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    25 agosto 2022

    Schema ministeriale di garanzia fideiussoria

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 6 giugno 2022, n. 125 Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122. (22G00134) (GU n.197 del 24-8-2022) Vigente al: 8-9-2022 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210; Visto in particolare l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il modello standard della fideiussione cui e' obbligato il costruttore all'atto, ovvero in un momento precedente alla stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita'; Visto il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e, in particolare, l'articolo 385, che ha modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005; Visto il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza dell'8 febbraio 2022 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 effettuata con nota del 10 maggio 2022; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.     Con il presente regolamento e' determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il modello standard della fideiussione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. 2.   La fideiussione puo' essere rilasciata anche congiuntamente da piu' garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti dell'acquirente dell'immobile da costruire. 3.   La fideiussione deve prevedere l'importo massimo complessivo garantito, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il costruttore ha riscosso e quelli che, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere, senza franchigie. 4.   La fideiussione e' stipulata secondo il modello standard di cui all'allegato A), di cui fa parte integrante la scheda tecnica di cui all'allegato B). Le clausole previste dalla Sezione I del modello standard possono essere modificate solo in senso piu' favorevole per il beneficiario. Le clausole previste dalla Sezione II sono derogabili su accordo delle parti, fermi restando i principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di fideiussione e cessione del credito. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -   Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». -   Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210): «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 1°settembre 2021, e' determinato il modello standard della fideiussione.». -   Si riporta il testo dell'articolo 385, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155): «Art. 385 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005). - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: a)  il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La fideiussione e' rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si e' verificata."; b)  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La fideiussione puo' essere escussa: a)  a decorrere dalla data in cui si e' verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volonta' di subentrare nel contratto preliminare; b)  a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta' la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6."; c)  il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater."; d)  dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' determinato il modello standard della fideiussione.".».  Note all'art. 1: -   Per l'articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si veda nelle note alle premesse. Art. 2 Disposizioni finali e transitorie 1.   Il presente regolamento si applica alle fideiussioni stipulate a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2.   Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, stipulate dal 16 marzo 2019 e sino alla data di cui al comma 1 conservano la loro efficacia sino alla scadenza. In caso di rinnovo, esse sono rese conformi al modello standard di cui all'articolo 1, comma 3. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210): «Art. 2 (Garanzia fideiussoria). - 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previstodall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia. 2. Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.». Art. 3  Clausola di invarianza finanziaria 1.   Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 giugno 2022 Il Ministro della giustizia CartabiaIl Ministro dell'economia e delle finanze Franco  Visto, il Guardasigilli: CartabiaRegistrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2022 Ufficio Controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2118 Allegato A (art. 1, comma 4) MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 DEFINIZIONI a)  «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), come modificato dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; b)     «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB); c)  «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); d)  «Garante»: la Banca o l'Impresa di assicurazione che rilascia la Fideiussione, i cui estremi identificativi sono riportati nella Fideiussione e nella relativa Scheda tecnica; e)     «Beneficiario»: l'acquirente dell'Immobile come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo, o colui che subentra nella sua posizione giuridica e abbia gli stessi requisiti soggettivi; f)     «Contraente»: il costruttore dell'Immobile come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo; g)       «Immobile»: l'immobile da costruire come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo; h)  «Contratto»: il contratto, stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo, che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o un atto avente le medesime finalita' ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo e con le esclusioni ivi previste; per le societa' cooperative, l'atto equipollente di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo; i)  «Fideiussione o Garanzia»: la garanzia fideiussoria di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo; l)  «Somma garantita o Importo complessivo garantito»: l'importo massimo complessivo della Fideiussione, corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il Contraente ha riscosso e deve ancora riscuotere dal Beneficiario prima del trasferimento della proprieta' dell'Immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso; m)  «Scheda tecnica»: allegato alla Fideiussione, che riporta i termini della Fideiussione e le condizioni cui la stessa e' subordinata. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA Sezione I Art. 1 - Oggetto della Garanzia 1. Il Garante si impegna nei confronti del Beneficiario - nel caso in cui il Contraente incorra in una situazione di crisi che si intende verificata a norma dell'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo, oppure nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo - a rimborsare, nei limiti della Somma garantita indicata nella Scheda tecnica, le somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il Contraente ha riscosso e, secondo i termini e le modalita' stabilite nel Contratto, deve ancora riscuotere dal Beneficiario prima del trasferimento della proprieta' dell'Immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, oltre ai relativi interessi legali maturati fino alla data in cui si e' verificata una delle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto legislativo o vi e' stato l'inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto legislativo. Art. 2 - Durata ed efficacia della Garanzia 1.  La Garanzia decorre dalla data di stipula del Contratto. 2.  L'efficacia della Garanzia cessa automaticamente nel momento in cui il Garante riceve dal Contraente o dal Beneficiario copia dell'atto di trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'Immobile o copia dell'atto definitivo di assegnazione del medesimo, contenenti la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater, del Decreto legislativo. 3.  La Garanzia cessa altresi' di produrre effetti qualora l'atto di cui al paragrafo precedente sia stipulato nonostante l'inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo. 4.  Non e' ammesso il recesso da parte del Garante. Art. 3 - Somma garantita 1.  La Fideiussione, anche ai sensi dell'articolo 1938 del codice civile, e' prestata per un importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il Contraente ha ricevuto dal Beneficiario, nonche' alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che, secondo i termini e le modalita' stabilite nel Contratto, il Contraente deve ancora riscuotere, prima del trasferimento o dell'assegnazione della proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'immobile. 2.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del Decreto legislativo, restano escluse dalla tutela della Garanzia le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia. 3.  L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda tecnica. 4.  Il Garante e' inoltre tenuto al pagamento degli interessi legali maturati sugli importi corrispondenti alle somme e al valore di ogni altro corrispettivo che il Contraente abbia riscosso dal Beneficiario, fino al momento in cui si e' verificata la situazione di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo ovvero fino alla data dell'attestazione, da parte del notaio, dell'inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del medesimo Decreto legislativo. Art. 4 - Escussione della Garanzia 1.  Il Garante provvedera' a pagare al Beneficiario la somma garantita, senza la preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. 2.  L'escussione della Garanzia, verificatesi le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo, avviene per l'importo indicato nella richiesta di escussione presentata ai sensi dell'articolo 6, a condizione che tale importo sia pari all'ammontare delle somme e dei valori di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi dal Costruttore, comprovato da idonea documentazione prodotta in sede di escussione dallo stesso Beneficiario a norma del medesimo articolo 6, e maggiorato degli interessi legali determinati secondo quanto previsto dall'articolo 3. Art. 5 - Tempi di escussione della Garanzia 1.  Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo, la Fideiussione puo' essere escussa, a condizione che il Beneficiario abbia comunicato al Contraente la propria volonta' di recedere dal Contratto, a decorrere dalla data di trascrizione nei Registri Immobiliari, o di annotazione nel Libro Fondiario, del pignoramento relativo all'Immobile oggetto del Contratto. 2.  Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo, la Fideiussione puo' essere escussa, a condizione che il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volonta' di subentrare nel Contratto, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento del Costruttore, oppure dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o ancora dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato d'insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. 3.  Nell'ipotesi di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo, la Fideiussione puo' essere escussa dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto, entro il giorno fissato per la sottoscrizione dell'atto di trasferimento della proprieta', la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 4, a condizione che il Beneficiario abbia comunicato al Contraente la propria volonta' di recedere dal Contratto e non abbia sottoscritto l'atto di trasferimento della proprieta' nonostante l'inadempimento all'obbligo assicurativo da parte del Contraente. Art. 6 - Modalita' di escussione della Garanzia 1.  L'escussione della Fideiussione deve avvenire esclusivamente mediante richiesta scritta del Beneficiario da inviarsi all'indirizzo del Garante riportato nella Scheda tecnica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. 2.  La richiesta di escussione deve essere corredata da ricevute di bonifico bancario o di versamento su conto corrente intestato al Contraente o da altra idonea documentazione attestante i pagamenti eseguiti in favore di questo e, in caso di permuta, deve contenere l'indicazione degli atti dai quali rilevare il valore del bene permutato e trasferito quale corrispettivo parziale o totale attribuito al costruttore. Alla richiesta di escussione deve altresi' essere allegata la seguente documentazione: a)   nell'ipotesi di escussione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copia della comunicazione inviata dal Beneficiario al Costruttore concernente la volonta' di recedere dal Contratto, con la prova della sua ricezione, e certificato dei competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio attestante la trascrizione del pignoramento sull'Immobile; b)   nelle ipotesi di escussione di cui all'articolo 5, paragrafo 2: 1)  visura dell'ufficio del registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativa al Costruttore, comprovante la dichiarazione di fallimento, la dichiarazione dello stato di insolvenza o, se anteriore, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa ovvero la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; 2)  attestazione del Beneficiario, resa mediante dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ricevuto da parte degli organi della procedura comunicazione di voler subentrare nel Contratto; 3)  copia della comunicazione ritualmente effettuata agli organi della procedura stessa con cui e' stata manifestata la volonta' di escutere la garanzia; c)   nell'ipotesi di escussione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta' la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo, e copia della comunicazione concernente la volonta' di recedere dal Contratto inviata dal Beneficiario al Contraente con modalita' idonee a comprovarne la ricezione. 3.  Nel caso in cui abbia escusso la presente fideiussione ed abbia successivamente esercitato il diritto di prelazione nell'acquisto dell'Immobile ad esso riconosciuto dall'articolo 9 del Decreto legislativo ad un prezzo inferiore all'ammontare dell'importo pagato dal Garante in virtu' della presente garanzia, il Beneficiario sara' tenuto a restituire al Garante medesimo l'eccedenza di quanto ricevuto, sempre che l'Immobile, a tale data, presenti caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel Contratto. Ove non ricorra tale condizione, la determinazione dell'ammontare da restituire al Garante sara' oggetto di apposita stima concordata tra il Garante e il Beneficiario ovvero effettuata da un perito nominato di comune accordo. In mancanza di accordo, la stima sara' effettuata da un collegio peritale composto da un perito nominato dal Garante, uno nominato dal Beneficiario e il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal presidente del tribunale competente per territorio, il quale altresi' nominera' il perito nel caso in cui una delle parti rifiuti di provvedervi. Ciascuna delle parti sosterra' le spese del perito da lei nominato, e quelle del terzo perito saranno a carico del Beneficiario e del Garante in pari misura. Art. 7 - Obblighi informativi 1.  Salvi gli effetti della Fideiussione, il Beneficiario e' tenuto a comunicare tempestivamente al Garante ciascun pagamento eseguito ai sensi del Contratto successivamente alla stipula della presente Fideiussione. 2.  Tanto il Contraente quanto il Beneficiario sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Garante copia dell'atto di trasferimento della proprieta' o altro diritto reale di godimento sull'Immobile ovvero copia dell'atto definitivo di assegnazione del medesimo. 3.  Il Contraente, il Beneficiario e il Garante sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti inseriti nella Scheda tecnica. In questo caso il Garante trasmette alle altre parti una nuova Scheda tecnica contenente i dati aggiornati. Art. 8 - Rinuncia al beneficio della preventiva escussione 1. Il Garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. Art. 9 - Eccezioni del Garante 1. Il Garante non puo' eccepire al Beneficiario il mancato pagamento delle commissioni o dei premi dovuti dal Contraente. Art. 10 - Pagamento della garanzia 1.  Il Garante e' tenuto a pagare l'importo che risultera' dovuto al Beneficiario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presentazione della richiesta di escussione con le modalita' di cui all'articolo 6. 2.  Quando il pagamento non avviene nel predetto termine per causa imputabile al Garante, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare al Beneficiario le spese da lui effettivamente sostenute e necessarie per conseguire il pagamento, oltre ai relativi interessi. Art. 11 - Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni e notifiche dipendenti dalla presente Fideiussione, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, inviate agli indirizzi indicati nella Scheda tecnica. Art. 12 - Modifiche 1.  La presente Fideiussione e' valida ed efficace esclusivamente in relazione ai dati in essa contenuti. Eventuali modifiche ai dati medesimi, che potranno essere convenute tra Beneficiario e Contraente, dovranno essere comunicate al Garante e, se da esso accettate, saranno garantite mediante il rilascio di un atto integrativo del presente atto di fideiussione e di una nuova Scheda tecnica contenente i dati aggiornati. 2.  Eventuali modifiche soggettive della persona del Beneficiario dovranno essere comunicate al Garante, che provvedera' a trasmettere alle altre parti una nuova Scheda tecnica contenente i dati aggiornati, e non determineranno caducazione della Garanzia, purche' permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, lettera a), del Decreto legislativo. Art. 13 - Legge applicabile 1. La presente fideiussione e' regolata dalla legge italiana. Art. 14 - Foro competente 1. Per tutte le controversie che riguardano la validita', l'efficacia, l'interpretazione e l'escussione della fideiussione e' competente il Foro individuato ai sensi della normativa vigente. Sezione II Art. 15 - Cessione del beneficio 1.     Il beneficio della Fideiussione e dei crediti da essa derivanti non puo' essere ceduto senza il preventivo assenso scritto del Garante. 2.  Ai cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che cio' comporti alcuna successione nel contratto con il Garante ne' traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico del Beneficiario e fermo restando che l'esercizio del diritto di escussione potra' essere esercitato esclusivamente dal Beneficiario. L'indennizzo eventualmente dovuto al Beneficiario sara' versato dal Garante nelle forme indicate dal cessionario. Art. 16 - Surrogazione e rivalsa 1.  Nel limite di quanto da esso corrisposto, il Garante e' surrogato al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati. 2.     Il Beneficiario fornira' al Garante tutti i documenti eventualmente necessari per il proficuo esperimento dell'azione verso il Contraente. 3.  Il Garante ha altresi' diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente Garanzia. Art. 17 - Sanzioni Internazionali 1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare il beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o embargo internazionale. Data Firma (Contraente) Firma (Garante) Firma (Beneficiario) Allegato B (art. 1, comma 4) SCHEDA TECNICA DEL MODELLO STANDARD DI GARANZIA FIDEIUSSORIA Parte di provvedimento in formato grafico Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 settembre 2020

    L’oggetto della revocatoria e’ la...

    Cassazione, sentenza 24 giugno 2020, n. 12476, S.U. civili. Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicchè quando l’azione sia stata promossa dopo il fallimento dell’acquirente, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 luglio 2020

    Azione revocatoria e garanzie

    Cassazione, sentenza 10 giugno 2020, n. 11121, sez. III civile. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come “eventus damni” atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore; la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato Nel caso di specie è soggetto a revocatoria ordinaria l’atto di cessione della nuda proprietà di un immobile anche se il bene è gravato da ipoteca. La probabile futura estinzione parziale del mutuo induce infatti a ritenere che la soddisfazione del creditore sarebbe stata comunque possibile in prospettiva.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    29 maggio 2017

    Un istituto "insidioso": la fideiussione

    Cosa cambia per il cittadino. Dietro quella che viene semplicemente chiamata "firma a garanzia" si nasconde in realtà  un istituto giuridico di una certa complessità  e dalle conseguenze patrimoniali rilevanti per "chi firma". Si pensi solo a quante volte i genitori firmano a garanzia dei propri figli che necessitano di un mutuo per l'acquisto di un immobile. Apporre la propria firma con troppa leggerezza può però rilevarsi un errore che può costare caro. Cosa si nasconde realmente dietro la fideiussione? Quali sono le conseguenze e gli effetti di questo istituto assai diffuso ma in realtà  poco conosciuto (e anche un po' insidioso)? Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Cos'è la fideiussione? La fideiussione è quel contratto con cui un soggetto (il fideiussore) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Sostanzialmente si tratta di un'obbligazione accessoria che il garante assume a sostegno del debito del debitore principale. Per saggiare la sua insidiosità  basti pensare come, ai fini della sua validità , sia sufficiente la forma scritta, non essendo richieste formalità  particolari, con la conseguenza che il soggetto può trovarsi a firmare una garanzia che lo impegna con tutto il suo patrimonio sottovalutando l'esatta consistenza del suo impegno. Effetti della fideiussione. Gli effetti della fideiussione sono molteplici e riguardano il patrimonio del fideiussore e la sua "reputazione" creditizia. La fideiussione, infatti, obbliga il soggetto che ha prestato garanzia all'adempimento in solido con il debitore principale, chiamandolo a rispondere in caso di inadempimento con tutto il suo patrimonio. Per quanto riguarda l'ordine di escussione, la regola generale è che il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente sia al debitore sia al fideiussore. Le parti possono derogarvi convenzionalmente stabilendo il beneficio di escussione, con cui si stabilisce una sorta di "ordine", nel senso che il garante non è tenuto a pagare se non dopo che il creditore abbia escusso il debitore principale. Inoltre sarebbe sbagliato pensare che il rapporto di fideiussione rimanga un rapporto, per così dire, "interno" tra la banca, il garante e il garantito perchè in realtà  il fideiussore viene inserito in Centrale Rischi (banca dati della Banca d'Italia), con tutto ciò che ne consegue in caso di inadempimento, soprattutto in ordine alla segnalazione come cattivo pagatore che può comportare non poche difficoltà  a accedere a nuovi finanziamenti qualora il garante ne avesse bisogno. Cosa succede se il fideiussore è costretto ad adempiere? Il fideiussore, dopo aver adempiuto al posto del debitore principale, può rivalersi su di lui per recuperare integralmente quanto versato al suo posto, anche se ciò può implicare un dispendio di tempo e di costi anche significativi. In particolare, una volta adempiuto, il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale, nel senso che ad esso subentra non solo nel credito ma anche nelle garanzie. La legge gli riconosce un'azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. che comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore abbia fatto dopo aver denunziato al debitore le istanze proposte contro di lui. Il fideiussore ha inoltre diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento e se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso legale. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    09 maggio 2017

    Acquisto di immobile in costruzione: attenzione...

    Cosa cambia per il cittadino La cancellazione semplificata Bersani delle ipoteche non sempre mette l'acquirente di un immobile da costruire al riparo da rischi di permanenza dell'ipoteca e non libera da responsabilità  il notaio che riceve l'atto di compravendita. Se il mutuo ipotecario contratto dal costruttore è stato estinto, ma non sono ancora trascorsi i trenta giorni dalla estinzione, è necessario procedere con un ordinario atto per notaio di assenso della banca alla cancellazione dell'ipoteca oppure ottenere dalla banca una rinuncia espressa al diritto di effettuare la dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche Con la Legge Bersani n. 40/2007 la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui bancari è ora gestita direttamente dalla banca mutuante, senza più la necessità  dell'intervento del notaio. L'ipoteca iscritta a garanzia dell'obbligazione derivante dal contratto di mutuo si estingue automaticamente con la estinzione dell'obbligazione garantita, e ciò secondo il principio generale fissato nel codice civile[1]. La deroga rispetto alla regola generale[2] è che sarà , poi, la banca a trasmettere alla Conservatoria dei registri immobiliari la comunicazione di questa estinzione dell'ipoteca entro il termine di trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione ed il Conservatore dei registri immobiliari entro trenta giorni da questa comunicazione procederà  di ufficio alla annotazione della cancellazione della formalità  a margine dell'iscrizione originaria. Non è tutto così lineare perché la banca può tuttavia, entro il detto termine dei trenta giorni dall'estinzione del mutuo, comunicare che l'ipoteca permane in presenza di un giustificato motivo, facendo ricorso ai fini di tale comunicazione alle stesse modalità  procedimentali dettate per la rinnovazione delle ipoteche. In tal caso il Conservatore dei registri immobiliari deve provvedere ad annotare entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione. In altri termini, la avvenuta estinzione del mutuo a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca non esclude che sia possibile una permanenza dell'ipoteca stessa, dal omento che resta il rischio che la banca richieda che la detta garanzia ipotecaria permanga. La legge sulla protezione degli acquirenti di immobili da costruire vieta al notaio la stipula dell'atto di compravendita di immobili in mancanza di un titolo che sia idoneo alla cancellazione dell'ipoteca gravante sullo stesso[3]. E' doveroso precisare che la Corte di Cassazione ha solo di recente espressamente delimitato l'ambito applicativo di questa norma di legge, che prevede un caso di inalienabilità  temporanea ed ha, quindi, fissato una eccezione al principio della libera circolazione degli immobili: i giudici di legittimità [4] hanno finalmente chiarito che il divieto di stipula riguarda soltanto gli atti aventi ad oggetto immobili da costruire, in quanto una interpretazione sistematica della norma impone di averne quali presupposti applicativi gli stessi presupposti oggettivo e soggettivo fissati dall'art. 1 della legge a tutela degli acquirenti degli immobili in corso di costruzione. La Cassazione ha, in altri termini, negato che la norma fosse l'espressione di un divieto più generale di stipula di atti di trasferimento di tutti gli immobili oggetto di ipoteca. La legge richiede il perfezionamento di un titolo, il che nel procedimento speciale, abbiamo visto, non è previsto, perché la comunicazione della avvenuta estinzione alla Conservatoria non costituisce titolo: è soltanto la esecuzione della cancellazione che fa luogo del titolo. Va rilevato, altresì, che nel procedimento di cancellazione c.d. automatica dell'ipoteca sopra descritto la possibilità  che l'istituto di credito richieda, anche dopo la estinzione del mutuo, la permanenza dell'ipoteca esclude una idoneità  irrevocabile della estinzione alla cancellazione, cosa che la legge richiede. In sintesi: non esiste un titolo in quanto tale idoneo a cancellare e, in più, c'è una possibilità  di richiesta espressa di mantenere l'ipoteca. A questo punto occorre delimitare anche l'ambito applicativo della vigenza del peso oltre la data di scadenza dell'obbligazione: quando è che ricorre un giustificato motivo per richiedere la permanenza dell'ipoteca benchè il mutuo risulti estinto? La garanzia, per definizione, ha natura accessoria e, da un punto di vista sistematico, la dichiarazione di permanenza dell'ipoteca deve essere legittimamente legata in qualche modo al perdurare della sussistenza della obbligazione garantita. Le ipotesi sono certamente residuali: potrà  trattarsi di interessi, accessori o spese che sono anche essi garantiti dall'ipoteca “che siano rimasti ancora in vita. A ben vedere ciò non vuol dire altro che l'obbligazione garantita non si è ancora completamente estinta. Si è prospettato anche di qualificare come giustificato motivo l'eventuale rischio che il pagamento integrale della somma oggetto dell'obbligo di restituzione venga assoggettato ad azione revocatoria, ordinaria o fallimentare - tenuto anche conto che il mutuatario è nel caso analizzato un costruttore e, quindi, un imprenditore. A parte la considerazione che solo la permanenza dell'obbligazione garantita può giuridicamente fondare la permanenza della garanzia dell'obbligazione stessa, giusto una considerazione al fine di