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    30 gennaio 2017

    L'Agenzia delle Entrate si pronuncia a favore del...

    Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Come è noto, la vendita di un immobile, comprato usufruendo delle agevolazioni prima casa, prima che siano decorsi 5 anni, comporta la decadenza dalle suddette agevolazioni, almeno che il contribuente non provveda a riacquistare, entro un anno, altro immobile da adibire a prima casa. La Corte di Cassazione, e ora anche l'Agenzia delle Entrate con questa Risoluzione, hanno, però, affermato che impedisce la decadenza dalle suddette agevolazioni anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo immobile, entro il termine di legge, su un terreno già  di proprietà  del contribuente al momento della vendita del primo immobile che aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa. L'Agenzia delle Entrate, in altre parole, si è di fatto allineata alle recenti sentenze di Cassazione sul punto e ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in materia e, qualora ne ricorrano i presupposti, ad abbandonare l'eventuale pretesa tributaria. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Le ipotesi che rientrano nell'ambito di applicazione della Risoluzione di questi giorni dell'Agenzia delle Entrate sono quelle in cui vi sia stato un acquisto di immobile in regime di agevolazione prima casa, successivamente rivenduto prima del decorso di 5 anni, provvedendo, tuttavia, entro un anno, all'edificazione di un nuovo edificio da adibire a prima casa di abitazione su un terreno, però, già  di proprietà  del contribuente al momento della vendita e non acquistato nel lasso di tempo che va dall'alienazione del primo immobile all'anno previsto dalla legge. In questi casi, ci si chiedeva se l'Agenzia delle Entrate potesse o meno notificare gli avvisi di liquidazione per la revoca delle aliquote agevolate e il recupero delle relative imposte. Le ragioni giuridiche. Già  in passato, in particolare con la Risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004 e la Risoluzione n. 38/E del 12 agosto 2005, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che la decadenza dal beneficio non si realizzasse nell'ipotesi in cui il contribuente avesse provveduto, entro un anno dalla vendita, all'acquisto di un terreno e alla realizzazione su di esso di un immobile da adibire ad abitazione principale. Tuttavia oggi la questione esaminata dall'Agenzia delle Entrate è un'altra, ed in particolare se la decadenza dalle agevolazioni sia impedita anche nel caso di edificazione di nuovo immobile, entro un anno, su terreno che risulti, però, essere già  di proprietà  del contribuente al momento della vendita del primo immobile (che aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa). Per risolvere la questione, l'Agenzia delle Entrate richiama alcuni precedenti giurisprudenziali[1], in cui la Suprema Corte ha affermato a più riprese che non rileva il momento di acquisizione del terreno, essendo sufficiente, ai fini della conservazione dei benefici fiscali, che il contribuente, entro il termine di un anno, provveda a realizzare il fabbricato ed effettivamente adibisca quell'immobile a prima casa, ovvero come sua dimora abituale (Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010). Pertanto, aderendo a questo recente orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate ha invitato le strutture territoriali ad allinearsi con i principi espressi dalla Corte di Cassazione e, dunque, a "riesaminare la controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attivitaÌ€ accertativa dell'Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli espressi dai giudici di legittimitaÌ€, ad abbandonare - con le modalitaÌ€ di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio - la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] Corte di Cassazione, sentenza n. 18214 del 16 settembre 2016 e Corte di Cassazione, sentenza n. 13550 del 1 luglio 2016.

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    27 gennaio 2017

    Contrasto sulle donazioni indirette: richiesto...

    Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza interlocutoria n. 106 del 4 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Alla luce dell'attuale contrasto giurisprudenziale, anche all'interno della stessa Corte di Cassazione, la Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione concernente gli strumenti utilizzabili onde porre in essere una donazione indiretta, ai sensi dell'art. 809 del Codice Civile, ed il relativo meccanismo di funzionamento. In particolare, ci si chiede se un trasferimento titoli, posto in essere mediante ordine impartito alla banca, sia di per sè sufficiente a integrare il requisito del negozio-mezzo ai fini della donazione indiretta o non sia semplicemente un mero atto, come tale non sussumibile nella disciplina ex art. 809 c.c. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La questione prende le mosse da un trasferimento di titoli, posto in essere, tramite un ordine impartito alla banca, dal titolare del conto corrente pochi giorni prima della sua morte e poi reiterato dalla convenuta in qualità  di delegata nonchè compagna di vita. A fronte della richiesta di restituzione, da parte della figlia del de cuius, di una somma pari a un terzo dei titoli posseduti dal di lei padre, la convenuta ha eccepito che si trattasse di una donazione indiretta di tipo remuneratoria, e come tale non necessitante della forma prevista per la donazione diretta. Mentre il giudice di prime cure ha accolto la domanda della figlia del de cuius, ritenendola una donazione diretta e pertanto nulla per difetto di forma, il giudice di appello, al contrario, ha ritenuto che si fosse in presenza di una donazione indiretta ex 809 c.c. e pertanto valida ed efficace, in quanto non richiedente la forma dell'atto pubblico sotto pena di nullità . Le ragioni giuridiche. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la falsa applicazione e violazione degli artt. 769, 782 e 809 c.c. in relazione agli artt. 1384 e 1852 c.c. da parte della Corte territoriale che ha ritenuto che il trasferimento di titoli, privo di qualsiasi giustificazione causale, non potesse rappresentare una donazione indiretta. Questo perchè, secondo la Corte territoriale, può aversi donazione indiretta solo adottando un negozio causale e non, come nella specie, un atto privo di giustificazione causale, come per la emissione o la girata di titoli di credito. Questa ipotesi sarebbe del tutto diversa dalla cointestazione ab origine di un conto corrente bancario, che recentemente la giurisprudenza ha considerato come ipotesi sussumibile nell'istituto della donazione indiretta. Come è noto, con la donazione indiretta, si raggiunge il fine di liberalità  senza servirsi dello schema tipico della donazione diretta che richiede la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c., mediante la risultante di due negozi: il negozio-mezzo e negozio-fine, accessorio o integrativo. Tuttavia, nonostante gli sforzi definitori profusi dalla dottrina, il punto è proprio capire quali siano gli strumenti utilizzabili e quale sia il meccanismo di funzionamento per porre in essere una valida donazione indiretta. Anche la casistica giurisprudenziale appare divisa sul punto, essendoci precedenti, sia in senso sia nell'altro per quanto attiene a diverse ipotesi negoziali e non negoziali. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa agli strumenti utilizzabili e al meccanismo della donazione indiretta, affermando in particolare che nel caso in esame appare difficilmente inquadrabile in un autonomo atto negoziale la disposizione data dal de cuius alla propria banca; "trattandosi, semmai, di un ordine che si colloca nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento, cioè di un atto mero, che non si distinguerebbe dal disporre un qualsiasi pagamento per via materiale. Ipotesi, questa, dissimile, come appare evidente, dalla cointestazione ab origine del conto, che importa, appunto, la intermediazione del negozio attraverso il quale si intende perseguire lo scopo di liberalità . ("¦) La questione avrebbe opposta soluzione ove si ritenesse, come pure è plausibile, che l'art. 809, cod. civ., abbia inteso evocare qualunque mezzo utile allo scopo, sia esso fatto, atto giuridico in senso stretto o negozio giuridico. Pare al Collegio, qui giunti, che emerga la necessità  di ricomporre il quadro frammentato, che si è cercato di descrivere, con l'autorevolezza delle S.U., in quanto oltre alla mancanza di apprezzabilmente uniforme interpretazione, largamente inquinata dai turbamenti del caso concreto, la questione si carica di particolare rilievo ove si consideri che le operazioni in discorso assumono assai di sovente funzione trans o post mortem, e quindi, il significato di regolamento ultimo, non più emendabile. Per contro, non può obliterarsi l'esigenza, sottesa alla prescrizione della forma solenne imposta dal legislatore in materia di donazione diretta, di circondare con particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo di uno, più o di tutti i suoi beni". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    26 gennaio 2017

