• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    29 dicembre 2017

    Innovare negli studi notarili

    Innovare negli studi notarili. Intervista con il notaio dott. Paolo Broccoli - Vision Pro n. 16/2017 Leggi l'intervista Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes.  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    29 dicembre 2017

    Cassazione: il parcheggio condominiale non è...

    Ancora una volta la Cassazione torna sul concetto di “privata dimora”...

    Scopri di più
  • News

    14 dicembre 2017

    Le Sezioni Unite pongono fine all’usura...

    Le Sezioni Unite pongono fine all’usura sopravvenuta Cassazione civile, Sez. Un., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675 Cosa cambia per il cittadino Le Sezioni Unite sbarrano in via definitiva il passaggio nel nostro ordinamento all’istituto dell’usura sopravvenuta. La questione, assai dibattuta in giurisprudenza tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, atteneva all'applicabilità delle disposizioni contenute nella Legge n. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore ai fini della determinazione dell'usurarietà del tasso. La questione, in realtà, a ben vedere, si poneva non solo per i contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della legge, ma anche per i contratti stipulati successivamente, i quali tuttavia prevedevano al momento della stipula un tasso inferiore alla soglia d’usura, superata poi nel corso del rapporto a causa della caduta dei tassi medi di mercato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Il fatto La società Alfa s.p.a. conveniva in giudizio una nota banca, chiedendo di dichiarare nulla la previsione del tasso d’interesse del 7.75% fisso semestrale, contenuto in un mutuo decennale di ingente valore, perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni della Legge n. 108/96 entrata in vigore pendente il mutuo. Alfa s.p.a., forte di ciò, chiedeva quindi il rimborso degli interessi già riscossi o almeno il rimborso di quelli eccedenti il tasso legale e il risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso di interesse successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 108/96. Le ragioni giuridiche La prima giurisprudenza sul punto, subito dopo l’entrata in vigore della Legge n. 108/96, si era orientata per l’applicabilità della stessa ai rapporti pendenti, sia pure per la sola parte successiva a tale data. Ciò aveva indotto il Legislatore di allora a intervenire con una norma di interpretazione autentica (art. 1 comma 1 D.L. n. 394/00) recante il principio per cui: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. L’intervento del Legislatore aveva creato un forte contrasto tra le Sezioni di Cassazione, divise tra chi continuava ad affermare ancora l’applicabilità della Legge n. 108/96 ai rapporti pendenti e chi al contrario la negava alla luce della norma di interpretazione autentica, che guardava esclusivamente al momento della “pattuizione” e non del “pagamento”. Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di dover aderire al secondo orientamento, che vede il giudice vincolato alla norma di interpretazione autentica, escludendo la possibilità di applicare, alla clausola contrattuale contenente il tasso di interesse divenuto usurario, sia l’istituto della nullità, o dell’inefficacia, sia il meccanismo di sostituzione automatica di clausole in base al principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei contratti di cui all’art. 1375 c.c. (secondo il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia di usura). Per tutte queste ragioni, dunque, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes   Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

