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    30 gennaio 2025

    Contratto di Mutuo e Termine di Restituzione Ad...

    Con l'ordinanza n. 28482 del 5 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha trattato la compatibilità di un termine di restituzione nel contratto di mutuo, stabilendo i limiti entro i quali è legittimo un termine di restituzione "ad nutum". La Corte ha chiarito che, sebbene sia possibile prevedere una clausola che consenta al creditore di richiedere la restituzione delle somme a suo insindacabile giudizio, tale clausola non può compromettere l'essenza causale del mutuo, evitando così l’esigibilità immediata del debito. Restituzione Ad Nutum nel Contratto di Mutuo La questione esaminata riguardava la validità di una clausola contrattuale di restituzione "ad nutum", ossia su semplice richiesta del creditore, nel contesto di un contratto di mutuo. Tradizionalmente, il contratto di mutuo prevede un accordo tra le parti in cui il debitore si impegna a restituire le somme ricevute entro un certo periodo o al verificarsi di determinate condizioni. Tuttavia, la possibilità di includere una clausola che consenta la restituzione immediata da parte del creditore ha sollevato dubbi sulla compatibilità con la natura del contratto di mutuo. Limiti alla Restituzione Ad Nutum La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene sia compatibile prevedere una clausola che riconosca al creditore la facoltà di richiedere la restituzione delle somme "ad nutum", tale clausola non può configurarsi come una esigibilità immediata del debito. In altre parole, la facoltà di richiedere la restituzione deve rispettare lo schema causale del mutuo, mantenendo un equilibrio tra le prerogative del creditore e i diritti del debitore. Pertanto, la richiesta di restituzione deve essere circoscritta a condizioni ragionevoli e non impedire il corretto adempimento dell’obbligo di restituzione, come previsto dalla legge. Equilibrio tra le Parti nel Contratto di Mutuo La sentenza chiarisce che una clausola di restituzione "ad nutum" nel contratto di mutuo è legittima, purché non pregiudichi la struttura causale del mutuo e non determini un’esigibilità immediata del debito. In questo modo, le parti conservano un equilibrio tra i rispettivi interessi, garantendo una corretta gestione degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo. La decisione conferma l'importanza di considerare non solo la libertà contrattuale, ma anche il rispetto delle regole generali dettate dal codice civile in materia di mutui. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Credit Commerce da Pixabay © Riproduzione riservata

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    17 settembre 2024

    La tutela dei legittimari: azione di riduzione e...

    A favore del coniuge, dei figli e, in mancanza di questi ultimi, degli ascendenti, la legge riserva una quota di eredità, la c.d. legittima. Attraverso tale istituto si pone un limite alla piena facoltà di disporre del testatore, riconoscendo ai soggetti summenzionati (cc. dd. legittimari) il diritto di succedere al de cuius, nei limiti di una certa quota del suo asse ereditario, a prescindere dalla volontà di quest’ultimo. In caso di attribuzioni lesive dei diritti dei legittimari, è previsto in loro favore e contro i beneficiari del testamento e i donatari il rimedio costituito dall’azione di riduzione, la quale mira ad ottenere una pronuncia dell’autorità giudiziaria recante riduzione, in tutto o in parte, dell’attribuzione fatta dal defunto sino alla misura necessaria alla reintegra del diritto del legittimario leso. Per poter stabilire se il testatore abbia leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari, occorre calcolare l’entità del suo patrimonio all’epoca dell’apertura della successione. Il procedimento di calcolo può essere diviso in tre fasi: si calcola il valore dei beni che appartenevano al defunto all’epoca dell’apertura della successione (relictum); dalla somma che ne risulta si detraggono i debiti facenti capo al de cuius;la fase della “riunione fittizia”: al risultato ottenuto, si aggiungono i beni di cui il testatore abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione, secondo il loro valore attualizzato alla data di apertura della successione.  Sull’asse determinato all’esito dei conteggi si calcola la quota di cui il testatore poteva disporre. Se da tali calcoli risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può agire per la riduzione entro dieci anni dalla accettazione dell’eredità da parte del legittimario. L’azione di riduzione opera nel modo seguente: sono colpite per prime le disposizioni testamentarie (istituzioni di eredi e di legati), che vengono diminuite proporzionalmente, salvo che il testatore abbia diversamente disposto in previsione dell’esperimento dell’azione di riduzione;se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente ad integrare la legittima, si procede alla riduzione delle donazioni, cominciando dall’ultima in ordine di tempo e risalendo via via a quelle anteriori. Cosa accade una volta accertata la lesione della legittima? La sentenza di accoglimento dell’azione di riduzione non rappresenta per il legittimario un titolo traslativo del bene oggetto della disposizione testamentaria o della liberalità. Affinché egli consegua il bene cui ha diritto, dovrà agire contro il possessore sine causa per ottenerne la restituzione. Quest’ultimo potrebbe essere sia l’onorato testamentario o il donatario assoggettati a riduzione, sia un terzo avente causa. nel primo caso, la legge prevede che i beni immobili o beni mobili registrati restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso od ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati (c.d. effetto purgativo), salvo che la riduzione sia stata domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione (in tal caso il legittimario leso ha un mero diritto di credito verso il donatario, pari al minor valore dei beni che egli ha in restituzione) e purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione;nel secondo caso, è possibile ottenere la restituzione dal terzo avente causa, ma solo a determinate condizioni: il bene oggetto dell’attribuzione ridotta deve essere stato alienato dal donatario, dal legatario od erede;il donatario, il legatario o l’erede devono essere stati preventivamente e infruttuosamente escussi dal legittimario;non devono essere trascorsi più di vent’anni dalla trascrizione della donazione (se l’oggetto è un bene immobile);l’azione deve proporsi secondo l’ordine cronologico delle alienazioni, cominciando dall’ultima.  Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire le cose donate pagando l’equivalente in denaro.  Il terzo acquirente del donatario (e il terzo creditore ipotecario o titolare del peso gravante sull’immobile), è, dunque, nei limiti suddetti, al riparo da pretese dei legittimari del donante, salvo che questi ultimi non si avvalgano dell’istituto dell’opposizione alla donazione. L’effetto dell’opposizione è che il termine ventennale oltre il quale non è possibile chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente (ovvero non si verifica l’effetto purgativo dei pesi e delle ipoteche) rimane sospeso; anche l’opposizione è soggetta ad un’efficacia temporanea (venti anni), salva la possibilità di rinnovazione.  Se hai qualche dubbio, non esitare a contattare Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Werner Heiber da Pixabay © Riproduzione riservata