    Quanto tempo ho per revocare una donazione per...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 21010 del 18 ottobre 2016 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha offerto una lettura dell'art. 802 c.c. a favore del donante, affermando che, in caso di una pluralità  di atti ingiuriosi protrattisi per un certo lasso di tempo, il termine decadenziale per promuovere l'azione di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine inizia a decorrere dal giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, ovvero nel momento in cui gli atti ingiuriosi hanno raggiunto un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda prende le mosse dalla domanda di revocazione per causa d'ingratitudine di una donazione effettuata dall'attrice nei confronti del figlio di prime nozze del marito defunto. In particolare la parte attrice lamentava numerose incomprensioni e richieste rimaste inevase di lasciare l'immobile oggetto di donazione, in cui coabitavano. La situazione di tensione era arrivata al punto che il donatario aveva posizionato un lucchetto sul cancello di ingresso impedendo in tal modo a parte attrice di rientrare nell'abitazione. Ciò aveva spinto la donante a promuovere azione di revocazione della donazione a suo tempo effettuata. Tuttavia il convenuto aveva eccepito che il termine annuale di decadenza di cui all'articolo 802 c.c. era già  decorso, dal momento che il termine sarebbe iniziato a decorrere dalla completa conoscenza, da parte della donante, della causa di ingratitudine, già  ampiamente nota all'attrice dalle prime richieste di rilascio del possesso dell'immobile. A seguito dell'accoglimento della domanda di revocazione della donazione da parte del Tribunale di Taranto e il rigetto della domanda di appello da parte della Corte di Appello di Lecce, il donatario ha proposto, infine, ricorso per Cassazione. Le ragioni giuridiche. La disciplina prevista dal Codice Civile per la revocazione della donazione per ingratitudine è prevista agli artt. 800 c.c. e ss. In particolare, si afferma che la donazione può essere revocata per ingratitudine e che la relativa domanda di può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 463, ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante od abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c. Quanto ai termini per agire, l'art. 802 c.c. prevede che la domanda debba essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. La Corte di Cassazione ha sottolineato, però, che nel caso di atti ingiuriosi protrattisi per un certo periodo di tempo, occorre far riferimento al momento in cui essi raggiungono un livello tale da non poter essere più tollerati. In particolare, afferma la Corte, "l'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine - la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, senza, però, essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. - consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva ("¦). Pertanto, in presenza di una pluralità  di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perchè possa iniziare a decorrere il termine decadenziale ("¦) deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità . Alla luce di tale principio, quindi la Corte di Cassazione, ha ritenuto che benchè l'ingratitudine del donatario si fosse manifestata in una "progressione di atti ingiuriosi", per computare il termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c., occorre guardare al giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, che nel caso di specie si è avuto con l'estromissione della donante dall'appartamento donato.

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    24 gennaio 2017

    Cassazione: abrogato il cumulo delle donazioni...

    Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 dicembre 2016, n. 26050 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha affermato che deve considerarsi implicitamente abrogato l'istituto del cumulo ex art. 8 comma 4 del Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni, per incompatibilità  con il regime di imposta di successione di cui alla Legge 286/06, applicabile al caso sottoposto alla sua attenzione. Diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, tale istituto non è più vigente nemmeno al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda è stata oggetto di ricorso promosso in Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione notificati dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento della maggior imposta di successione, dovuta in ragione della permanente applicabilità  alla successione in oggetto dell'istituto del coacervo tra relictum e donatum ex art. 8 comma 4 D.Lgs. 346/90. Diversamente, la Corte di Cassazione non ha ritenuto legittima tale maggiorazione del valore complessivo dei beni devoluti agli eredi in applicazione dell'istituto del cumulo (o coacervo delle donazioni con i beni ereditari) che, al contrario, non risulta più applicabile per incompatibilità  con il regime dell'imposta di successione di cui alla Legge n. 286/06. Le ragioni giuridiche. La Corte evidenzia come l'istituto del coacervo, previsto dall'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 346/90, dovesse, già  prima della reintroduzione dell'imposta di registro con il D.L. 262/06, conv. in L. 286/06, ritenersi non più applicabile, dal momento che tale istituto era espressamente limitato "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'articolo 7", ovvero delle aliquote progressive di cui alla tariffa allegata al D. Lgs. 346/90, sistema già  venuto meno prima dell'apertura della successione in oggetto, in forza dell'articolo 69, comma 1, lett. c) della L. 342/00 che aveva previsto le aliquote fisse in ragione del grado di parentela. Inoltre, nota la Corte, vi sono plurimi precedenti giurisprudenziali di legittimità  secondo cui il coacervo del donatum con il relictum non fosse finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di autonoma imposizione) ma, al contrario, solamente a stabilire una forma di riunione fittizia nella massa ereditaria dei beni donati ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti, con l'obiettivo di evitare l'elusione dell'imposizione progressiva "mediante preordinate donazioni in vita da parte del de cujus". Afferma la Corte, quindi, che se "il "˜cumulo' non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità  o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Nè, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell'ammontare crescente del compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio antielusiva". A ciò si aggiunga, inoltre, l'avvenuta soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni (L. 383/01) e la sua reistituzione per mano del D.L. 262/06, conv. in L. 286/06, che ha anche formalmente eliminato, abrogandolo espressamente, l'art. 7 commi 1-2 quater D.Lgs. 346/90, che costituiva il presupposto imprescindibile dell'art 8 comma 4. Pertanto, a seguito di tale ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha affermato che "è vero che la disciplina qui applicabile (art. 2 co. 50 l. 286/06) richiama, "per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54" le disposizioni del d.lgs. 346/90 "in quanto compatibili", ma le ragioni di incompatibilità  del cumulo ex art. 8 cit. permangono e trovano conferma anche alla luce della disciplina della reintrodotta imposta di successione; applicata anch'essa secondo aliquote fisse sul valore complessivo dei beni devoluti a ciascun erede o legatario in ragione del rapporto di parentela. Nè può ritenersi che il cumulo ex art. 8 cit. sia tuttora vigente al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta. Da un lato, la lettera e la ratio dell'articolo 8 co. 4^ erano inequivoche nel limitare la rilevanza del cumulo "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili", e non altrimenti (così come ritenuto anche dalla citata giurisprudenza di legittimità ); dall'altro, la l. 286/06 ha rimodulato il regime di franchigia sull'imposta di successione e sulle donazioni (art. 2 co. 49), anche mediante abrogazione (co. 50 cit.) della disposizione (art. 7, co. 2 quater d.lgs. 346/90, come introdotto dall'articolo 69 legge l. 342/00) che precludeva la fruizione della franchigia sulla prima imposta qualora già  fatta valere, e fino alla concorrenza del valore di fruizione, sulla seconda". Alla luce di tutte queste considerazioni, pertanto, la Corte ha concluso per la non applicabilità  dell'istituto del cumulo posto a base della maggiore imposta di cui agli avvisi di liquidazione notificati agli eredi. 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    24 gennaio 2017