    Scopri di più
  • News

    13 dicembre 2017

    L’impresa familiare e le agevolazioni fiscali

    L’impresa familiare e le agevolazioni fiscali  L’impresa familiare, disciplinata dall’art. 230 bis c.c., può definirsi come l’attività economica alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. Si tratta, a ben vedere, di un istituto che trova il fondamento in più di una norma costituzionale[1], ed a carattere residuale[2], configurabile, quindi, solo nel caso di insussistenza di un diverso rapporto giuridico. I caratteri tipizzanti di questo istituto sono: 1. La presenza dell’imprenditore, unico titolare dell’impresa ed in ciò si differenzia dalla cd. Azienda coniugale; 2. L’impresa familiare può essere costituita anche per facta concludentia, non essendo necessario uno specifico atto ai fini di una sua valida costituzione. Tuttavia, si segnala, che l’atto costitutivo risulta indispensabile per godere dei vantaggi fiscali; 3. Il diritto agli utili dei compartecipanti, che in caso di acquisto di beni si tramuta in un diritto di credito alla contitolarità degli stessi; 4. Il potere di gestione spetta solo al titolare (imprenditore), tendo conto che le decisioni concernenti gli utili, adottate a maggioranza di familiari che partecipano all’impresa, sono vincolanti solo in termini di risarcimento danni dall’imprenditore per i danni cagionati ai familiari. Chi partecipa all'impresa  L’attività dell’impresa familiare prevede, oltre alla presenza del titolare-imprenditore, anche i partecipanti all’impresa, i quali pur non divenendo titolari della stessa, offrono una collaborazione funzionale allo svolgimento dell’attività. La partecipazione spetta solo al  coniuge (o unito civilmente), i parenti entro il terzo grado (figli o discendenti, fratelli, zii e nipoti, nonni e bisnonni) e gli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi e nuore). Dunque, il soggetto unito civilmente gode, oggi, degli stessi diritti del coniuge all’interno dell’impresa familiare. Non rientrano, invece, i parenti entro il secondo grado dell’unito civilmente all’imprenditore, poiché in caso di affinità, la legge 76/2016 (cd. Cirinnà) non ha previsto l’estensione del vincolo di affinità ex art.78 c.c. anche alle unioni civili. La legge 20-5-2016, n.76, inoltre, ha aggiunto un nuovo articolo (230-ter c.c.) volto a disciplinare i diritti del convivente, secondo cui al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato. Si rammenta, per completezza, che i conviventi di fatto si distinguono dai soggetti uniti civilmente, per il fatto di non essere vincolati da alcun rapporto di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Quest’ultima ipotesi, infatti, si caratterizza per la costituzione del rapporto dinanzi ad un ufficiale di stato civile mediante apposita dichiarazione alla presenza di due testimoni. L’ufficiale incaricato provvederà poi alla registrazione nell’archivio dello stato civile. Orbene, il legislatore ha preferito dedicare al convivente di fatto un apposito articolo, consentendo così allo stesso di poter far valere i propri diritti per il lavoro prestato. Tuttavia, stante l’autonoma disciplina, non potrà concorrere alle decisioni sugli utili, né al diritto di prelazione in caso di trasferimento dell’azienda o divisione ereditaria, così come a tutti quei diritti concessi dall’art. 230 bis c.c. Ad ogni modo, bisogna affermare che l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la rilevanza fiscale del convivente di fatto, nonostante l’assenza di uno specifico richiamo nel nuovo 230 ter c.c., nell’art.5, comma 4[3], del Testo Unico delle Imposte sui Redditi[4]; pertanto, si ritiene che tale incongruenza derivi da un mero difetto di coordinamento[5]. La disciplina I partecipanti all’impresa familiare non assumono la qualifica di titolari dell’impresa, la quale rimane pur sempre un’impresa individuale. Tuttavia, la loro posizione è stata ritenuta dal legislatore ugualmente meritevole di tutela. I collaboratori, infatti, hanno diritto al mantenimento secondo le condizioni della famiglia ed al diritto agli utili e agli incrementi dell’impresa. Tali ultimi due diritti, inoltre, sono intrasferibili, anche mortis causa, tranne il caso in cui siano trasferiti in favore di altri familiari. La ratio di tale disciplina va rinvenuta nell’evitare che l’ingresso di nuovi partecipanti possa ledere i diritti degli altri compartecipanti. Dunque, l’alienazione fatta in favore di un non familiare è radicalmente nulla; l’alienazione fatta in favore di un familiare, ma senza il consenso dei compartecipi, è solo inefficace. Infine, il quinto comma dell’art 230 bis c.c. disciplina un'ipotesi di prelazione operante solo nei casi di divisione ereditaria e trasferimento d’azienda. Nel primo caso (divisione ereditaria), ci si potrà riferire solo alla successione del titolare dell’impresa (nella successione dei compartecipi potrà ricadere al massimo il diritto alla quota di liquidazione): pertanto, in caso di comunione ereditaria in cui partecipino familiari ed estranei, i primi saranno preferiti, secondo “un’assegnazione preferenziale mortis causa”. Il secondo caso (trasferimento d’azienda) determinerà, invece, una vera e propria prelazione, cioè il diritto di essere preferiti a parità di condizioni, in un’alienazione tra vivi a titolo oneroso. Avv. Vincenzo Cersosimo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes [1] Cost. artt. 1,3,29,35,36,37,46 [2] Cass. civ. sez. lav., 20157/2005 in relazione all’insussistenza della prova di un lavoro di tipo subordinato. [3] Art.5, comma 4, del D.P.R. 22dicembre 1986, n. 917 “I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente”. [4] D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917. [5] Risoluzione Agenzia Entrate 26 ottobre 2017, n.134/E. Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    10 dicembre 2017

    La crisi della convivenza: autonomia privata e...