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    20 settembre 2019

    Acquisto di un immobile con provenienza donativa:...

    20/09/19 ACQUISTO DI UN IMMOBILE CON PROVENIENZA DONATIVA: LE DIECI COSE DA SAPERE. 1) PERCHE’ LA PROVENIENZA DONATIVA DI UN IMMOBILE POTREBBE ESSERE RISCHIOSA PER L’ACQUIRENTE O PER IL CREDITORE IPOTECARIO?  In base al combinato disposto degli artt. 561 e 563 c.c.come modificati a seguito della riforma con legge n. 263/2005, la circolazione di un immobile con provenienza donativa potrebbe comportare i seguenti rischi: a)chi acquista la proprietà del bene può perderla a seguito delle azioni giudiziarie del legittimario leso dalla donazione; b)il creditore ipotecario (in genere la banca che ha concesso il mutuo ipotecario garantito da ipoteca iscritta sull’immobile) può perdere la garanzia a seguito del recupero del bene libero da ipoteca da parte del legittimario leso. 2) QUALI SONO LE CONDIZIONI ED I LIMITI PER IL LEGITTIMARIO VITTORIOSO NELL’AZIONE DI RIDUZIONE DI RECUPERARE IL BENE ANCHE PRESSO GLI ACQUIRENTI DEL DONATARIO?  In primo luogo il donante non deve aver lasciato alla sua morte un patrimonio ereditario sufficiente a soddisfare le quote di tutti i legittimari. La possibilità per il legittimario leso di recuperare il bene presso i terzi acquirenti dal donatario è sottoposta, inoltre, ad ulteriori condizioni: a)la domanda di riduzione deve essere stata proposta e trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione; b)l’azione di riduzione deve essere stata proposta prima di venti anni dalla trascrizione della donazione; c)il legittimario leso dovrà previamente rivolgersi al donatario e soddisfarsi sul suo patrimonio in quanto soltanto in caso di insolvenza di quest’ultimo potrà ottenere la restituzione dell’immobile; d)il terzo acquirente, inoltre, può liberarsi dall’obbligo di restituire l’immobile pagando al legittimario l’equivalente in denaro della lesione accertata. 3) LE PROVENIENZE DONATIVE SONO TUTTE UGUALMENTE RISCHIOSE?  No, è necessario rivolgersi ad un professionista per valutare la situazione del caso concreto che comporta una profonda conoscenza della materia ed una accurata analisi della documentazione e del quadro familiare del donante. Nell’ambito della vasta gamma delle possibilità si riportano le due situazioni estreme: a)se il donante è morto da più di dieci anni e non sono state proposte e trascritte azioni di riduzione da parte dei legittimari il rischio è nullo in quanto la vicenda si è ormai consolidata; b)se il donante è ancora in vita e non sono trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione, i legittimari sono tanti ed alcuni di essi non hanno ricevuto nulla dal donante ed il patrimonio di quest’ultimo è insufficiente a soddisfare tutti, allora il rischio è altissimo. 4) IL LEGITTIMARIO PUO’ RINUNCIARE ALL’AZIONE DI RIDUZIONE? Egli non può rinunciare a tale azione prima della morte del donante altrimenti si violerebbero gli artt. 458 e 557 c.c.trattandosi della rinuncia a far valere un diritto relativo ad una successione non ancora aperta. Dopo la morte del donante il legittimario può rinunciare a tale azione. 5) IL LEGITTIMARIO PUO’ RINUNCIARE ALL’OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE? I coniugi ed i parenti in linea retta del donante possono opporsi alla donazione entro venti anni dalla stessa con atto stragiudiziale notificato e trascritto contro il donatario ed i suoi aventi causa al fine di sospendere nei loro confronti il decorso del ventennio e conservare così l’azione di restituzione contro i terzi per altri venti anni dalla data di opposizione. Tale opposizione è rinunciabile da parte del legittimario. 