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    24 ottobre 2024

    Successioni a causa di morte: vecchi problemi e...

    L'Associazione SuperPartes è lieta di annunciare il prossimo convegno dal titolo "Successioni a causa di morte: vecchi problemi e nuove soluzioni", che si terrà online il 21 novembre 2024 dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Questo evento rappresenta un'importante opportunità di aggiornamento per professionisti del settore giuridico e notarile, affrontando tematiche attuali e soluzioni innovative in materia di successioni.  Dettagli del convegno: Data e ora: 21 novembre 2024, dalle 14:30 alle 18:30Modalità: OnlinePatrocinio: Consiglio Notarile di Trento e RoveretoAccreditamento: In corso presso il CNN e il CNF Per ulteriori dettagli sul programma del convegno, è possibile consultare la locandina in calce. Come iscriversi: La quota di partecipazione al convegno è di 80 euro + IVA. Per partecipare, è necessario effettuare il pagamento entro il 19 novembre 2024 tramite bonifico bancario. I dettagli per il versamento sono i seguenti: IBAN: IT 14V05 03462 42000 00000 20278Intestato a: Associazione SuperPartesCausale: "Nome e Cognome, quota partecipazione convegno 21/11/2024" Dopo aver effettuato il pagamento, inviate una email a segreteria@superpartes.it allegando: La copia dell’avvenuto pagamentoI vostri dati per la fatturazione (inclusi codice destinatario e/o PEC) Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non perdete l’occasione di partecipare a questo importante evento formativo! Restate aggiornati sulle ultime novità in tema di successioni e condividete esperienze e conoscenze con altri professionisti del settore.Si informa che i crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente a coloro che parteciperanno alla visione dell'evento in diretta il giorno del webinar, al fine di consentire il tracciamento della presenza. Non saranno quindi attribuiti crediti a chi seguirà l'evento in modalità differita o registrata.

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    11 ottobre 2024

    Estinzione società di capitali per cancellazione...

    Cassazione, ordinanza, 29 agosto 2024, n. 23341, sez. V civile. L’estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis, connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all’art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di KleeAlee da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 ottobre 2024

    Trust autodichiarato: imposta ipotecaria e...

    Cassazione, ordinanza 20 agosto 2024, n. 22979, sez. V. Nel trust “autodichiarato”, ove la figura del settlor e del trustee coincidono, in cui vi è anche la possibilità che il beneficiary finale si identifichi con il settlor stesso, manca il presupposto impositivo del reale arricchimento effettuato attraverso un effettivo trasferimento di beni e diritti, cosicché la sua costituzione e la sua dotazione non determinano, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al settlor o al trustee, potendo, al più, tale incremento eventualmente verificarsi in futuro soltanto in capo al beneficiary (se diverso dal settlor). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l'atto istitutivo del trust “autodichiarato” dovesse scontare le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in ragione della mera costituzione del vincolo di destinazione sui beni rimasti in proprietà del settlor/trustee. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Steve Buissinne da Pixabay © Riproduzione riservata

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    09 ottobre 2024

    Accettazione tacita dell’eredità:...

    Cassazione, ordinanza, 13 agosto 2024, n. 22769, sez. III civile. L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell’interessato; pertanto, non è configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di s05prodpresidente da Pixabay © Riproduzione riservata

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    08 ottobre 2024

    Trust autodichiarato: imposta sulle successioni e...

    Cassazione, ordinanza 30 luglio 2024, n. 21358, sez. V. In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il c.d. trust autodichiarato - caratterizzato dalla mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, stante la coincidenza soggettiva tra il disponente e il trustee - non comporta un trasferimento imponibile, né con l'atto istitutivo del trust, né con quello di apposizione del vincolo sul patrimonio (che rimane in capo allo stesso soggetto), ma soltanto con l'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, la quale realizza il trasferimento effettivo di ricchezza, necessario ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 53Cost Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay © Riproduzione riservata

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    07 ottobre 2024

    Imposta di registro e aumento di capitale sociale...

    Cassazione, sentenza 29 luglio 2024, n. 21149, sez. V.La delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, così integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., 8 febbraio 2023, n. 3841 cui adde Cass., 18 gennaio 2024, n. 1960; v. altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432). In particolare, si è rilevato che - laddove il (preesistente) finanziamento del socio abbia formato oggetto di rinuncia (alla restituzione), per imputazione definitiva "a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio", così determinandone l'estinzione - la cessazione degli effetti del finanziamento è riconducibile (proprio) all'atto enunciante, con conseguente applicazione del D.P.R. n.131 del 1986, art. 22, comma 2, cit. E si è, quindi, rimarcato che (solo) un'utilizzazione parziale del credito alla restituzione della somma (già) mutuata - con corrispondente permanenza di un debito restitutorio in capo alla società (per mutuo) - può venire in considerazione nella tassazione di registro per enunciazione (di un contratto verbale), avuto riguardo (proprio) alla parte del finanziamento che, non utilizzata a sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, risulti tuttora oggetto del finanziamento (oneroso o meno) concesso dal socio. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di helpsg da Pixabay © Riproduzione riservata

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    06 ottobre 2024

    Agevolazioni prima casa: mandato a vendere e...

    Cassazione, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20673, sez. V. In tema di benefici fiscali “prima casa”, in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 cod. civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l’applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 ottobre 2024

    Agevolazioni prima casa e mancato trasferimento...

    Cassazione, ordinanza 22 luglio 2024, n. 20185, sez. V. In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, non incorre in decadenza il contribuente che nel termine di diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile così acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato un altro entro un anno dall’alienazione, provvedendo, entro quest’ultimo termine, a destinare il nuovo immobile a propria abitazione principale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tumisu da Pixabay © Riproduzione riservata

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02 ottobre 2024

Vedi il sesto incontro delle dirette: Obiettivo Finanza Consapevole!

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