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    27 gennaio 2017

    Contrasto sulle donazioni indirette: richiesto...

    Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza interlocutoria n. 106 del 4 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Alla luce dell'attuale contrasto giurisprudenziale, anche all'interno della stessa Corte di Cassazione, la Seconda Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione concernente gli strumenti utilizzabili onde porre in essere una donazione indiretta, ai sensi dell'art. 809 del Codice Civile, ed il relativo meccanismo di funzionamento. In particolare, ci si chiede se un trasferimento titoli, posto in essere mediante ordine impartito alla banca, sia di per sè sufficiente a integrare il requisito del negozio-mezzo ai fini della donazione indiretta o non sia semplicemente un mero atto, come tale non sussumibile nella disciplina ex art. 809 c.c. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La questione prende le mosse da un trasferimento di titoli, posto in essere, tramite un ordine impartito alla banca, dal titolare del conto corrente pochi giorni prima della sua morte e poi reiterato dalla convenuta in qualità  di delegata nonchè compagna di vita. A fronte della richiesta di restituzione, da parte della figlia del de cuius, di una somma pari a un terzo dei titoli posseduti dal di lei padre, la convenuta ha eccepito che si trattasse di una donazione indiretta di tipo remuneratoria, e come tale non necessitante della forma prevista per la donazione diretta. Mentre il giudice di prime cure ha accolto la domanda della figlia del de cuius, ritenendola una donazione diretta e pertanto nulla per difetto di forma, il giudice di appello, al contrario, ha ritenuto che si fosse in presenza di una donazione indiretta ex 809 c.c. e pertanto valida ed efficace, in quanto non richiedente la forma dell'atto pubblico sotto pena di nullità . Le ragioni giuridiche. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la falsa applicazione e violazione degli artt. 769, 782 e 809 c.c. in relazione agli artt. 1384 e 1852 c.c. da parte della Corte territoriale che ha ritenuto che il trasferimento di titoli, privo di qualsiasi giustificazione causale, non potesse rappresentare una donazione indiretta. Questo perchè, secondo la Corte territoriale, può aversi donazione indiretta solo adottando un negozio causale e non, come nella specie, un atto privo di giustificazione causale, come per la emissione o la girata di titoli di credito. Questa ipotesi sarebbe del tutto diversa dalla cointestazione ab origine di un conto corrente bancario, che recentemente la giurisprudenza ha considerato come ipotesi sussumibile nell'istituto della donazione indiretta. Come è noto, con la donazione indiretta, si raggiunge il fine di liberalità  senza servirsi dello schema tipico della donazione diretta che richiede la forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 782 c.c., mediante la risultante di due negozi: il negozio-mezzo e negozio-fine, accessorio o integrativo. Tuttavia, nonostante gli sforzi definitori profusi dalla dottrina, il punto è proprio capire quali siano gli strumenti utilizzabili e quale sia il meccanismo di funzionamento per porre in essere una valida donazione indiretta. Anche la casistica giurisprudenziale appare divisa sul punto, essendoci precedenti, sia in senso sia nell'altro per quanto attiene a diverse ipotesi negoziali e non negoziali. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione, pertanto, ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa agli strumenti utilizzabili e al meccanismo della donazione indiretta, affermando in particolare che nel caso in esame appare difficilmente inquadrabile in un autonomo atto negoziale la disposizione data dal de cuius alla propria banca; "trattandosi, semmai, di un ordine che si colloca nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento, cioè di un atto mero, che non si distinguerebbe dal disporre un qualsiasi pagamento per via materiale. Ipotesi, questa, dissimile, come appare evidente, dalla cointestazione ab origine del conto, che importa, appunto, la intermediazione del negozio attraverso il quale si intende perseguire lo scopo di liberalità . ("¦) La questione avrebbe opposta soluzione ove si ritenesse, come pure è plausibile, che l'art. 809, cod. civ., abbia inteso evocare qualunque mezzo utile allo scopo, sia esso fatto, atto giuridico in senso stretto o negozio giuridico. Pare al Collegio, qui giunti, che emerga la necessità  di ricomporre il quadro frammentato, che si è cercato di descrivere, con l'autorevolezza delle S.U., in quanto oltre alla mancanza di apprezzabilmente uniforme interpretazione, largamente inquinata dai turbamenti del caso concreto, la questione si carica di particolare rilievo ove si consideri che le operazioni in discorso assumono assai di sovente funzione trans o post mortem, e quindi, il significato di regolamento ultimo, non più emendabile. Per contro, non può obliterarsi l'esigenza, sottesa alla prescrizione della forma solenne imposta dal legislatore in materia di donazione diretta, di circondare con particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo di uno, più o di tutti i suoi beni". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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