6) IL LEGITTIMARIO PUO’ RINUNCIARE ALL’AZIONE DI RESTITUZIONE?   Secondo autorevole dottrina ed una recente pronuncia di merito, è possibile, anche quando è in vita il donante, stante l’autonomia di tale azione da quella di riduzione. Altra parte della dottrina, tuttavia, non è concorde in quanto comunque si violerebbe il divieto dei patti successori espresso dall’art. 458 c.c..  7) QUALI SONO I RIMEDI PER NEUTRALIZZARE IL PROBLEMA DELLA PROVENIENZA DONATIVA?  a) Ampliamento convenzionale della garanzia per evizione: la si estende alla specifica ipotesi dell’evizione per vittorioso esperimento dell’azione di restituzione. b) Mutuo dissenso: donante e donatario sciolgono il contratto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c. producendosi gli effetti della risoluzione. c) Fideiussione bancaria o assicurativa: il donante presta all’acquirente fideiussione rilasciata da una banca o da una assicurazione. d) Rinuncia all’azione di restituzione: i legittimari, fermo restando il divieto della rinuncia all’azione di riduzione, anche durante la vita del donante, potrebbero rinunciare all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti. 8) SE IL PREZZO DI UNA COMPRAVENDITA E’ STATO PAGATO DA UN TERZO SI PONE UGUALMENTE IL PROBLEMA DELLA PROVENIENZA DONATIVA?  Spesso nella prassi avviene che siano i genitori dell’acquirente a versare il prezzo della compravendita direttamente al venditore. Come affermato anche dalla giurisprudenza non si pone alcun problema di possibile esercizio di azione di restituzione da parte di un legittimario leso contro il terzo acquirente del bene in quanto la suddetta operazione è da qualificarsi quale donazione indiretta  9) PER QUALI DONAZIONI SI APPLICA LA RIFORMA DEL 2005 IN ESAME?  a)Secondo una teoria la riforma si applicherebbe anche alle donazioni stipulate precedentemente al 2005 e, pertanto, una volta trascorsi venti anni dalla trascrizione dell’atto, non si porrebbero più problemi di provenienza donativa del bene. b)Seconda un’altra teoria, invece, la riforma si applicherebbe soltanto per le donazioni stipulate successivamente alla sua entrata in vigore in quanto, diversamente, non si tutelerebbero i legittimari concedendogli il tempo di legge per una eventuale opposizione alla donazione. 10) SONO PREVISTE ULTERIORI MODIFICHE LEGISLATIVE PER FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DI IMMOBILI CON PROVENIENZA DONATIVA E L’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO?  Nell’ambito della legge di bilancio 2019 la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati aveva approvato rilevanti modifiche che però al momento non sono diventate legge dello Stato. Si prevedevano le seguenti novità: a)il legittimario perde il potere di recuperare il bene libero da pesi ed ipoteche, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione; il donatario è, però, obbligato a compensare in denaro il minor valore del bene. b)I terzi acquirenti a titolo oneroso dal donatario non subiscono alcun pregiudizio dall’azione di riduzione del legittimario leso, sempre fermi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. c)Se il donatario e i terzi aventi causa sono insolventi il valore della donazione che non si può recuperare si detrae dalla massa ereditaria e rimane fermo il diritto di credito del legittimario il quale potrà farlo valere in futuro, ad esempio, agendo in via esecutiva sugli acquisti successivi compiuti dal donatario. Si passerebbe da una tutela reale ad una tutela obbligatoria per il legittimario leso. Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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