maturare anche qualche riflessione su certe distorsioni interpretative che potrebbero derivare dalla applicazione dei presupposti di legge in tema di revocatoria: quali dovrebbero essere i criteri per valutare in concreto il rischio di esperibilità  dell'azione revocatoria? Tanto per fare solo un esempio, se tenessimo conto dei presupposti normativi in tema di azione revocatoria, l'estinzione anticipata del mutuo dovrebbe considerarsi una ipotesi rischiosa in quanto collegata ad un pagamento eseguito per un debito non ancora scaduto, mentre nel nostro caso l'estinzione anticipata viene effettuata dal costruttore proprio perchè presupposto per poter procedere alla stipula della vendita. Benchè statisticamente di scarsa frequenza, il rischio di una sorta di reviviscenza dell'ipoteca in ogni caso esiste. In Pratica Come procedere, quindi, se il mutuo è stato estinto, ma non sono ancora trascorsi i trenta giorni dalla estinzione per rispettare la legge a tutela degli acquirenti degli immobili da costruire e non incorrere nella violazione del divieto di stipula previsto? E' emerso, per tutto quanto rilevato, che ci troviamo nel lasso temporale in cui dobbiamo considerare che l'ipoteca non si è ancora estinta o che l'estinzione è sì avvenuta, ma può essere resa inefficace da una successiva comunicazione di permanenza. La prima opzione è chiaramente attendere il decorso del termine per verificare che non sia stata richiesta la permanenza dell'ipoteca. Non sempre ciò è possibile: ci sono casi in cui si ha l'intenzione o l'esigenza di concludere la vendita in pendenza di tale termine. Sarà  necessario: procedere con un ordinario atto per notaio di assenso della banca alla cancellazione dell'ipoteca oppure ottenere dalla banca - che può anche intervenire nell'atto di vendita - una rinuncia irrevocabile al diritto di effettuare la dichiarazione di permanenza dell'ipoteca e, quindi, una dichiarazione negativa in merito alla possibilità  della vigenza dell'ipoteca. Anche in questa ultima ipotesi non c'è in concreto una violazione del divieto fissato dalla legge e la vendita è legittima giacchè il vincolo ipotecario è, senza alcun dubbio, solo formalmente ancora vigente. La disponibilità  della banca a manifestare tale tipo di dichiarazione rientra ragionevolmente nell'attuazione del principio del neminem laedere per non ostacolare la libera circolazione dei beni in mancanza di presupposti di legge che ne giustifichino la limitazione. Solo un cenno alla diversa ipotesi che il mutuo sia stato estinto, la banca abbia comunicato la avvenuta estinzione e siano decorsi i trenta giorni in mancanza, nelle more, della comunicazione di permanenza, ma non sia stata effettuata la cancellazione d'ufficio. E' ragionevole in questo caso ritenere che si sia verificata la perenzione legale dell'ipoteca e si possa procedere alla stipula della vendita. Notaio Rubina de Stefano Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] Vedi art. 2878, n. 3, c.c. [2] L'art. 40 bis T.U.B. (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) stabilisce: 1. Ai fini di cui all'articolo 2878 c.c. e in deroga all'articolo 2847 c.c., l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del D.Lsg. 20 giugno 2005, n. 122, ("¦) si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita . 2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità  determinate dall'Agenzia del territorio. 3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità  previste dal c.c. per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma. 4. Decorso il termine di cui al co. 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo co. e in mancanza della comunicazione di cui al co. 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al co. 2. 5. Per gli atti previsti dal presente art. non è necessaria l'autentica notarile. [3] Art. 8 D.Lsg. n. 122/2005 - Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile. [4] Cassazione sentenza 1° dicembre 2016, n. 24535, sez. II civile - ha ritenuto il divieto di cui all'art. 8 T.A.I.C. «operante per gli atti di compravendita che vedano come acquirente (o promissaria acquirente) una persona fisica, come venditore (o promittente alienante) un costruttore, ovvero un imprenditore o una cooperativa edilizia, e che abbiano ad oggetto un immobile da costruire, ovvero un immobile per il quale sia stato richiesto il permesso di costruire e che sia ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata, versando in uno stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità . Al di fuori di tali requisiti - oggettivi e soggettivi - del d.lgs. n. 122/2005 vale il principio della libera circolazione dei beni immobili gravati da ipoteca o da pignoramento, pur permanendo i vincoli pregiudizievoli sul bene.

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    20 febbraio 2017

    L'assegno postdatato e consegnato a garanzia, è...

