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    23 aprile 2024

    Imposizione di fatto di una servitù di passaggio...

    Cassazione, sentenza 16 gennaio 2024, n. 1710, sez. II civile.  Nessuno dei partecipanti alla comunione di una strada interpoderale, costruita su una striscia di terreno di proprietà comune lungo il confine tra fondi, può servirsi della stessa per accedere ad un immobile di esclusiva proprietà, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali è destinata la strada comune, perché l’uso a favore del detto immobile si risolve necessariamente nella costituzione di una vera e propria servitù, con evidente pregiudizio degli altri comunisti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di 二 盧 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    19 dicembre 2016

    Per la servitù di passaggio servono opere...

    La servitù di passaggio, prevista dal nostro codice civile, consiste nel diritto di transito a favore del proprietario del fondo dominante e a carico del fondo servente. Il diritto di servitù di passaggio può essere usucapito? Sicuramente sono necessari, innanzitutto, i requisiti richiesti dalla legge per l'usucapione in generale, e quindi il decorso di un lasso di tempo previsto dalla legge (che in questo caso è vent'anni), durante il quale il proprietario abbia esercitato il possesso sulla cosa in modo continuo ed ininterrotto. La legge distingue, però, anche tra servitù apparente e non apparenti, affermando che quelle non apparenti non possono acquistarsi per usucapione. È lo stesso codice civile, al secondo comma dell'art. 1061 c.c., a sancire tale divieto, prevedendo che le servitù non apparenti sono quelle che non hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Pertanto la servitù di passaggio, per poter essere usucapita, deve essere una servitù apparente. Affinchè ciò sia vero, la giurisprudenza, è ormai orientata nel ritenere che non bastino, quindi, solo il decorso dei vent'anni e il possesso continuo da parte del proprietario del fondo dominante. E' necessario qualcosa di più. Le opere devono essere visibili e permanenti, in modo tale che tutti, e soprattutto il proprietario del fondo servente, possano avere conoscenza del possesso. La ratio, dunque, è evidente ed è senz'altro anche a favore del proprietario del fondo servente, il quale in tal modo è reso consapevole del fatto che vi è il rischio di un'usucapione a discapito del suo diritto di proprietà , e dunque posto nelle condizioni di poter intervenire qualora non desideri che si consumi il tempo necessario all'usucapione. Pertanto, coordinando i requisiti previsti per l'usucapione in generale e quelli previsti per le servitù apparenti, risulta necessario che le opere, permanenti e visibili, siano esistite per tutto il ventennio necessario all'usucapione, e che siano state obiettivamente destinate a tale esercizio. La Corte di Cassazione, in un caso analizzato in relazione a una servitù di passaggio, ha ad esempio affermato come non fosse sufficiente dimostrare l'esistenza di un sentiero, dovendosi anche dar prova che, fin dall'inizio, questo fosse visibile, permanente e obiettivamente destinato al passaggio. Altrimenti il requisito dell'apparenza potrebbe essere sorto anche in un momento successivo, ed in tal caso non potrebbe considerarsi trascorso il tempo necessario all'usucapione[1]. [1] Corte di Cassazione, sentenza n. 5733 del 10 marzo 2011.

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