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    30 agosto 2017

    Successioni: rinunzia al legato in sostituzione...

    Cassazione civile, sez. II, del 9 giugno 2017, sent. n. 14503 Cosa cambia per il cittadino La volontà  di rinunziare al legato di beni immobili, per la cui validità  è necessaria la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 n. 5 c.c., può essere dichiarata anche con l'atto di citazione con il quale il legittimario introduce l'azione di riduzione contro le disposizioni testamentarie o legali, ovvero contro le donazioni che ledono la propria quota di legittima. L'atto di citazione, ha infatti natura recettizia e, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, rispettando in toto il requisito imposto dal 1350 cc. Dunque, la rinunzia scritta non deve necessariamente intervenire prima della proposizione della domanda di riduzione. Al fine di comprensione, occorre fare un passo indietro e chiarire cosa sia un legato in sostituzione di legittima e come si possa rinunziare ad esso. Talora i testatori, per evitare il frazionamento del patrimonio da devolvere in caso di morte e per conservare i beni in famiglia, attribuiscono ai legittimari (figli, coniuge, e ascendenti se mancano i figli) un legato di somma di denaro o di bene determinati, in alternativa alla quota di legittima. Il legittimario può scegliere: può rinunziare al legato e chiedere la quota di legittima spettantegli, oppure conseguire il legato senza la possibilità  di chiedere un supplemento qualora esso sia di valore inferiore a quello della legittima. Inoltre, la mancata rinunzia del legato, non fa acquisire la qualità  di erede perciò, se da un lato è escluso il trasferimento dei debiti ereditari, dall'altro è precluso vantare ogni diritto di sorta su beni ereditari diversi da quelli attribuiti con il legato. Nessun legato ha bisogno di accettazione, né quello "standard" né quello in sostituzione di legittima nonostante le sue peculiarità , perché si acquista automaticamente al momento della morte del decuius; per lo stesso motivo, qualora il legatario non voglia il diritto, deve espressamente rinunziarvi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizio, tramite testamento olografo, aveva nominato erede universale sua nipote, lasciando alla moglie, tramite legato in sostituzione di legittima, l'usufrutto sull'intero patrimonio. La coniuge agiva con l'azione di riduzione avverso la nipote, esplicitando di non voler conseguire il legato di usufrutto ma di volere sua la quota di legittima. La Cassazione ha ritenuto che, la rinunzia al legato su beni immobili, che richiede la forma scritta ad substantiam, ben poteva essere contenuta nell'atto di citazione del giudizio. Le ragioni giuridiche La rinunzia del legato ha natura eliminativa, nel senso che è volta a rimuovere un diritto già  entrato nel patrimonio del legatario, il quale, attraverso una fictio iuris, tornerà  nell'asse ereditario "come se non fosse mai uscito" (effetto retroattivo della rinunzia). E l'atto di rinunzia, come ogni atto di disposizione su beni immobili, deve farsi per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. Premesso ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che il requisito della forma scritta possa essere soddisfatto anche dall'atto di citazione per due motivi: 1)è un atto recettizio, e quindi per dispiegare i propri effetti, deve pervenire al destinatario; 2) contenendo una procura, è anche sottoscritto. Dott.ssa Eleonora Baglivo Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    29 agosto 2017

    Posso revocare la donazione se ho già un figlio?

