito d'imposta è indispensabile che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, indicando se intende o no utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere l'espressa richiesta del beneficio con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito. Qualora il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dunque, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato articolo 7. In conclusione l’Agenzia delle Entrate con risposta del 22 luglio 2020 n. 223 ha affrontato il quesito posto dall’istante affermando che il residuo del credito di imposta può essere utilizzato in diminuizione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’atto di acquisto dell’immobile per la villeggiatura. CONSIGLI OPERATIVI. Sicuramente molti di voi si saranno trovati nella stessa situazione del nostro contribuente istante o in altre situazioni simili riguardanti l’utilizzo del credito di imposta per le agevolazioni prima casa. Con questo parere l’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione favorevole per i contribuenti in linea con la ratio della disciplina del credito di imposta. Al fine, dunque, di poter usufruire completamente di tutte le agevolazioni previste dalla legge è opportuno concordare per tempo le operazioni negoziali con il vostro notaio di fiducia che vi curerà, oltre agli aspetti civilistici, anche quelli fiscali. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata