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    15 aprile 2020

    Lastico solare, uso non comune a tutti e danni da...

    Cassazione, ordinanza n. 951/2020. In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. Per approfondimenti chiedi ai professionisti superpartes Clicca qui per leggere gli altri articoli superpartes Autore immagine: pixabay.com © riproduzione riservata

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    10 febbraio 2017

    Del morso del cane risponde il padrone

    Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 10402 del 29 settembre - 20 maggio 2016 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha ribadito che, in base alla disciplina prevista dal Codice Civile, il proprietario di un animale è chiamato a rispondere dei danni da esso cagionati a terzi, a meno che non dimostri che si sia trattato di un caso fortuito, il quale, però oltre a dover essere caratterizzato da imprevedibilità , inevitabilità  e assoluta eccezionalità , non può in ogni caso dipendere dal comportamento dell'animale. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La questione, per vero assai diffusa, riguarda il caso in cui una persona si rechi in visita presso l'abitazione di conoscenti e il loro animale domestico, nel caso di specie un pastore tedesco, procuri una lesione all'ospite. Ci si chiede se, in tali ipotesi, a dover rispondere dei danni subiti, siano i proprietari dell'animale da affezione. Le ragioni giuridiche. L'art. 2052 c.c. prevede che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Da tale norma di legge deriva che il proprietario è chiamato a rispondere del danno cagionato, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, la responsabilità  si fonda non su un comportamento o un'attività , commissiva o omissiva che sia, del proprietario, ma su una relazione (di proprietà  o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra il proprietario e l'animale. L'unica possibilità  per il proprietario di non rispondere dei danni causati dall'animale, attiene alla prova liberatoria del caso fortuito, da apprezzarsi sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno il danno concretamente verificatosi. Pertanto non è sufficiente che il proprietario, una volta convenuto in giudizio, provi di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia dell'animale, ma occorre che dimostri l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. n. 7260 del 2013), che può consistere anche nel comportamento dell'ospite, ma che in ogni caso deve avere i caratteri di imprevedibilità , inevitabilità  e assoluta eccezionalità . Al di fuori di questa ipotesi, a rispondere del danno sarà  il proprietario dell'animale, non rilevando in nessun modo che il comportamento dell'animale sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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