Cassazione, ordinanza n. 18610/2021. 

L’erogazione del credito è qualificata come abusiva quando effettuata con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi. La concessione abusiva del credito integra un illecito del soggetto finanziatore per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione e lo obbliga al risarcimento del danno ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa. 

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