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    12 gennaio 2017

    La Legge di Bilancio 2017 introduce il "Gruppo...

    La Legge n. 232/2016, denominata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata "Gruppo IVA", mediante l'inserimento del "Titolo V-bis Gruppo IVA" nel D.P.R 633/72. Cosa cambia per il cittadino. Il Gruppo IVA rappresenta una nuova possibilità  per più soggetti passivi IVA di unirsi in un gruppo che avrà  un'unica partita IVA. Ciò significa che tutti i soggetti facenti parte di quel gruppo fattureranno con quella partita IVA e saranno destinatari, sempre con quella partita IVA, di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA effettuate nei confronti del gruppo da parte di terzi soggetti. In altre parole, per quanto riguarda le operazioni verso terzi, il gruppo IVA è considerato un unico soggetto passivo ai fini dell'IVA per tutte le operazioni effettuate da e nei confronti del gruppo. Per quanto riguarda, invece, le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate all'interno del gruppo, ovvero tra i soggetti facenti parte del gruppo IVA, la nuova disciplina prevede espressamente che esse non saranno considerate rilevanti ai fini dell'IVA e dunque al di fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes: www.associazionesuperpartes.it/notai/ La costituzione del Gruppo IVA. La costituzione del gruppo IVA può avvenire a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio per cui ricorrano le condizioni, mediante presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della necessaria dichiarazione, contenente i requisiti previsti dalla legge stessa. I requisiti soggettivi. Il nuovo istituto prevede, come requisiti soggettivi, che possono divenire un unico soggetto passivo denominato "gruppo IVA", i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività  d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente il vincolo finanziario, economico e organizzativo. Sussiste un vincolo: finanziario quando, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente, tra detti soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo, ovvero detti soggetti siano controllati, direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto residente in Italia o in uno Stato con cui l'Italia abbia un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni; economico quando tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato vi sia una forma di cooperazione economica, che consista nello svolgimento di un'attività  principale dello stesso genere, ovvero complementare o interdipendente, ovvero di attività  che comunque avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi; organizzativo quando tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esista un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorchè tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. La legge precisa che se tra i soggetti intercorre un vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche quello economico e quello organizzativo. Il vincolo economico, però, in ogni caso, non sussiste se il vincolo finanziario tra i soggetti ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà  economica. Conseguenze fiscali È stato modificato, inoltre, il D.P.R. n. 131/86, prevedendo che: Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»; Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»; Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorchè siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. Tempistiche. Le nuove norme si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: www.associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    12 dicembre 2016

    La legge di stabilità  2017 proroga le...

