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    26 novembre 2020

    Modifiche transitorie in tema di aumento del...

    La disposizione normativa. L’articolo 44 del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020 introduce novità normative transitorie in tema di aumento del capitale sociale nelle società per azioni ed a responsabilità limitata.  Le previsioni. A) S.p.a. e s.r.l. In deroga al quorum deliberativo ed a quello costitutivo del codice civile, anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate, le s.p.a. e le s.r.l. possono deliberare l’aumento del capitale sociale e l’introduzione statutaria della delega agli amministratori ad aumentarlo con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, a condizione che vi sia rappresentato almeno la metà del capitale sociale. B) S.p.a. quotate. Le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del comma quattro dell’articolo 2441 c.c., anche in mancanza di una espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente. La limitazione temporale. Le suddette previsioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2021. La ratio legis. Favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali. MODIFICHE A REGIME IN TEMA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. La disposizione normativa. L’articolo 44 del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni) convertito con legge n. 120/2020 introduce novità normative a regime all’art. 2441 c.c.  Le previsioni. A) Termini e pubblicità. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta di opzione nel sito internet della società o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel registro delle imprese. B) Opzione non esercitata. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato (o nel sistema multilaterale di negoziazione) dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito nella delibera di emissione dell’aumento, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. C) Esclusione e limitazione dell’opzione. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto sia diversamente previsto in leggi speciali.  La ratio legis. Favorire il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 settembre 2020

    Patto fiduciario avente ad oggetto quote di...

    Cassazione, sentenza del 19 maggio 2020 n. 9139. Non è soggetto al requisito della forma scritta il contratto (pactum fiduciae) con il quale si conviene l’intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società e, quindi, si conviene l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l’intestazione di detta quota di partecipazione; e ciò anche se si tratta di una società proprietaria di immobili. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 luglio 2020

    Diritto di opzione in s.p.a. ed invalidita’...

    Cassazione, sentenza 5 febbraio 2020, n. 2670, sez. II civile. La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    07 maggio 2020

