Il regime patrimoniale della famiglia fa riferimento a quel complesso di norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia – che trova applicazione per disposizione di legge e in assenza di una diversa volontà dei coniugi – è quello della comunione legale. Rimane, tuttavia, in capo ai coniugi (o agli uniti civilmente) la possibilità di scegliere un regime patrimoniale differente, come la separazione dei beni.
Il regime di separazione dei beni comporta, sostanzialmente, che gli acquisti che ciascun coniuge effettua in costanza di matrimonio rimangono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente. Come è intuibile, tale caratteristica è quella che differenzia maggiormente la separazione dei beni dalla comunione legale. È comunque possibile per i coniugi acquistare congiuntamente uno o più beni, che ricadono in comunione ordinaria: per tali beni, dunque, ciascun coniuge rimane titolare della propria quota con la conseguenza che ognuno ha la facoltà di gestirla in totale autonomia.
È bene ricordare che, nonostante ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei propri beni, la separazione dei beni prevede l’obbligo in capo ai coniugi di contribuire in modo proporzionale alle loro possibilità alle spese per soddisfare le necessità della famiglia, per cui tale scelta non esime i coniugi delle loro responsabilità nei confronti del nucleo familiare.
Se i coniugi desiderano scegliere il regime della separazione dei beni, come si è detto, è indispensabile che lo richiedano espressamente e, per farlo, esistono tre alternative, corrispondenti ai tre diversi momenti in cui è possibile effettuare tale scelta.
- è, innanzitutto, possibile optare per il regime di separazione dei beni prima del matrimonio tramite convenzione per la separazione dei beni da redigere davanti al notaio in presenza di due testimoni;
- in alternativa, Il regime di separazione dei beni può essere richiesto al momento della celebrazione del matrimonio. In questo caso, al termine della cerimonia, il sacerdote o l’Ufficiale di Stato civile riporterà la decisione sull’atto di matrimonio;
- da ultimo, la scelta può essere effettuata anche successivamente al matrimonio, decidendo di abbandonare il regime di comunione legale. Il cambio di regime patrimoniale deve avvenire con atto pubblico notarile, in presenza di due testimoni. L’atto dovrà poi essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e conservato presso l’ufficio di stato civile del comune nel quale è stato celebrato il matrimonio.
Ci sono, tuttavia, delle situazioni eccezionali in cui si entra nel regime patrimoniale di separazione dei beni non per scelta, ma automaticamente. Si consideri, infatti, che il fallimento di uno dei coniugi è indicato dalla legge come una delle ipotesi in cui la comunione legale si scioglie automaticamente. Ciò significa che se un imprenditore fallito decidesse di contrarre matrimonio, non potrebbe mai entrare automaticamente in comunione legale. In questo caso, il regime patrimoniale che trova automatica applicazione è quello della separazione dei beni ancorché manchi una espressa dichiarazione al momento della celebrazione.
Amministrazione e godimento dei beni
Il regime della separazione dei beni comporta l’esclusiva proprietà dei beni in capo al coniuge che li acquista. Di conseguenza, ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare.
In deroga a tale regola generale, è prevista la possibilità per ciascun coniuge di delegare all’altro l’amministrazione dei propri beni tramite procura che può essere conferita con qualsiasi forma – e quindi anche verbalmente o con un comportamento concludente – salvo che non sia prevista la forma scritta per la natura dell’atto. Si distinguono, poi, due diverse situazioni a seconda che il coniuge mandatario abbia o meno l’obbligo di rendere il conto. Nel primo caso, al termine dell’incarico, egli deve restituire al coniuge-mandante i frutti percepiti; nel secondo caso, il mandatario, a richiesta del coniuge-mandante o allo scioglimento del matrimonio o al momento del divorzio, è tenuto a consegnare solo i frutti esistenti al momento della richiesta e non risponde per quelli consumati.
Il coniuge non titolare, inoltre, a prescindere dall’incarico di amministrare o meno il bene, può semplicemente godere di quest’ultimo. In questo caso, la legge equipara gli obblighi a cui è soggetto il coniuge a quelli dell’usufruttuario, tra cui sono inclusi, per esempio, l’obbligo di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e l’obbligo di custodirla fino alla restituzione.
La cessazione del regime
Il regime di separazione dei beni cessa in ogni caso in cui viene meno il vincolo matrimoniale. Si tratta dei casi di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure nel caso di morte accertata o presunta del coniuge. Il regime di separazione dei beni, inoltre, può cessare su accordo dei coniugi che vogliano modificare il proprio regime patrimoniale e stipulino una convenzione in tal senso.
Prova della proprietà dei beni
Nel corso della vita matrimoniale, ma soprattutto al momento della cessazione del regime, può porsi il problema di riacquisizione delle rispettive proprietà di ciascuno dei coniugi. Tale problematica inerisce in particolar modo i beni mobili, poiché per i beni immobili la prova della proprietà è data semplicemente dall’atto scritto di compravendita.
Per rendere possibile tra coniugi la prova della proprietà dei beni mobili senza alcuna limitazione, è previsto che ciascun coniuge possa provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene. Qualora sia impossibile fornire la prova della proprietà esclusiva, il bene si presume in comproprietà al 50%, ma tale presunzione opera esclusivamente nelle controversie tra coniugi e non nei confronti dei terzi creditori.
Per quanto concerne i depositi sui conti correnti bancari cointestati, i coniugi intestatari, nei rapporti con la banca, si ritengono creditori o debitori solidali del saldo del conto; mentre nei rapporti interni si presume che le parti di ciascuno siano uguali, a meno che uno dei due coniugi non dimostri che il saldo attivo del conto cointestato sia dovuto unicamente ai propri versamenti e alle proprie rimesse. In questo ultimo caso, l’altro coniuge non potrà avanzare alcuna pretesa nei rapporti interni.
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