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    26 novembre 2020

    Modifiche transitorie in tema di aumento del...

    La disposizione normativa. L’articolo 44 del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020 introduce novità normative transitorie in tema di aumento del capitale sociale nelle società per azioni ed a responsabilità limitata.  Le previsioni. A) S.p.a. e s.r.l. In deroga al quorum deliberativo ed a quello costitutivo del codice civile, anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate, le s.p.a. e le s.r.l. possono deliberare l’aumento del capitale sociale e l’introduzione statutaria della delega agli amministratori ad aumentarlo con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, a condizione che vi sia rappresentato almeno la metà del capitale sociale. B) S.p.a. quotate. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma quattro dell’articolo 2441 c.c., anche in mancanza di una espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente. La limitazione temporale. Le suddette previsioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2021. La ratio legis. Favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali. MODIFICHE A REGIME IN TEMA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. La disposizione normativa. L’articolo 44 del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020 introduce novità normative a regime all’art. 2441 c.c.  Le previsioni. A) Termini e pubblicità. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta di opzione nel sito internet della società o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel registro delle imprese. B) Opzione non esercitata. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato (o nel sistema multilaterale di negoziazione) dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito nella delibera di emissione dell’aumento, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. C) Esclusione e limitazione dell’opzione. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto sia diversamente previsto in leggi speciali.  La ratio legis. Favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    17 novembre 2020

    Guida Superbonus 110%

    17/11/2020 Guida sul Superbonus 110% - a cura di Nicola Bruno, notaio a Faenza (RA) e Bagnacavallo (RA) Scarica qui la guida Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 novembre 2020

    Il certificato di stato legittimo per garantire...

    Il problema. Da sempre per l’acquirente uno dei principali problemi è rappresentato dalla situazione urbanistica dell’immobile al fine di non subire sanzioni amministrative che potrebbero comportare, nella peggiore delle ipotesi, l’abbattimento del bene.  Il ruolo del notaio. Il notaio, quale consulente e pubblico ufficiale, rappresentata una garanzia per il controllo delle vicende urbanistiche che hanno interessato l’immobile oggetto di compravendita. Tuttavia il suo imprescindibile ruolo si fonda sulla documentazione messa a sua disposizione e dalle dichiarazioni di parte non avendo per legge poteri accertativi.   Cosa cambia per il cittadino. Il Decreto legge 76/2020 (Decreto semplificazioni) convertito in legge n. 120/2020 ha introdotto la possibilità di allegare all’atto, a supporto del controllo di legalità effettuato dal notaio, il certificato di stato legittimo dell’immobile, cioè un documento contenente la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato attestante l’assenza di violazioni della normativa urbanistica ed edilizia oppure la presenza di c.d. tolleranze costruttive. Lo stato legittimo. Per stato legittimo di un fabbricato si intende la regolarità dei lavori effettuati rispetto al titolo edilizio di costruzione ed a quelli, eventualmente, intervenuti successivamente. Per quanto attiene, invece, ai fabbricati realizzati quando la legge non prevedeva un titolo abilitativo, lo stato legittimo lo si desume dalle documentazioni catastali e da ogni altro elemento probante come, a titolo esemplificativo, fotografie, filmati, estratti cartografici. Le tolleranze costruttive. Spesso un fabbricato non è perfettamente conforme ai titoli edilizi ma non è detto che tali difformità determinino l’abusività del bene. La legge, infatti, consente le c.d. tolleranze costruttive cioè quelle difformità che non impediscono la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile. La legge fornisce precise indicazioni sul limite di tali difformità come, ad esempio, il mancato rispetto dell’altezza entro i limiti del 2% rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo.  L’utilità della novità legislativa. Il certificato di stato legittimo può essere utile al cittadino in molteplici occasioni come, ad esempio, in caso di: a) un intervento edilizio che si intende effettuare per il quale la pubblica amministrazione potrebbe richiedere la dimostrazione che si intervenga su una situazione legittima; b) compravendita di un fabbricato per la quale il certificato in esame può essere utile sia all’acquirente che riceverà tutte le informazioni per un acquisto sicuro e consapevole e sia per il venditore che sarà tutelato per l’ipotesi di eventuali azioni giudiziarie dell’acquirente; c) necessità di richiedere agevolazioni fiscali che presuppongano la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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