    La legge di stabilità  2017, appena approvata dal Senato, ha prorogato i termini per poter usufruire delle agevolazioni edilizie. Il nuovo termine è ora fissato per il 31 dicembre 2017. La conferma, e in alcune ipotesi l'aumento dell'elenco degli interventi detraibili nonchè delle relative aliquote, fa presumere un forte accesso alla richiesta di detrazioni da parte dei cittadini per il prossimo anno. La proroga riguarda sia le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (bonus edilizio), per cui vengono confermati il tetto massimo a 96.000 euro per unità  immobiliare e l'aliquota delle detrazioni irpef al 50%, sia quelle per gli interventi di efficientamento energentico (ecobonus) per cui viene confermata l'aliquota al 65%. Confermato, infine, anche il bonus mobili per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con classe energetica A+ (A per i forni) con aliquota al 50% fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro. I principali punti da segnalare riguardano la detrazione sugli interventi di risparmio energetico sui condomini nonchè gli interventi di adozione di misure antisismiche. Se gli interventi di risparmio energetico qualificato riguardano, infatti, le parti comuni dei condomini la detrazione è confermata al 65%, ma può arrivare fino al 75% se gli interventi abbiano riguardato l'involucro del palazzo e abbiano conseguito determinati standard di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Scopo della legge di stabilità  sul punto è quello di aumentare gli incentivi per far sì che i condomini procedano a ristrutturazioni ecologiche globali dell'immobile, che non riguardino più solo i singoli appartamenti. Il termine previsto per le detrazioni degli interventi di risparmio energetico sulle parti comuni è stato prorogato per un intero quinquennio, fino al 31 dicembre 2021. Per quanto riguarda invece le misure antisismiche (sisma bonus), particolare attenzione è stata prestata alle detrazioni in tale ambito che, oltre ad essere state confermate, hanno visto ampliato il novero degli interventi detraibili, aumentata l'aliquota di detrazione irpef, nonchè prorogato il termine al 31 dicembre 2021. In particolare, la legge prevede una detrazione del 50%, in cinque anni, elevabile ulteriormente in presenza di certe condizioni, sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità  sia nelle zone a rischio moderato. Il sisma bonus è ora applicabile anche alle seconde case, mentre la precedente normativa prevedeva, al contrario, che vi rientrassero solo gli immobili adibiti ad abitazione principale o attività  produttive. La percentuale dell'aliquota detraibile può salire ulteriormente fino all'85% se gli interventi antisismici riguardano l'intero edificio. Per quanto attiene alle modalità  di recupero delle somme spese per gli interventi resta la possibilità  di cessione del credito di imposta. In particolare i soggetti beneficiari delle detrazioni potranno cedere il credito di imposta direttamente ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. E' una misura volta a incentivare ulteriormente gli interventi, in modo che i diretti beneficiari possano avere un risparmio di spesa immediato senza dover aspettare gli anni necessari alla detrazione e accedere agli interventi anche in assenza di liquidità .

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    11 dicembre 2016

    Legge di bilancio 2017 riapre i termini per le...

    La legge di Bilancio 2017, approvata in questi giorni prima delle dimissioni del Governo in carica, ha riaperto i termini per beneficiare delle agevolazioni fiscali in relazione alle assegnazioni e cessioni dei beni ai soci e per la trasformazione in società  semplice. La nuova legge richiama le norme della precedente Legge di stabilità  (art. 1 commi 115-121 Legge n. 208/2015) e pertanto la disciplina applicabile rimane invariata rispetto all'anno scorso.Si tratta però di una riapertura in continuità  perchè vi rientrano tutte le operazioni realizzate dopo il 30 settembre 2016. Viene prevista anche la riapertura dei termini per l'estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale, a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. Continuano a poter beneficiare delle agevolazioni tutte le società  in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità  limitata,per azioni e in accomandita per azioni che, entro il termine previsto dalla legge, procedano ad assegnare o cedere ai soci beni immobili (ad eccezione di quelli all'art. 43 co 2 TUIR e di quelli di cui al D.P.R. n. 917/86) e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività  propria dell'impresa. Le stesse agevolazioni vengono riconosciute dalla legge anche alle società  che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni (immobiliari di gestione) e che intendano trasformarsi in società  semplici. Condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni rimane che tutti i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove previsto, entro il termine previsto dalla legge, che rimane fissato per il 30 settembre 2015. Per le società  per cui non è richiesta la tenuta del libro dei soci basterà  un titolo idoneo avente data certa. Il requisito di socio resta anche in caso di subentro nella quota societaria a titolo di eredità  successivamente al 30 settembre 2015 o di operazioni straordinarie in regime di neutralità  fiscale. Il cambio di destinazione del bene può essere effettuato anche in prossimità  dell'atto di assegnazione, qualora il bene non abbia le caratteristiche per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà  e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Anche le aliquote agevolate restano invariate rispetto a quelle previste nella Legge di Stabilità  2016. Quello che cambia ovviamente rispetto alla precedente disciplina sono i termini che sono stati prorogati: ora il termine per procedere alle assegnazioni e cessioni di beni ai soci e alla trasformazione in società  semplice è fissato per il 30 settembre 2017. Invece l'imposta sostitutiva agevolata dovrà  essere versata entro 30 novembre 2017 per quanto attiene il primo acconto ed entro il 16 giugno 2018 per quanto attiene il secondo acconto.

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