Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2017

Cosa cambia per il cittadino.

Come è noto, la vendita di un immobile, comprato usufruendo delle agevolazioni prima casa, prima che siano decorsi 5 anni, comporta la decadenza dalle suddette agevolazioni, almeno che il contribuente non provveda a riacquistare, entro un anno, altro immobile da adibire a prima casa.

La Corte di Cassazione, e ora anche l'Agenzia delle Entrate con questa Risoluzione, hanno, però, affermato che impedisce la decadenza dalle suddette agevolazioni anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo immobile, entro il termine di legge, su un terreno già  di proprietà  del contribuente al momento della vendita del primo immobile che aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa.

L'Agenzia delle Entrate, in altre parole, si è di fatto allineata alle recenti sentenze di Cassazione sul punto e ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in materia e, qualora ne ricorrano i presupposti, ad abbandonare l'eventuale pretesa tributaria.

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Il fatto.

Le ipotesi che rientrano nell'ambito di applicazione della Risoluzione di questi giorni dell'Agenzia delle Entrate sono quelle in cui vi sia stato un acquisto di immobile in regime di agevolazione prima casa, successivamente rivenduto prima del decorso di 5 anni, provvedendo, tuttavia, entro un anno, all'edificazione di un nuovo edificio da adibire a prima casa di abitazione su un terreno, però, già  di proprietà  del contribuente al momento della vendita e non acquistato nel lasso di tempo che va dall'alienazione del primo immobile all'anno previsto dalla legge.

In questi casi, ci si chiedeva se l'Agenzia delle Entrate potesse o meno notificare gli avvisi di liquidazione per la revoca delle aliquote agevolate e il recupero delle relative imposte.

Le ragioni giuridiche.

Già  in passato, in particolare con la Risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004 e la Risoluzione n. 38/E del 12 agosto 2005, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che la decadenza dal beneficio non si realizzasse nell'ipotesi in cui il contribuente avesse provveduto, entro un anno dalla vendita, all'acquisto di un terreno e alla realizzazione su di esso di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Tuttavia oggi la questione esaminata dall'Agenzia delle Entrate è un'altra, ed in particolare se la decadenza dalle agevolazioni sia impedita anche nel caso di edificazione di nuovo immobile, entro un anno, su terreno che risulti, però, essere già  di proprietà  del contribuente al momento della vendita del primo immobile (che aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa).

Per risolvere la questione, l'Agenzia delle Entrate richiama alcuni precedenti giurisprudenziali[1], in cui la Suprema Corte ha affermato a più riprese che non rileva il momento di acquisizione del terreno, essendo sufficiente, ai fini della conservazione dei benefici fiscali, che il contribuente, entro il termine di un anno, provveda a realizzare il fabbricato ed effettivamente adibisca quell'immobile a prima casa, ovvero come sua dimora abituale (Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010).

Pertanto, aderendo a questo recente orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate ha invitato le strutture territoriali ad allinearsi con i principi espressi dalla Corte di Cassazione e, dunque, a "riesaminare la controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività accertativa dell'Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli espressi dai giudici di legittimità, ad abbandonare - con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio - la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni".

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[1] Corte di Cassazione, sentenza n. 18214 del 16 settembre 2016 e Corte di Cassazione, sentenza n. 13550 del 1 luglio 2016.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2017 - Come è noto, la vendita di un immobile, comprato usufruendo delle agevolazioni prima casa, prima che siano decorsi 5 anni, comporta la decadenza dalle suddette agevolazioni, almeno che il contribuente non provveda a riacquistare, entro un anno, altro immobile da adibire a prima casa.