    Non decade dalle agevolazioni prima casa chi...

    Corte di Cassazione, ordinanza del 1° luglio 2016 n. 13550 Cosa cambia per il cittadino. Il contribuente non decade dalle agevolazioni prima casa nel caso in cui venda l'immobile acquistato con i benefici prima che siano decorsi cinque anni dall'atto di acquisto, se provvede, entro un anno, a edificare una nuova costruzione, da adibire anch'essa ad abitazione prima casa, su un terreno già  di sua proprietà . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Due coniugi avevano goduto delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto di un immobile, poi rivenduto prima del decorso di cinque anni (vendita infraquinquennale). Tuttavia, avevano provveduto ad edificare, entro un anno da tale vendita, un nuovo edificio anch'esso destinato a prima casa di abitazione su un terreno acquistato dagli stessi, per donazione, pochi mesi prima della vendita. Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato loro degli avvisi di liquidazione per la revoca delle aliquote agevolate (afferenti stipula del contratto di mutuo ed acquisto della prima casa di abitazione non di lusso) e per il recupero dell'IVA computata ad aliquota ordinaria su entrambe le operazioni. Le ragioni giuridiche. La Corte di Cassazione ha evidenziato, innanzitutto, come la stessa Agenzia delle Entrate (con la risoluzione n. 44/E del 2004) abbia riconosciuto che non si decade dai benefici se entro un anno dalla alienazione dell'alloggio si acquisisce un terreno da edificare, ovviamente riferendosi la conservazione del regime di favore non all'acquisto del terreno ma alla realizzazione su di esso della nuova fabbrica da destinare ad abitazione principale. Inoltre, l'acquisto può essere realizzato con una qualsiasi delle modalità  di cui all'art. 922 c.c., non essendo necessario che l'acquisto sia derivativo, ricorrendo la condizione di legge anche in ipotesi di modalità  originaria di acquisto. Nell'ipotesi sottoposta all'attenzione della Cassazione si è, dunque, realizzato il presupposto per la conservazione del beneficio, indipendentemente dal fatto che il terreno sia stato acquistato prima della "rivendita" dell'originario acquisto. Afferma la Corte, infatti, che "deve ritenersi che abbia soddisfatto l'onere di legge il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale. E ciò a prescindere dall'epoca di acquisto di detto terreno - sia essa anteriore o posteriore all'alienazione del primo immobile adibito a "prima casa"- ed in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., il quale comporta l'acquisto della proprietà  della costruzione ivi realizzata ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento dell'originario immobile posseduto". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    23 gennaio 2017

    Dopo il condono fiscale l'Amministrazione...

    Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 25092 del 7 dicembre 2016 Cosa cambia per il cittadino. In tema di condono fiscale, la V Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto, concernente l'interpretazione dell'art. 9, commi 9 e 10, della Legge n. 289 del 2002. Più in dettaglio la questione attiene alla permanenza o meno, in capo all'Amministrazione finanziaria, del potere di contestare e recuperare i crediti del contribuente derivanti dalle agevolazioni, nel caso in cui il rapporto tributario sia stato definito tramite condono e conseguentemente precluso, in virtù di tale disposizione, ogni accertamento tributario. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Una società  s.r.l. ha proposto due motivi di ricorso per Cassazione in relazione a una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. Salerno, che ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate per il recupero del credito d'imposta ex art. 7 Legge n. 388/00 da essa fruito in alcune dichiarazioni dei redditi. Le ragioni giuridiche. L'art. 9, ai commi 9 e 10, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede che: "9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità , rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità  di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'imposta regionale sulle attività  produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. 10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario ("¦)". Tale disciplina, si legge nell'ordinanza, prevede taluni elementi testuali che farebbero propendere per la tesi secondo cui l'adesione al condono riguarderebbe l'intera posizione tributaria relativa al periodo d'imposta definito, comprensiva, quindi, non solo dei debiti del contribuente verso l'amministrazione finanziaria, ma anche dei crediti da lui vantati, inclusi quelli derivanti dalle agevolazioni. L'orientamento prevalente, al contrario, ritiene che il condono fiscale precluda l'azione di accertamento fiscale unicamente per i debiti tributari e non anche per i crediti, il recupero dei quali da parte dell'amministrazione finanziaria sarebbe sempre ammesso per la sua integralità . Tuttavia tale orientamento si è consolidato nella materia del rimborso IVA e non di crediti da agevolazioni su tributi non armonizzati. Pertanto in ordine al rapporto tra "condono tombale" e agevolazioni sussiste ad oggi un contrasto all'interno della Sezione Tributaria della Cassazione e la questione è stata, quindi, rimessa al Primo Presidente per la valutazione del ricorso alle Sezioni Unite, alle quali si chiede pertanto di stabilire se "l'effetto preclusivo di ogni accertamento desumibile dall'art. 9 co 9) e 10) l. 289/02 riguardi anche la materia delle agevolazioni; ovvero se in quest'ultima materia, ed in accordo con quanto già  affermato in ordine al credito di rimborso Iva, l'amministrazione finanziaria mantenga, indipendentemente dalla definizione del rapporto tributario mediante condono, la potestà  di contestare il credito e procedere al suo recupero in quanto indebitamente fruito". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    23 gennaio 2017

    Sଠalle agevolazioni prima casa anche se solo...

    Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 giugno 2016, n. 13334 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento più recente per cui, ai fini delle agevolazioni prima casa, non è necessario che entrambi i coniugi trasferiscano, nel termine di 18 mesi, la propria residenza presso il nuovo immobile, bastando a soddisfare il requisito della residenza a fini tributari, che l'immobile sia destinato a residenza della "famiglia", non rilevando in tal senso l'eventuale diversa residenza di uno dei coniugi. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda prende le mosse dall'acquisto di un immobile da parte di due coniugi, in regime di comunione dei beni, che avevano usufruito delle agevolazioni fiscali "prima casa", impegnandosi nell'atto a trasferirvi la residenza entro 18 mesi. Tuttavia entro tale termine solamente la moglie aveva proceduto all'effettivo trasferimento della residenza. Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota di sua spettanza, pari al 50% del bene immobile acquistato in comunione dei beni con la moglie. Le ragioni giuridiche. La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dar corso al più recente orientamento secondo cui "in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/06/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009)". In altre parole, ai fini del requisito della residenza a fini tributari, ciò che rileva è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, ovvero che in quell'immobile sia fissata la residenza della famiglia e non dei singoli coniugi. L'art. 144 comma 1 c.c. prevede, infatti, che "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". Ciò implica, quindi, che i coniugi possono avere anche esigenze diverse ai fini della residenza individuale e dunque fissare la "residenza della famiglia" in altro luogo, la quale costituisce, dunque, l'unico parametro di valutazione dei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    21 gennaio 2017

    La legge disciplina, seppur parzialmente, il...

