Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7442.

Il caso: la sentenza della Cassazione riguarda una liberalità informale realizzata con trasferimento bancario di titoli e denaro “Svizzera su Svizzera” che viene ritenuta soggetta a imposta di donazione, con aliquota dell’8% senza poter beneficiare della franchigia, ai sensi dell’art. 56-bis del D.Lgs. 346/90, poiché la liberalità era stata dichiarata dal donante nell’istanza presentata in sede di voluntary disclosure.

Diversamente opinando rispetto a quanto sostenuto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 agosto 2015 n. 30/E – secondo la quale genericamente l’imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione) – la Corte fonda il proprio ragionamento partendo dal Testo Unico dell’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 346/1990).

Secondo la Cassazione, si deve desumere che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell'imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Pertanto, le donazioni informali e quelle indirette, che non sono stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto, non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che non sussistano i presupposti di cui all’art. 56-bis D.lgs. 346/1990, e cioè:

  • non si faccia luogo alla registrazione volontaria della donazione stessa; oppure
  • la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione, avendo valore superiore a 1 milione di euro, sia confessata dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento tributario (es. voluntary disclosure).

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Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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