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    03 dicembre 2020

    Distanze legali tra edifici

    Cassazione, ordinanza del 2 settembre 2020 n. 18219. Nel calcolo della distanza tra edifici il balcone conta come parte della costruzione, con la conseguenza che se il ballatoio risulta costruito a distanza inferiore rispetto a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, allora la costruzione deve essere ridotta in pristino e, ove necessario, demolita. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    24 gennaio 2017

    Non decade dalle agevolazioni prima casa chi...

    Corte di Cassazione, ordinanza del 1° luglio 2016 n. 13550 Cosa cambia per il cittadino. Il contribuente non decade dalle agevolazioni prima casa nel caso in cui venda l'immobile acquistato con i benefici prima che siano decorsi cinque anni dall'atto di acquisto, se provvede, entro un anno, a edificare una nuova costruzione, da adibire anch'essa ad abitazione prima casa, su un terreno già  di sua proprietà . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Due coniugi avevano goduto delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto di un immobile, poi rivenduto prima del decorso di cinque anni (vendita infraquinquennale). Tuttavia, avevano provveduto ad edificare, entro un anno da tale vendita, un nuovo edificio anch'esso destinato a prima casa di abitazione su un terreno acquistato dagli stessi, per donazione, pochi mesi prima della vendita. Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato loro degli avvisi di liquidazione per la revoca delle aliquote agevolate (afferenti stipula del contratto di mutuo ed acquisto della prima casa di abitazione non di lusso) e per il recupero dell'IVA computata ad aliquota ordinaria su entrambe le operazioni. Le ragioni giuridiche. La Corte di Cassazione ha evidenziato, innanzitutto, come la stessa Agenzia delle Entrate (con la risoluzione n. 44/E del 2004) abbia riconosciuto che non si decade dai benefici se entro un anno dalla alienazione dell'alloggio si acquisisce un terreno da edificare, ovviamente riferendosi la conservazione del regime di favore non all'acquisto del terreno ma alla realizzazione su di esso della nuova fabbrica da destinare ad abitazione principale. Inoltre, l'acquisto può essere realizzato con una qualsiasi delle modalità  di cui all'art. 922 c.c., non essendo necessario che l'acquisto sia derivativo, ricorrendo la condizione di legge anche in ipotesi di modalità  originaria di acquisto. Nell'ipotesi sottoposta all'attenzione della Cassazione si è, dunque, realizzato il presupposto per la conservazione del beneficio, indipendentemente dal fatto che il terreno sia stato acquistato prima della "rivendita" dell'originario acquisto. Afferma la Corte, infatti, che "deve ritenersi che abbia soddisfatto l'onere di legge il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando poi concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale. E ciò a prescindere dall'epoca di acquisto di detto terreno - sia essa anteriore o posteriore all'alienazione del primo immobile adibito a "prima casa"- ed in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ., il quale comporta l'acquisto della proprietà  della costruzione ivi realizzata ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento dell'originario immobile posseduto". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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