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 5345 del 2 marzo 2017 Cosa cambia per il cittadino. La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è un istituto previsto dall'art. 803 del Codice Civile che consente al donante di "cambiare idea" nel caso in cui, in un momento successivo all'atto di liberalità , abbia o scopra di avere figli o discendenti legittimi di cui prima ignorava l'esistenza. Tuttavia potrebbe sorgere il dubbio che il "diritto di ripensamento" possa valere anche nella diversa ipotesi in cui il "donante già  genitore" scopra l'esistenza di "altri" figli. Ma così non è, tant'è che sul punto è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione la quale, interrogandosi anche su eventuali profili di incostituzionalità  della norma, non ha ritenuto condivisibile questa opzione interpretativa, mostrando al contrario di valorizzare la ratio della disciplina codicistica, che non è quella di tutela immediata dell'interesse dei figli sopravvenuti, ma quella di tutela dell'interesse a un ripensamento in capo al donante a seguito del nascere della sua nuova veste genitoriale. Insomma, condicio sine qua non per l'applicazione della disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli, secondo la Corte, è il fatto che il donante non sia (o quanto meno non sappia di essere) già  genitore al momento della donazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto. Tizio conveniva in giudizio la moglie separata Tizia chiedendo la revocazione della donazione indiretta di un immobile (compiuta in costanza di matrimonio esistente già  una prima figlia), sul presupposto della sopravvenienza di altri figli in epoca successiva alla donazione, nati dall'unione con un'altra donna. Le ragioni giuridiche. Per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 803 c.c. (e dell'art. 804 c.c. che prevede il termine per esperire l'azione di revocazione), la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover condividere l'orientamento tradizionale, non ritenendo meritevoli di seguito le denunzie di incostituzionalità  della norma nella parte in cui non consentirebbe la revocazione per sopravvenienza di figli anche a colui che al momento della donazione sia già  genitore. La ratio della disciplina della revocazione per sopravvenienza di figli, secondo la Corte di Cassazione, deve essere individuata nella possibilità  per il donante di riconsiderare l'opportunità  dell'atto di liberalità  a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza e, dunque, in altre parole, a fronte dell'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione, con tutto ciò che ne consegue in termini di doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Secondo la Corte questa necessità  di garantire una sorta di "diritto al ripensamento" in capo al donante si giustificherebbe proprio a fronte dalla nascita di una nuova genitorialità  prima non esistente. Sul punto la Corte di Cassazione compie una delicata analisi delle ragioni che possono spingere un non-genitore a revocare una donazione una volta divenuto genitore: "la norma si spiega per la complessità  della psiche umana, presumendo il legislatore che il donante non può avere valutato adeguatamente l'interesse alla cura filiale, allorquando non abbia ancora figli, e quando quindi non ha ancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto. E' quindi evidente che (...) la preesistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo alla data della donazione, escluda il fondamento applicativo della previsione, dovendosi infatti ritenere che l'atto di liberalità  sia stato compiuto da chi già  aveva avuto modo di provare l'affetto filiale, e che quindi si è determinato a beneficiare il donatario pur nella consapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale. Questo perché, ritiene la Corte, l'interesse che il legislatore ha inteso tutelare con l'art. 803 c.c. non è quello immediato dei figli (che potrebbe sussistere anche nel caso in cui vi sia la sopravvenienza di altri figli rispetto a quelli già  esistenti al momento della donazione) ma il diverso interesse del donante ad una rimeditazione delle proprie scelte dispositive. Inoltre, opinando diversamente, si porrebbe anche il problema dell'affidamento del donatario, il cui acquisto resterebbe esposto al rischio di revocazione per tutta la vita del donante, qualora si ammettesse la possibilità  di revocazione per ogni figlio che sopravvenga. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    28 agosto 2017

    Simulazione: per la controdichiarazione non serve...

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 18204 del 24 luglio 2017 La simulazione è una situazione di apparenza giuridica creata intenzionalmente dalle parti, che normalmente dichiarano in una controdichiarazione quella che è la loro reale volontà  anche per evitare eventuali future contestazioni reciproche. Quando si tratta di donazione, che come ben noto richiede la forma dell'atto pubblico a pena di validità , può sorgere il dubbio che sia necessaria la stessa forma anche per la controdichiarazione. A sciogliere il dubbio è intervenuta la giurisprudenza di legittimità , la quale in una recente ordinanza ha escluso in tale ipotesi la necessità  della forma solenne, potendo la controdichiarazione risultare anche da un semplice documento sottoscritto dalle medesime parti ovvero da quella contro cui lo stesso è prodotto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La questione attiene a una donazione obnuziale e a una vendita, rispetto alle quali viene ora chiesto di accertare la simulazione. A sostegno della domanda due controdichiarazioni coeve ciascuna all'atto di riferimento, riportate su un unico foglio sottoscritto dalla convenuta, con cui si affermava che entrambi i trasferimenti immobiliari dovevano intendersi anche in favore del figlio della donante che si sarebbe unito in matrimonio con la convenuta. Causa dell'intestazione simulata dei beni era la situazione debitoria di quest'ultimo che non consentiva direttamente a lui l'intestazione delle proprietà. Le ragioni giuridiche Per quanto riguarda la questione giuridica analizzata, ovvero se sia necessaria o meno la forma solenne nel caso di controdichiarazioni, nel cassare con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma la sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto doversi applicare il principio di diritto per cui "dall'art. 1417 c.c., si ricava che la prova della simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta. Pertanto, la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta". Sottolinea la Corte, infatti, che già  in un lontano precedente aveva avuto modo di affermare, in relazione alle convenzioni matrimoniali, soggette anch'esse al requisito di forma dell'atto pubblico a pena di nullità , che "le controdichiarazioni per raggiungere gli effetti che sono loro propri non richiedono la forma dell'atto pubblico, poiché hanno un'obbiettività  giuridica diversa dalle mutazioni dei patti, giacché mentre queste ultime implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso, ed esigono pertanto, ad substantiam, l'atto pubblico al pari dell'atto modificato, le controdichiarazioni rappresentano invece il documento atto a constatare e a dare la prova della simulazione di un patto, e sono, quindi, destinate a rimanere segrete tra le parti". Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    25 agosto 2017

