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    12 gennaio 2017

    La Legge di Bilancio 2017 introduce il "Gruppo...

    La Legge n. 232/2016, denominata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata "Gruppo IVA", mediante l'inserimento del "Titolo V-bis Gruppo IVA" nel D.P.R 633/72. Cosa cambia per il cittadino. Il Gruppo IVA rappresenta una nuova possibilità  per più soggetti passivi IVA di unirsi in un gruppo che avrà  un'unica partita IVA. Ciò significa che tutti i soggetti facenti parte di quel gruppo fattureranno con quella partita IVA e saranno destinatari, sempre con quella partita IVA, di tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA effettuate nei confronti del gruppo da parte di terzi soggetti. In altre parole, per quanto riguarda le operazioni verso terzi, il gruppo IVA è considerato un unico soggetto passivo ai fini dell'IVA per tutte le operazioni effettuate da e nei confronti del gruppo. Per quanto riguarda, invece, le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate all'interno del gruppo, ovvero tra i soggetti facenti parte del gruppo IVA, la nuova disciplina prevede espressamente che esse non saranno considerate rilevanti ai fini dell'IVA e dunque al di fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes: www.associazionesuperpartes.it/notai/ La costituzione del Gruppo IVA. La costituzione del gruppo IVA può avvenire a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio per cui ricorrano le condizioni, mediante presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della necessaria dichiarazione, contenente i requisiti previsti dalla legge stessa. I requisiti soggettivi. Il nuovo istituto prevede, come requisiti soggettivi, che possono divenire un unico soggetto passivo denominato "gruppo IVA", i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività  d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente il vincolo finanziario, economico e organizzativo. Sussiste un vincolo: finanziario quando, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1 c.c., almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente, tra detti soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo, ovvero detti soggetti siano controllati, direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto residente in Italia o in uno Stato con cui l'Italia abbia un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni; economico quando tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato vi sia una forma di cooperazione economica, che consista nello svolgimento di un'attività  principale dello stesso genere, ovvero complementare o interdipendente, ovvero di attività  che comunque avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi; organizzativo quando tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esista un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorchè tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. La legge precisa che se tra i soggetti intercorre un vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche quello economico e quello organizzativo. Il vincolo economico, però, in ogni caso, non sussiste se il vincolo finanziario tra i soggetti ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà  economica. Conseguenze fiscali È stato modificato, inoltre, il D.P.R. n. 131/86, prevedendo che: Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»; Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonchè alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»; Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorchè siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. Tempistiche. Le nuove norme si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2018, dopo l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: www.associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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