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    01 febbraio 2022

    L’erogazione del credito quando è qualificata...

    Cassazione, ordinanza n. 18610/2021. L’erogazione del credito è qualificata come abusiva quando effettuata con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi. La concessione abusiva del credito integra un illecito del soggetto finanziatore per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione e lo obbliga al risarcimento del danno ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 gennaio 2017

    Dopo il condono fiscale l'Amministrazione...

    Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 25092 del 7 dicembre 2016 Cosa cambia per il cittadino. In tema di condono fiscale, la V Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto, concernente l'interpretazione dell'art. 9, commi 9 e 10, della Legge n. 289 del 2002. Più in dettaglio la questione attiene alla permanenza o meno, in capo all'Amministrazione finanziaria, del potere di contestare e recuperare i crediti del contribuente derivanti dalle agevolazioni, nel caso in cui il rapporto tributario sia stato definito tramite condono e conseguentemente precluso, in virtù di tale disposizione, ogni accertamento tributario. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Una società  s.r.l. ha proposto due motivi di ricorso per Cassazione in relazione a una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania, sez. Salerno, che ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate per il recupero del credito d'imposta ex art. 7 Legge n. 388/00 da essa fruito in alcune dichiarazioni dei redditi. Le ragioni giuridiche. L'art. 9, ai commi 9 e 10, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede che: "9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità , rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità  di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè dell'imposta regionale sulle attività  produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. 10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta: a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario ("¦)". Tale disciplina, si legge nell'ordinanza, prevede taluni elementi testuali che farebbero propendere per la tesi secondo cui l'adesione al condono riguarderebbe l'intera posizione tributaria relativa al periodo d'imposta definito, comprensiva, quindi, non solo dei debiti del contribuente verso l'amministrazione finanziaria, ma anche dei crediti da lui vantati, inclusi quelli derivanti dalle agevolazioni. L'orientamento prevalente, al contrario, ritiene che il condono fiscale precluda l'azione di accertamento fiscale unicamente per i debiti tributari e non anche per i crediti, il recupero dei quali da parte dell'amministrazione finanziaria sarebbe sempre ammesso per la sua integralità . Tuttavia tale orientamento si è consolidato nella materia del rimborso IVA e non di crediti da agevolazioni su tributi non armonizzati. Pertanto in ordine al rapporto tra "condono tombale" e agevolazioni sussiste ad oggi un contrasto all'interno della Sezione Tributaria della Cassazione e la questione è stata, quindi, rimessa al Primo Presidente per la valutazione del ricorso alle Sezioni Unite, alle quali si chiede pertanto di stabilire se "l'effetto preclusivo di ogni accertamento desumibile dall'art. 9 co 9) e 10) l. 289/02 riguardi anche la materia delle agevolazioni; ovvero se in quest'ultima materia, ed in accordo con quanto già  affermato in ordine al credito di rimborso Iva, l'amministrazione finanziaria mantenga, indipendentemente dalla definizione del rapporto tributario mediante condono, la potestà  di contestare il credito e procedere al suo recupero in quanto indebitamente fruito". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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