    La crisi della convivenza: autonomia privata e clausola arbitrale - Relazione del Prof. Gianluca Sicchiero tenuta al Convegno SuperPartes del 3 novembre 2017 "Unioni civili e coppie di fatto: come si arricchisce la famiglia". Leggi l'articolo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes.  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    06 dicembre 2017

    Il Deposito prezzo e somme al Notaio

    Introduzione al Deposito prezzo e somme al Notaio  La Legge 4 agosto 2017 n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ha previsto delle importanti garanzie per le parti che vogliano acquistare un immobile o un’azienda, in particolare ha previsto che le parti possano richiedere di depositare il prezzo o altre somme al notaio a garanzia dei determinati eventi collegati alla vendita. Capita spesso che il potenziale acquirente di un bene voglia avere garanzie relative alle qualità del bene o ad imprevisti o rischi che possano coinvolgere il procedimento di vendita che va dalle trattative fino alla trascrizione dell’atto nei Registri pubblici. Oggi, con il deposito prezzo e somme al notaio, molti di questi rischi possono essere gestiti in modo efficace per aumentare la sicurezza della contrattazione. La legge ha previsto tre depositi:     •       Deposito di tributi. La prima ipotesi riguarda il versamento dei tributi di cui il notaio sia sostituto o responsabile d’imposta o comunque di spese anticipate relative ad atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale. Questo deposito è obbligatorio a differenza degli altri due che sono facoltativi, in realtà questo deposito già avveniva prima, di prassi, in sede di stipula degli atti, ma cambia la normativa a tutela dei clienti.     •       Deposito Somme e Valori per atti stipulati o da stipulare. La seconda ipotesi riguarda le somme che siano depositate presso il notaio e vadano annotate in un Registro che si chiama Registro somme e valori, connesso ad atti stipulati o da stipulare o per incarichi dell’autorità giudiziaria.     •       Deposito prezzo. La terza ipotesi è il cosiddetto deposito prezzo che introduce un potenziale e radicale cambiamento nella contrattazione immobiliare e aziendale. Queste forme di deposito sono accomunate da alcune garanzie per le parti. Vediamole nel dettaglio:     •       un conto dedicato: il notaio dovrà provvedere a versare queste somme in un conto dedicato in modo che non ci possa essere confusione tra le somme depositate e denaro personale del notaio. Il notaio sarà soggetto ad un controllo contabile per verificare il rispetto di questa normativa;     •       il conto dedicato diventa un  patrimonio separato da quello del notaio: il conto ha delle caratteristiche particolari che lo rendono uno strumento di tutela del depositante, infatti le somme su quel conto non sono pignorabili dai creditori del notaio (a differenza  di quello che poteva accadere fino ad oggi per le somme depositate sul conto del notaio), non vanno nella sua successione e non fanno parte del suo regime patrimoniale dei beni, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse. Si crea pertanto un patrimonio separato e destinato esclusivamente agli scopi determinati dal cliente in sede di deposito, patrimonio che presenta analogie con il Trust con il notaio a svolgere un ruolo analogo a quello del Trustee per la gestione delle somme allo scopo a cui sono destinate. Insomma un “Notaio quasi Trustee” con il compito di destinare le somme all’esclusivo fine per cui il cliente le ha depositate. Perciò si ha la massima garanzia che quelle somme saranno destinate agli scopi per cui sono state versate con il notaio che sarà tenuto a rispettare l’incarico ricevuto.     •       infine il notaio non può beneficiare degli interessi delle somme depositate (peraltro oggi pressoché inesistenti) che saranno destinati a fini di pubblica utilità. Cerchiamo di vedere assieme come funziona la normativa e quali tutele sono previste per le parti. Per leggere l’intero articolo clicca qui Notaio Paolo Broccoli, fondatore di FBF Notai Associati e di SuperPartes Ricordiamo che sul tema è possibile fissare un appuntamento direttamente con il notaio.   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes.  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più