    Cosa cambia per il cittadino La legge 112/16, meglio nota come Legge dopo di noi, ha formalmente previsto il contratto di affidamento fiduciario. Seppur disciplinato solo parzialmente, il nuovo istituto oggi appare definitivamente ammesso dall'ordinamento, passando dalla mera elaborazione dottrinale al riconoscimento ufficiale effettuato dal diritto positivo. In tal modo viene offerto al cittadino un nuovo strumento giuridico, dai molti vantaggi, di cui potersi avvalere per la cura dei propri interessi. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Disciplina A prevedere il "nuovo istituto" (la fiducia, in realtà , era già  presente nel diritto romano ma con connotati diversi) è la Legge 112/16, in particolare agli artt. 1 e 6. Se ne occupa, per vero, in relazione alle agevolazioni fiscali per chi intenda destinare beni al raggiungimento delle finalità  della legge stessa, che ricordiamo essere quelle di tutela dei soggetti con disabilità  grave. Ma in disparte le agevolazioni fiscali, già  esaminate, in questa sede preme offrire una breve ricostruzione di quelli che sono i tratti essenziali del contratto di affidamento fiduciario. Struttura Come premessa, vale la pena sottolineare che, nel momento in cui la legge parla di "contratto di affidamento fiduciario" sembra richiedere la bilateralità  dello stesso, escludendo per converso gli atti unilaterali. Per quanto attiene alla struttura del contratto, un soggetto (affidante) affida una parte del proprio patrimonio ad un altro soggetto (affidatario) affinchè quest'ultimo attui il trasferimento dello stesso a favore dei beneficiari indicati dall'affidante, al verificarsi di determinate condizioni.La presenza dei beneficiari al contratto originario, tuttavia, è facoltativa. Può essere nominato un guardiano come nel trust, detto anche protector, con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del programma. Oggetto La Legge Dopo di noi fa riferimento solamente ai fondi speciali, tuttavia non si vedono ragioni ostative all'ammissibilità  di beni immobili, mobili o quote societarie. La Legge Dopo di noi disciplina, infatti, solo un'applicazione particolare del nuovo istituto per specifiche finalità . Forma È opportuna la forma scritta e nel caso in cui si voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 112/16 sarà  necessaria la forma dell'atto pubblico. In ogni caso, essendo necessari anche tutta una serie di requisiti contenutistici (art. 6), è fortemente consigliato ricorrere all'ausilio di un Notaio nella redazione dell'atto. Ambito di applicazione L'ambito di applicazione dell'affidamento fiduciario non si limita alle ipotesi previste dalla Legge Dopo di noi, ma si estende a molte altre fattispecie, da quelle successorie a quelle familiari fino aquelle commerciali. Differenze ed Analogie con il Trust Secondo un'interpretazione[1], lo strumento potrebbe differenziarsi dal trust per il fatto che i beneficiari dell'affidamento, anche se determinati, non avrebbero un dirittoal patrimonio alla cessazione del programma, in quanto il contratto potrebbe prevedere la facoltà  per l'affidante o il protector di modificare programma o beneficiari, in questo differenziandosi dal Trust che spesso prevede limitazioni al riguardo. In realtà  la tesi può essere oggetto di revisione critica, come la stessa opinione ammette, almeno tutte le volte in cui i poteri residui in capo all'affidante siano tali da non far ritenere realizzata la fiducia ed il conseguente spossessamento, fondamentale a sostenere il programma dell'affidamento fiduciario. Perciò eventuali poteri dell'affidante di incidere su programma o beneficiariandrebbero ancorati ad eventi obiettivi che prescindano dalla mera volontà  dell'affidante, potendosi, in caso contrario, dubitare della causa dell'affidamento. Discussa è la segregazione patrimoniale del bene vincolato in affidamento fiduciario, alcuni la ritengono ammissibile solo tramite il ricorso al 2645 ter c.c. o alla società  fiduciaria, altri invece la ritengono ammissibile secondo una lettura evolutiva dell'articolo 2740 c.c., in ogni caso è evidente la differenza rispetto al trust dove la segregazione trova fonte nella natura stessa dell'istituto come riconosciuto dalla Convenzione dell' Aja. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ [1] F. Pene Vidari, Contratto di affidamento fiduciario, patrimonio e passaggio generazionale, in www.federnotizie.it/contratto-di-affidamento-fiduciario-patrimonio-e-passaggio-generazionale

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