La clausola di consegna differita dell’immobile contenuta in una compravendita non sconta l’imposta di registro.

Con la risposta n. 458/2019 l’Agenzia delle Entrate risolve una questione controversa aderendo all’interpretazione fornita dal contribuente e dal suo notaio.

La Direzione centrale, in linea con gli artt. 1476 e 1477 c.c. e con la giurisprudenza di legittimità, afferma che la consegna differita pattuita in una compravendita non costituisce comodato ma una semplice disciplina della consegna della cosa venduta.

Non si tratta, dunque, di un contratto ma di una obbligazione disciplinata nella vendita e, quindi, non è dovuta alcuna imposta di registro.

Con ciò si pone fine ad irragionevoli ricostruzioni fornite negli anni da taluni uffici periferici  che interpretavano come comodato la clausola in esame applicando l’imposta di registro.


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