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    06 dicembre 2017

    Il Deposito prezzo e somme al Notaio

    Introduzione al Deposito prezzo e somme al Notaio  La Legge 4 agosto 2017 n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ha previsto delle importanti garanzie per le parti che vogliano acquistare un immobile o un’azienda, in particolare ha previsto che le parti possano richiedere di depositare il prezzo o altre somme al notaio a garanzia dei determinati eventi collegati alla vendita. Capita spesso che il potenziale acquirente di un bene voglia avere garanzie relative alle qualità del bene o ad imprevisti o rischi che possano coinvolgere il procedimento di vendita che va dalle trattative fino alla trascrizione dell’atto nei Registri pubblici. Oggi, con il deposito prezzo e somme al notaio, molti di questi rischi possono essere gestiti in modo efficace per aumentare la sicurezza della contrattazione. La legge ha previsto tre depositi:     •       Deposito di tributi. La prima ipotesi riguarda il versamento dei tributi di cui il notaio sia sostituto o responsabile d’imposta o comunque di spese anticipate relative ad atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale. Questo deposito è obbligatorio a differenza degli altri due che sono facoltativi, in realtà questo deposito già avveniva prima, di prassi, in sede di stipula degli atti, ma cambia la normativa a tutela dei clienti.     •       Deposito Somme e Valori per atti stipulati o da stipulare. La seconda ipotesi riguarda le somme che siano depositate presso il notaio e vadano annotate in un Registro che si chiama Registro somme e valori, connesso ad atti stipulati o da stipulare o per incarichi dell’autorità giudiziaria.     •       Deposito prezzo. La terza ipotesi è il cosiddetto deposito prezzo che introduce un potenziale e radicale cambiamento nella contrattazione immobiliare e aziendale. Queste forme di deposito sono accomunate da alcune garanzie per le parti. Vediamole nel dettaglio:     •       un conto dedicato: il notaio dovrà provvedere a versare queste somme in un conto dedicato in modo che non ci possa essere confusione tra le somme depositate e denaro personale del notaio. Il notaio sarà soggetto ad un controllo contabile per verificare il rispetto di questa normativa;     •       il conto dedicato diventa un  patrimonio separato da quello del notaio: il conto ha delle caratteristiche particolari che lo rendono uno strumento di tutela del depositante, infatti le somme su quel conto non sono pignorabili dai creditori del notaio (a differenza  di quello che poteva accadere fino ad oggi per le somme depositate sul conto del notaio), non vanno nella sua successione e non fanno parte del suo regime patrimoniale dei beni, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse. Si crea pertanto un patrimonio separato e destinato esclusivamente agli scopi determinati dal cliente in sede di deposito, patrimonio che presenta analogie con il Trust con il notaio a svolgere un ruolo analogo a quello del Trustee per la gestione delle somme allo scopo a cui sono destinate. Insomma un “Notaio quasi Trustee” con il compito di destinare le somme all’esclusivo fine per cui il cliente le ha depositate. Perciò si ha la massima garanzia che quelle somme saranno destinate agli scopi per cui sono state versate con il notaio che sarà tenuto a rispettare l’incarico ricevuto.     •       infine il notaio non può beneficiare degli interessi delle somme depositate (peraltro oggi pressoché inesistenti) che saranno destinati a fini di pubblica utilità. Cerchiamo di vedere assieme come funziona la normativa e quali tutele sono previste per le parti. Per leggere l’intero articolo clicca qui Notaio Paolo Broccoli, fondatore di FBF Notai Associati e di SuperPartes Ricordiamo che sul tema è possibile fissare un appuntamento direttamente con il notaio.   Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes.  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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