• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    29 novembre 2019

    Trust: tassazione in misura fissa!

    La Cassazione con la recentissima ordinanza n. 3021 di martedì scorso ribadisce il suo orientamento: il trasferimento dal settlor al trustee di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano discendenti di quest’ultimo, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi. Tale assunto si fonda sul fatto che non vi è attribuzione definitiva al trustee, il quale è tenuto soltanto ad amministrare e custodire i beni oggetto del trust in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust. L’atto in questione, dunque, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    25 novembre 2019

    Protezione del patrimonio familiare: attenzione...

    Per una coppia, soprattutto in presenza di figli minori, è importantissimo tutelare il patrimonio per far fronte ai bisogni della famiglia.                      L’ordinamento offre specifici istituti giuridici per realizzare tale obiettivo come, ad esempio, il fondo patrimoniale ed il trust familiare.                            Il notaio, a seguito di una analisi della situazione concreta, consiglierà la stipulazione dell’atto  che meglio risponde alle esigenze dei clienti.  Attenzione però che la Cassazione, con l’ordinanza n. 25423/2019, ribadisce che la costituzione del fondo patrimoniale, anche se per bisogni della vita familiare, non è obbligatoria per legge ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponesti ed è suscettibile di revocatoria,  salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.                                                                                            La Corte ricorda che, analogamente, l'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito.                     I professionisti SuperPartes offrono una consulenza legale completa mirata all’individuazione delle vostre concrete esigenze ed alla pianificazione di un atto notarile che vi consenta di mettere al sicuro il patrimonio familiare.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    15 novembre 2019

    Nomina dell’organo di controllo per le srl:...

    SONO CIRCA 154 MILA LE SRL CHE DOVRANNO NOMINARE UN ORGANO DI CONTROLLO O UN REVISORE. Entro il 16 dicembre 2019 per tantissime srl scatta questo obbligo in forza della legge di conversione del Dl 32/2019. In particolare, l’obbligo scatta se per due anni consecutivi viene superato anche solo uno dei seguenti tetti: a) 4 MILIONI DI ATTIVO: ci si riferisce al valore attivo dello stato patrimoniale; b) 4 MILIONI DI RICAVI: ci si riferisce ai ricavi provenienti dalle vendite o dalle prestazioni della società; c) 20 DIPENDENTI: ci si riferisce al numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. I professionisti di SuperPartes sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti inerenti gli adempimenti da compiere per ottemperare alla previsione legislativa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    13 novembre 2019

    Dichiarazione di successione integrativa: un caso...

    PRINCIPIO. L’Agenzia della Entrate con la risposta n. 471/2019 ad un interpello è chiarissima: nella dichiarazione di successione devono essere ricompresi nel quadro B1 tutti gli immobili presenti nell’asse ereditario con autoliquidazione delle imposte catastali ed ipotecarie. Ciò vale anche nel caso in cui essi debbano essere venduti dall’esecutore testamentario per poi attribuire, a titolo di legato, la somma di denaro ricavata ai beneficiari delle disposizioni testamentarie. Obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione è, in tale ipotesi, l’esecutore testamentario. IL CASO. Una signora disponeva con testamento pubblico delle sue sostanze ereditarie prevedendo legati obbligatori in favore dei beneficiari indicati aventi ad oggetto somme di denaro su conti correnti bancari ed il ricavato della vendita di beni immobili di sua proprietà. L’esecuzione delle disposizioni viene affidata ad esecutori testamentari. LA TESI DEL CONTRIBUENTE. Il contribuente sostiene che non vadano indicati nella dichiarazione di successione i beni immobili e che non si debbano pagare le imposte catastali ed ipotecarie perché oggetto dei legati sono diritti di credito e non i diritti reali sugli immobili stessi. LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. I beni immobili fanno parte dell’asse ereditario e l’esecutore testamentario è obbligato ad indicarli nella dichiarazione di successione ed a pagare l’imposta di successione. Le disposizioni in oggetto configurano legati di somme di denaro che produrranno i loro effetti a seguito delle vendite immobiliari da parte degli esecutori testamentari. Una volta che, a seguito delle vendite, i diritti di credito dei legatari avranno acquisito il carattere dell’esigibilità e della liquidità, gli esecutori testamentari o i legatari dovranno procedere ad una dichiarazione integrativa indicando il ricavato dalle vendite. L’imposta di successione sarà riliquidata ai sensi dell’art. 28, comma 6, del Dlgs n. 346 del 31.10.1990. Avv. Andrea Pentangelo   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    06 novembre 2019

    Acquisto, demolizione e ricostruzione immobile:...

    La Risposta ad interpello dell'Agenzia Entrate n. 426/19L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la persona fisica che acquista, demolisce e ricostruisce un immobile, nel caso di specie i lavori comportavano la realizzazione di 5 appartamenti, 8 garage e 3 posti auto, svolge attività imprenditoriale (conseguentemente le vendite sono rilevanti ai fini I.V.A.), dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare posto in essere risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo, per cui il reddito derivante dall'operazione non è da qualificarsi quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 TUIR ma reddito di impresa di cui agli articoli 55 e seguenti del TUIR con tutte le conseguenze che ne derivano.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    05 novembre 2019

    Consegna differita dell’immobile: non si...

    La clausola di consegna differita dell’immobile contenuta in una compravendita non sconta l’imposta di registro. Con la risposta n. 458/2019 l’Agenzia delle Entrate risolve una questione controversa aderendo all’interpretazione fornita dal contribuente e dal suo notaio. La Direzione centrale, in linea con gli artt. 1476 e 1477 c.c. e con la giurisprudenza di legittimità, afferma che la consegna differita pattuita in una compravendita non costituisce comodato ma una semplice disciplina della consegna della cosa venduta. Non si tratta, dunque, di un contratto ma di una obbligazione disciplinata nella vendita e, quindi, non è dovuta alcuna imposta di registro. Con ciò si pone fine ad irragionevoli ricostruzioni fornite negli anni da taluni uffici periferici  che interpretavano come comodato la clausola in esame applicando l’imposta di registro. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    04 novembre 2019

    Novità Fiscali

    La bozza del Ddl di bilancio 2020 ripropone nuovamente le agevolazioni fiscali in tema di rivalutazione per terreni e partecipazioni sociali. Viene consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del primo gennaio 2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorchè tali beni vengano ceduti a titolo oneroso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    04 novembre 2019

    Locazione: valida la clausola con la quale il...

    La clausola contestata (art.7.2 del contratto di locazione) è la seguente:  "Nel corso dell'intera durata del… contratto: (1) il Conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai Beni Locati ed al presente Contratto tenendo conseguentemente manlevato il Locatore relativamente agli stessi, (2) il Locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte ed oneri relativi al proprio reddito". Le S.U. della Cassazione, con la sentenza n. 6682/2019, affermano la validità della clausola contenuta nel contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione, con la quale il conduttore si obbliga a farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati manlevando il locatore. Tale accordo non determina la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull'immobile a carico del proprietario, ma solo una integrazione del canone di locazione. La clausola, precisa la Corte, non è nulla nè per violazione di norme imperative nè per violazione dell'art. 53 della Costituzione, nel caso in cui però: - sia prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo; - non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più