    Riduzione del capitale sociale

    Cosa cambia per le società. Alle società per azioni ed alle società a responsabilità limitata non si applicheranno le disposizioni del codice civile in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, ed in particolare: a) per le s.p.a. l’art. 2446 secondo e terzo comma c.c. sulla riduzione di oltre un terzo del capitale e l’art. 2447 c.c. sulla riduzione di oltre un terzo che porta il capitale sotto il minimo legale; b) per le s.r.l. l’art. 2482-bis quarto, quinto e sesto comma c.c. sulla riduzione oltre un terzo del capitale e l’art. 2482-ter c.c. sulla riduzione oltre un terzo che porta il capitale sotto il minimo legale. Non opererà, inoltre, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdite del capitale sociale prevista dagli art. 2484 n. 4) e 2545-duodecies c.c.. Ratio della previsione. Il legislatore non ha voluto penalizzare le società che matureranno delle perdite rilevanti solo a causa dell’emergenza in atto e non per proprie incapacità gestionali. Si vuole, dunque, favorire la continuità aziendale delle società.  Ambito temporale di applicazione. Tale disposizione ha una efficacia di applicazione limitata che viene individuata nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.  Esercizi sociali di riferimento. L’art. 6 del D.L: n. 23/2020 prevede che il suddetto obbligo non sussista per le perdite subite nel corso degli esercizi sociali chiusi precedentemente al 31 dicembre 2020. Si pone, in presenza di una disposizione breviloquente, un problema interpretativo e cioè se siano da comprendersi all’interno della disciplina temporanea solo le perdite di capitale con riferimento al bilancio del 2020 o anche con riferimento a bilanci precedenti al 2020. In via di prima interpretazione ed in attesa di successive indicazioni in merito, potrebbe sostenersi che il riferimento sia anche ai bilanci di esercizio precedenti al 2020. Ciò per i seguenti argomenti: a) in base all’interpretazione letterale della disposizione che fa riferimento agli “esercizi” chiusi e non all’”esercizio” chiuso; b) in base all’interpretazione teleologica della disposizione che ha lo scopo di incentivare la continuità dell’attività economica delle società. Conseguenze operative. Gli amministratori non sono esonerati dall’obbligo di convocare l’assemblea dei soci tempestivamente in caso di riduzione del capitale sociale oltre un terzo a seguito di perdite perché è fatta salva l’applicazione, per le s.p.a. dell’art. 2446 primo comma c.c., e per le s.r.l. dell’art. 2482-bis primo, secondo e terzo comma c.c.. Tuttavia l’assemblea dei soci non sarà obbligata, per il periodo di efficacia del decreto legge in oggetto, ad adottare i provvedimenti previsti dal codice civile e cioè: -       riduzione del capitale sociale; -       ricapitalizzazione della società; -       liquidazione della società; -       trasformazione. Gli stessi amministratori, inoltre, non si troveranno in caso di impossibilità di ripianare le perdite o di assumere gli altri provvedimenti, di fronte all’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società ed il rischio di esporsi ad una responsabilità per gestione non conservativa della società. Le suddette disposizioni del codice civile riprenderanno efficacia a partire dai bilanci di esercizio del 2021. Ovviamente, nulla impedisce alle s.r.l. ed alle s.p.a. di applicare comunque, volontariamente, la disciplina codicistica.  Consigli pratici. Si consiglia di evitare di incorrere in situazioni di perdite rilevanti che potrebbero pregiudicare la società per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello di efficacia delle disposizioni temporali del Decreto Legge in oggetto. Qualora si verifichino perdite rilevanti è buona norma che gli amministratori analizzino accuratamente le cause delle stesse e la possibilità di poter comunque volontariamente applicare la disciplina codicistica, se si è nelle condizioni di farlo. In ogni caso, qualsiasi sia l’ipotesi verificatasi, è opportuno coinvolgere professionisti esperti nelle materie economiche e giuridiche al fine di organizzare un cronoprogramma di intervento sulla situazione sociale.   Avvocato Andrea PentangeloPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    27 aprile 2020

    Mancata sottoscrizione del capitale sociale e...

    Cassazione, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26773, sez. I civile. In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi  non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Per approfondimenti chiedi ai professionisti superpartes Clicca qui per leggere gli altri articoli superpartes Autore immagine: pixabay.com © riproduzione riservata

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    01 settembre 2016

    Cessione di quote o cessione d'azienda?

    La cessione del 100% del capitale sociale equivale a una cessione d'azienda, con applicazione del medesimo regime tributario. È quanto emerge dalla recente sentenza dellaComm.Trib. Reg. per la Toscana, che ha ritenuto corretta l'equiparazione, a fini fiscali, effettuata, dall'Agenzia delle Entrate. Quelloa cuioccorre dare preminenza è, infatti, il dato reale e gli effetti giuridici conseguiti dalle parti, piuttosto che il dato puramente formale (il titolo o la forma apparente così come qualificata dalle parti). Secondo l'interpretazione dell'agenzia delle entrate ,accolta dal giudice tributario,la cessione del 100% delle quote di un'aziendaequivale, nei fatti, a una cessione dell'intera azienda, apparendo chiara la ratio elusiva che spingerebbele parti a qualificare l'operazione come cessione di quote e noncome cessionedi azienda, alla luce delladiversità  dei rispettiviregimi fiscali. In realtà  possono sussistere ragioni giuridiche che determinano le parti a scegliere la cessione quote piuttosto che la cessione dell'azienda e che non possono essere trascurate in un ottica di mero gettito fiscale, per cui le fattispecie vanno valutate caso per caso e con la massima attenzione ai principi in tema di imposta di registro . In particolare,le cessioni di quote sono assoggettare a imposta di registro fissa (200 euro),mentre le cessioni di azienda sono assoggettate a un'imposta proporzionale al valore dell'azienda ceduta (3% sul valore dell'azienda).

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