    Corte di Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 10710, 24 maggio 2016. Cosa cambia per il cittadino La pronuncia sopra riportata affronta la questione della sorte giuridica di un assegno postdatato e consegnato a garanzia di un'obbligazione. La Cassazione afferma che un assegno consegnato a garanzia di un debito, da restituire al debitore qualora questo adempia esattamente alla propria obbligazione, rimanendo nel frattempo in possesso del creditore come titolo esecutivo da azionare in caso di mancato o inesatto adempimento, è contrario alle norme imperative contenute nella legge sugli assegni n.1736/1933. In quanto illegittimo, consente al giudice di dichiarare nullo il patto di garanzia sottostante. In termini pratici, si tratta di un titolo che reca una data successiva a quella dell'effettiva emissione e che il beneficiario potrà  incassare solo se, e solo quando, il debitore sarà  inadempiente. Questa prassi si è diffusa ad esempio in materia di locazione, dove il proprietario di un immobile, a garanzia del pagamento dei canoni di affitto, si fa rilasciare dal locatario un assegno pari alla somma di alcune mensilità . In realtà , l'assegno postdatato, come quello regolarmente datato, era in passato da considerarsi esistente nel momento in cui il traente (debitore) lo emettesse materialmente, ossia lo consegnasse al prenditore (creditore). Dunque, ad essere viziato da nullità  non era l'assegno in sè, ma solo il patto di garanzia sottostante con il quale il debitore garantiva il futuro adempimento di obbligazioni nascenti da contratto. Ne conseguiva il rischio che, colui che tratteneva l'assegno a garanzia del proprio credito, poteva procedere all'incasso quando voleva, senza aspettare la data indicata nel titolo: lo strumento di pagamento rimaneva valido e, stante la caratteristica generale degli assegni, era legittimamente "pagabile a vista". Veniva così frustrato l'affidamento del debitore sulla circostanza che il creditore avrebbe restituito l'assegno al momento dell'adempimento. A partire da questa pronuncia, invece, l'assegno post datato e consegnato in garanzia, sarà  privo di valore giuridico e il creditore non potrà  ottenere sulla base di esso un valido pagamento, nè a vista, nè, una volta scaduta l'obbligazione, tramitedecreto ingiuntivo, che quindi, se emesso, potrà  essere opposto dal debitore e revocato. La pronuncia oltre a essere uno svantaggio per il creditore, lo è anche per il debitore che, in questo modo, non potrà  più ottenere "fiducia" dal primo garantendogli l'adempimento con la consegna dell'assegno. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Tizio veniva ingiunto a pagare Caio sulla base di un procedimento monitorio fondato su un atto di transazione avvenuto tra le parti e garantito tramite l'emissione di un assegno postdatato da riscuotersi in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L'opponente, rilevando che l'emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative ai sensi delle Legge sugli Assegni, con conseguente nullità  del patto di garanzia, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. La vicenda giunge in Cassazione perchè l'opponente ricorre contro la pronuncia della Corte d'Appello secondo la quale, la postdatazione non renda il titolo nullo in sè, ma rende nulla solo la postdatazione, con la conseguenza che il prenditore può esigerne l'immediato pagamento e che pertanto resta valido il sottostante patto di garanzia. Le ragioni giuridiche Lo scopo di questa sentenza e dell'orientamento giurisprudenziale nel quale si inserisce, è quello di contrastare una prassi antica e molto diffusa nell'operatività  concreta, della quale i contraenti fanno largo uso con la finalità  di distorcere la funzione tipica dell'assegno. Esso è infatti unicamente uno strumento di pagamento e non ha le finalità  creditizie o di garanzia, proprie della cambiale. Giova ricordare che l'assegno e la cambiale vengono tradizionalmente distinti proprio in base alla loro diversa funzione economica, strumento di pagamento il primo ("ti pago"), di credito la seconda ("ti pagherò"). Secondo la suprema Corte dunque, non si può "trasformare" l'assegno in qualcosa che non è, ricorrendo al principio di autonomia contrattuale ex art 1322 c.c., che incontra invece il limite della meritevolezza degli interessi protetti dal negozio giuridico. Orbene, gli interessi delle parti sottesi all'assegno postdatato e consegnato in garanzia, alla luce di un giudizio di conformità  alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, non sono da ritenersi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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