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    29 aprile 2024

    Costituzione mediante convenzione di servitù di...

    Cassazione, sentenza 13 febbraio 2024, n. 3925, sez. Unite civili.  In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Olexy @Ohurtsov da Pixabay © Riproduzione riservata

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    25 aprile 2024

    Donazione in conto di disponibile e con dispensa...

    Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3352, sez. II civile. La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 aprile 2024

    Imposizione di fatto di una servitù di passaggio...

    Cassazione, sentenza 16 gennaio 2024, n. 1710, sez. II civile.  Nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l’uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di 二 盧 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    19 aprile 2024

    Donazione condizionata alla premorienza del...

    Cassazione, sentenza 13 dicembre 2023, n. 34858, sez. II civile.  La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento, con conseguente attualità dell’attribuzione la cui efficacia è solo differita alla morte; pertanto, la violazione del divieto dei patti successori può derivare solo dalla persistenza di un residuo potere dispositivo del donante, tale da minare l’irrevocabilità della disposizione e la sua immediata efficacia vincolante, e non dalla maggior o minore probabilità del verificarsi dell’evento condizionante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la nullità di una donazione di quote societarie con clausola di premorienza del donante realizzata da un soggetto in fase di malattia terminale e al quale restavano solo pochi mesi di vita). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Iqbal Nuril Anwar da Pixabay © Riproduzione riservata

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    18 aprile 2024

    La separazione dei beni. Come sceglierla e cosa...

    Il regime patrimoniale della famiglia fa riferimento a quel complesso di norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia – che trova applicazione per disposizione di legge e in assenza di una diversa volontà dei coniugi – è quello della comunione legale. Rimane, tuttavia, in capo ai coniugi (o agli uniti civilmente) la possibilità di scegliere un regime patrimoniale differente, come la separazione dei beni. Il regime di separazione dei beni comporta, sostanzialmente, che gli acquisti che ciascun coniuge effettua in costanza di matrimonio rimangono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente. Come è intuibile, tale caratteristica è quella che differenzia maggiormente la separazione dei beni dalla comunione legale. È comunque possibile per i coniugi acquistare congiuntamente uno o più beni, che ricadono in comunione ordinaria: per tali beni, dunque, ciascun coniuge rimane titolare della propria quota con la conseguenza che ognuno ha la facoltà di gestirla in totale autonomia. È bene ricordare che, nonostante ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei propri beni, la separazione dei beni prevede l’obbligo in capo ai coniugi di contribuire in modo proporzionale alle loro possibilità alle spese per soddisfare le necessità della famiglia, per cui tale scelta non esime i coniugi delle loro responsabilità nei confronti del nucleo familiare. Se i coniugi desiderano scegliere il regime della separazione dei beni, come si è detto, è indispensabile che lo richiedano espressamente e, per farlo, esistono tre alternative, corrispondenti ai tre diversi momenti in cui è possibile effettuare tale scelta. è, innanzitutto, possibile optare per il regime di separazione dei beni prima del matrimonio tramite convenzione per la separazione dei beni da redigere davanti al notaio in presenza di due testimoni;in alternativa, Il regime di separazione dei beni può essere richiesto al momento della celebrazione del matrimonio. In questo caso, al termine della cerimonia, il sacerdote o l’Ufficiale di Stato civile riporterà la decisione sull’atto di matrimonio;da ultimo, la scelta può essere effettuata anche successivamente al matrimonio, decidendo di abbandonare il regime di comunione legale. Il cambio di regime patrimoniale deve avvenire con atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni. L’atto dovrà poi essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e conservato presso l’ufficio di stato civile del comune nel quale è stato celebrato il matrimonio. Ci sono, tuttavia, delle situazioni eccezionali in cui si entra nel regime patrimoniale di separazione dei beni non per scelta, ma automaticamente. Si consideri, infatti, che il fallimento di uno dei coniugi è indicato dalla legge come una delle ipotesi in cui la comunione legale si scioglie automaticamente. Ciò significa che se un imprenditore fallito decidesse di contrarre matrimonio, non potrebbe mai entrare automaticamente in comunione legale. In questo caso, il regime patrimoniale che trova automatica applicazione è quello della separazione dei beni ancorché manchi una espressa dichiarazione al momento della celebrazione. Amministrazione e godimento dei beni Il regime della separazione dei beni comporta l’esclusiva proprietà dei beni in capo al coniuge che li acquista. Di conseguenza, ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare. In deroga a tale regola generale, è prevista la possibilità per ciascun coniuge di delegare all’altro l’amministrazione dei propri beni tramite procura che può essere conferita con qualsiasi forma – e quindi anche verbalmente o con un comportamento concludente – salvo che non sia prevista la forma scritta per la natura dell’atto. Si distinguono, poi, due diverse situazioni a seconda che il coniuge mandatario abbia o meno l’obbligo di rendere il conto. Nel primo caso, al termine dell’incarico, egli deve restituire al coniuge-mandante i frutti percepiti; nel secondo caso, il mandatario, a richiesta del coniuge-mandante o allo scioglimento del matrimonio o al momento del divorzio, è tenuto a consegnare solo i frutti esistenti al momento della richiesta e non risponde per quelli consumati. Il coniuge non titolare, inoltre, a prescindere dall’incarico di amministrare o meno il bene, può semplicemente godere di quest’ultimo. In questo caso, la legge equipara gli obblighi a cui è soggetto il coniuge a quelli dell’usufruttuario, tra cui sono inclusi, per esempio, l’obbligo di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e l’obbligo di custodirla fino alla restituzione. La cessazione del regime Il regime di separazione dei beni cessa in ogni caso in cui viene meno il vincolo matrimoniale. Si tratta dei casi di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure nel caso di morte accertata o presunta del coniuge. Il regime di separazione dei beni, inoltre, può cessare su accordo dei coniugi che vogliano modificare il proprio regime patrimoniale e stipulino una convenzione in tal senso. Prova della proprietà dei beni Nel corso della vita matrimoniale, ma soprattutto al momento della cessazione del regime, può porsi il problema di riacquisizione delle rispettive proprietà di ciascuno dei coniugi. Tale problematica inerisce in particolar modo i beni mobili, poiché per i beni immobili la prova della proprietà è data semplicemente dall’atto scritto di compravendita. Per rendere possibile tra coniugi la prova della proprietà dei beni mobili senza alcuna limitazione, è previsto che ciascun coniuge possa provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene. Qualora sia impossibile fornire la prova della proprietà esclusiva, il bene si presume in comproprietà al 50%, ma tale presunzione opera esclusivamente nelle controversie tra coniugi e non nei confronti dei terzi creditori. Per quanto concerne i depositi sui conti correnti bancari cointestati, i coniugi intestatari, nei rapporti con la banca, si ritengono creditori o debitori solidali del saldo del conto; mentre nei rapporti interni si presume che le parti di ciascuno siano uguali, a meno che uno dei due coniugi non dimostri che il saldo attivo del conto cointestato sia dovuto unicamente ai propri versamenti e alle proprie rimesse. In questo ultimo caso, l’altro coniuge non potrà avanzare alcuna pretesa nei rapporti interni.  Hai intenzione di cambiare regime patrimoniale o desideri ulteriori informazioni per una scelta più consapevole? Contatta i notai del network Superpartes per maggiori informazioni o un appuntamento! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Igor Link da Pixabay © Riproduzione riservata

