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    15 ottobre 2020

    Risposta ad interpello n. 206 del 2020

    La successione ereditaria della persona fisica residente in Francia, comprendente anche beni immobili ubicati in Italia, è regolata dal diritto francese per i profili civilistici e dal diritto italiano per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione riferita alla trasmissione dei beni immobili esistenti in Italia. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    Il termine decadenziale nella fusione

    Tribunale di Milano, sentenza del 13 febbraio 2020. Il dies a quo dal quale decorre il termine decadenziale di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. in ipotesi di fideiussione per obbligazioni con scadenza periodica, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia, deve essere individuato non in quello di risoluzione del contratto, ma in quello di scadenza delle rate. Ciò perché lo scopo del termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore sia esposto ad un aumento indiscriminato degli oneri inerenti la propria garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, fondando sulla responsabilità solidale del fideiussore. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    La tutela del beneficiario di un trust

    Tribunale di Firenze, sentenza del 20 febbraio 2020. Nel caso in cui, alla cessazione del trust, il trustee si rifiuti di trasferire al beneficiario finale i beni che ne sono oggetto (nel caso di specie: la quota di partecipazione ad una s.a.s.), si è in presenza dell’inadempimento, da parte di costui, di un’obbligazione a contrarre di fonte negoziale e pertanto il beneficiario finale può ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c, una sentenza recante il trasferimento in suo favore di tali beni. Il giudizio promosso ex art. 2932 cc dal beneficiario finale nei confronti del trustee, avendo ad oggetto l’inadempimento di un obbligo di trasferire i beni in trust, non ha natura di controversia in materia di proprietà o diritti reali. Esso non soggiace, dunque, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 co. I bis D. lgs. n. 28/2019. La circostanza che, a seguito della sentenza ex art. 2932 c.c. si determini un mutamento della titolarità dei beni in trust è, infatti, irrilevante a tali fini. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    La distinzione tra erede e legatario

    Cassazione, ordinanza del 5 marzo 2020 n. 6125. In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (c.d. institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto. Deve interpretarsi, invece, come legato se il testatore abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, cosi che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. La qualità di erede o di legatario va accertata anche tenendo conto della differente formula utilizzata dal testatore rispetto a quella impiegata per tutti gli altri soggetti individuati nel testamento come meri legatari.  Ciò implica un adeguato apprezzamento delle specifiche volontà testamentarie, da combinarsi col differente trattamento riservato anche sul piano delle assegnazioni successorie. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    Spese per il balcone

    Cassazione, ordinanza del 12 marzo 2020 n. 7042. In tema di condominio negli edifici, i balconi “aggettanti” (cioè sporgenti verso l’esterno) appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell’appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. L’assemblea condominiale, pertanto, non può prendere decisioni nell’ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    La consulenza fiscale del notaio

    Cassazione, ordinanza del 6 maggio 2020 n. 8497. Il notaio è tenuto al dovere di consiglio anche relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e in caso di stipulazione di compravendita immobiliare è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedergli direttamente, a rendere di cui edotte le parti. L’obbligo di correttezza, infatti, impone al professionista di consigliare la parte e di provvedere direttamente all’istanza per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    L’imposta di registro per il trust

    Cassazione, ordinanza del 29 maggio 2020 n. 10256. All’atto di dotazione di un trust si applica non l’imposta di donazione ma l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, qualsiasi sia la struttura dell’atto e qualsiasi sia il suo scopo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    15 ottobre 2020

    La natura dell’imposta di registro

    Corte Costituzionale, sentenza del 21 luglio 2020 n. 158. La Corte Costituzionale ha analizzato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, c.d. TUR), nella parte in cui, nella sua attuale formulazione, dispone che, nell’applicare l’imposta di registro «secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, “prescindendo da quelli extratestuali e degli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”». La questione era stata sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 23 settembre 2019 n. 212, sul presupposto che tale formulazione del citato art. 20 sarebbe lesiva: a) dell’art. 53 Cost., sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, in quanto – in contrasto con il principio «imprescindibile ed anche storicamente radicato» della prevalenza della sostanza sulla forma – «l’esenzione del collegamento negoziale dall’opera di qualificazione giuridica dell’atto produce l’effetto pratico di sottrarre ad imposizione una tipica manifestazione di capacità contributiva»; b) dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’eguaglianza e ragionevolezza, dal momento che «a pari manifestazioni di forza economica (e quindi di capacità contributiva) non possano corrispondere imposizioni di diversa entità […] a seconda che […] le parti abbiano stabilito di realizzare il proprio assetto di interessi con un solo atto negoziale piuttosto che con più atti collegati», non essendo il collegamento negoziale un indice di diversificazione di fattispecie legittimante un trattamento non omogeneo delle situazioni prese a comparazione. Nel ritenere non fondata la questione di incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha evidenziato come il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico. In tal modo risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità costituzionale (su tale esigenza, ex multis, sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997). Ne consegue che le questioni prospettate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. sono non fondate, in quanto si basano sull’assunto del rimettente che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, i fatti espressivi della capacità contributiva, indicati negli effetti giuridici desumibili, anche aliunde, dalla causa concreta del negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, sono i soli costituzionalmente compatibili con gli evocati parametri. È proprio tale assunto che non può essere accolto: tali parametri, infatti, sul piano della legittimità costituzionale non si oppongono in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria, che sia diretta (come stabilito dalla norma censurata) a identificare i presupposti impostivi nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, «salvo quanto disposto dagli articoli successivi» dello stesso testo unico. In tal modo, del resto, il criterio di qualificazione e di sussunzione in via interpretativa risulta omogeneo a quello della tipizzazione, secondo le regole del testo unico e in ragione degli effetti giuridici dei singoli atti distintamente individuati dal legislatore nelle relative voci di tariffa ad esso allegata. Una volta constatato, per i motivi meglio espressi nella pronuncia allegata, che non è manifestamente arbitrario che il legislatore abbia ribadito la ratio dell’imposta di registro in sostanziale conformità alla sua origine storica di “imposta d’atto” nei sensi sopra precisati, in caso di collegamento negoziale, qui può solo osservarsi, sul piano costituzionale, che l’interpretazione evolutiva, patrocinata dal rimettente, di detto art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, incentrata sulla nozione di “causa reale”, provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. Consentirebbe, infatti, all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea).Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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