La Cassazione, con ordinanza n. 26508 dell’11 ottobre 2024, ha stabilito l’art. 1310, primo comma c.c., in merito all’opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione a un condebitore solidale, non è applicabile nei confronti degli obbligati in un contratto autonomo di garanzia. Questa decisione evidenzia la natura distinta dell’obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale.

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