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    17 aprile 2024

    Acquisto atti convegni 04.04.24 e 02.03.24

    Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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    11 aprile 2024

    SuperPartes va a Fiesole

    Il 13-14 Aprile 2024 presso FH55 Hotel Villa Fiesole si svolgerà il weekend SuperPartes. Ogni anno l’Associazione organizza dei momenti di ritrovo per i suoi associati che uniscano esperienze formative di valore e team building. Quest’anno il tema che affronteremo sarà la comunicazione digitale ovvero il tessuto connettivo della nostra era moderna. Investire nell'importanza della comunicazione digitale significa investire nel #futuro della connettività, dell'innovazione e della condivisione globale. Grazie ai formatori per condurci in questo percorso. Se vuoi entrare in SuperPartes contattaci via email a segreteria@superpartes.it o compila il form sul sito!

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    09 aprile 2024

    Le 10 cose da sapere sulla trascrizione...

    1. Cos’è l’accettazione dell’eredità? All’apertura della successione non si verifica l’automatico subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto: perché l’eredità venga trasmessa dal defunto ai suoi eredi è necessaria la loro accettazione. Mediante tale strumento, dunque, il chiamato all'eredità, in forma espressa o tacita assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione. 2. Che differenza c’è tra accettazione espressa ed accettazione tacita? L’accettazione espressa postula una dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, con la quale il chiamato accetta l’eredità assumendo la qualità di erede. L’accettazione tacita, invece, ha luogo mediante il compimento di un atto che presuppone la volontà di accettare (ad esempio la vendita di un bene dell’eredità) e che può essere compiuto solamente da chi è chiamato all’eredità, in base alla legge o in forza di un testamento. 3. Quando è necessario accettare tacitamente l’eredità? Qualora il chiamato all’eredità voglia vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per successione, ma non abbia provveduto all’accettazione espressa dell’eredità, è necessario che il notaio, contestualmente alla trascrizione della vendita, provveda a trascrivere l’accettazione tacita, così rendendo l’acquisto ereditario opponibile ai terzi (cioè efficace nei confronti di chiunque). 4. Perché il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione dell’eredità? Diversi sono i motivi di ordine giuridico per i quali è necessario provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita. La principale ragione risiede nel rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, a tutela dell’acquirente: infatti, in assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, conseguentemente, quest’ultimo non può opporre il proprio acquisto a terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene non si costituisce. 5. Quali sono altri motivi per i quali si rende opportuno trascrivere l’accettazione tacita di eredità? La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si rende opportuna anche per i seguenti altri motivi: può accadere che il venditore risulti solo apparentemente erede e, in tal caso, l’acquirente potrebbe assistere alla sottrazione del bene. Per evitare tali inconvenienti si trascrive l’accettazione tacita dell’eredità in modo da garantire tutti i passaggi di proprietà dell’immobile, ossia dal defunto all’erede e poi all’acquirente per effetto della vendita. per assicurare l’effetto di “pubblicità sanante” in caso di invalidità di un atto: tale istituto consente a colui che acquista in buona fede un bene immobile di far salvo il proprio acquisto anche nel caso in cui i titoli di provenienza siano invalidi, purché siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dall’atto nullo e non sia stata trascritta una domanda giudiziale di impugnativa dell’atto stesso. A tal fine, in caso di acquisto ereditario non trascritto, il c.d. “effetto sanante” non si produce. In caso di conflitto tra il legatario e colui che acquista dall’erede, questo va risolto a favore di chi ha trascritto per primo: anche in questo caso chi acquista da un erede che non ha trascritto la propria accettazione rischia di soccombere dinnanzi ad un legatario che abbia trascritto tempestivamente il proprio acquisto. 6. Cos’è la dichiarazione di successione? È assimilabile alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità? La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale, obbligatorio per gli eredi, attraverso il quale viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute. Per espressa previsione normativa, la dichiarazione di successione e la trascrizione del relativo certificato non producono alcun effetto civilistico, avendo una valenza esclusivamente fiscale e non potendo, dunque, essere assimilati alla trascrizione dell’accettazione dell’eredità. 7. Vi sono limiti temporali entro i quali trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità? L’opportunità di trascrivere l’accettazione tacita non viene meno nel caso in cui siano trascorsi più di dieci anni dall’apertura della successione. La regola operativa più prudente e consigliata è quella di procedere in ogni caso alla trascrizione, anche decorsi 20 anni dalla morte del defunto (periodo in cui matura in capo all’acquirente l’usucapione), dal momento che non è possibile avere la certezza dell’assenza di eventuali cause di sospensione o interruzione dei termini dell’usucapione. 8. Quali documenti sono necessari per eseguire la formalità? Al notaio che esegue la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità deve essere consegnato un certificato di morte del defunto. 9. È necessaria tale procedura per ogni bene ereditario? L’accettazione tacita dell’eredità, come quella espressa, non può che valere per tutti i beni del compendio ereditario, posto che non sono ammesse accettazioni parziali di eredità. Per quel che concerne l’adempimento della trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, invece, si ritiene che questa possa chiedersi in relazione a tutti i beni immobili oggetto di successione – nonostante il titolo (ad esempio l’atto di vendita di un immobile) riguardi solo una parte di questi – attraverso l’integrazione, da parte del notaio, della nota di trascrizione dell’accettazione tacita con i dati relativi anche agli altri immobili caduti in successione. 10. Può il notaio essere dispensato, omettendo la formalità? La risposta è affermativa, ma con alcune precisazioni. Il notaio può omettere, infatti, la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora vi sia l’espressa dispensa delle parti. Rientra nella diligenza professionale del notaio rendere edotta la parte acquirente sulle implicazioni giuridiche che tale dispensa comporta (l’acquirente, infatti, espone sé stesso e i propri aventi causa al rischio di pretese da parte di soggetti terzi, quale l’erede non apparente). Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare i Professionisti Superpartes! Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tung Nguyen da Pixabay © Riproduzione riservata  

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