Tribunale di Milano, sentenza del 13 febbraio 2020.

Il dies a quo dal quale decorre il termine decadenziale di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. in ipotesi di fideiussione per obbligazioni con scadenza periodica, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia, deve essere individuato non in quello di risoluzione del contratto, ma in quello di scadenza delle rate.

Ciò perché lo scopo del termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore sia esposto ad un aumento indiscriminato degli oneri inerenti la propria garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, fondando sulla responsabilità solidale del fideiussore.

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