    Sezioni Unite: i luoghi di lavoro non rientrano...

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31345 del 22 giugno 2017 Le Sezioni Unite di Cassazione sono intervenute a dirimere un'annosa questione stabilendo che, ai fini della configurabilità  del delitto previsto dall'articolo 624 bis c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, "salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa". In altre parole, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'articolo 624 bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività  lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico ne' accessibili a terzi senza il consenso del titolare. In tutti gli altri casi, qualora il fatto sia commesso all'interno di un luogo di lavoro non sarà  applicabile la disciplina del furto in abitazione, ma solamente quella di furto. Nel caso di specie, in particolare, affermano le Sezioni Unite, non è emerso dagli atti di causa che il locale avesse le caratteristiche in precedenza delineate, dal momento che la somma di denaro sottratta si trovava nella cassa dell'esercizio e la macchina fotografica su un tavolo accessibile al pubblico, con conseguente esclusione della possibilità  di sussumere il fatto nel delitto di furto in abitazione ai sensi dell'art. 624 bis c.p. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Tizio si introduceva in un esercizio commerciale rompendo la finestra e asportando alcune centinaia di euro e una macchina fotografica di proprietà  del titolare dell'esercizio. Per tale fatto veniva condannato dal Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche, per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 c.p. comma 1, n. 2), decisione poi confermata anche dalla Corte di Appello di Ancona. A fronte della decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, assumendo che affinché un luogo possa considerarsi privata dimora, è necessario che in concreto vi si svolgano, anche se in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, mentre nella specie si trattava di un ristorante e il fatto si era verificato in orario di chiusura dell'esercizio quando non vi erano persone presenti. La Quinta Sezione penale rimetteva, infine, la questione alle Sezioni Unite, ravvisando l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Le ragioni giuridiche Per risolvere la questione sottoposta alla loro attenzione, le Sezioni Unite ritengono che si debba partire dalla nozione stessa di "privata dimora", sottolineando come non vi sia dubbio che essa sia più ampia di quella di abitazione, ma che comunque non si possa prescindere dal tenore letterale della norma. "Dimora", nella lingua italiana, è il luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente abita e permane; deriva infatti dal latino morari (fermarsi, trattenersi, soggiornare). Secondo le Sezioni Unite basterebbe già  questo per escludere dalla nozione di dimora tutti i casi in cui ci si trovi in un luogo in modo del tutto occasionale (anche se per svolgere atti della vita privata) e senza avere alcun rapporto (tranne la presenza fisica) con il luogo medesimo. Inoltre nella descrizione della fattispecie di cui all'articolo 624-bis c.p., l'espressione "privata dimora" è preceduta dalle parole "in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte (...), che implica che si debba trattare di un luogo "destinato" a privata dimora, come a rafforzare il significato dell'espressione. Applicando queste coordinate interpretative ai luoghi di lavoro, le Sezioni Unite ritengono che, seppur non vi è dubbio che nei luoghi di lavoro il soggetto possa compiere atti della vita privata, ciò non è sufficiente di per sé per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora. Infatti, affermano le Sezioni Unite, "i luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità  di soggetti anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla intrusione altrui" e dunque "con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell'individuo".  Per tutte queste ragioni le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire all'orientamento minoritario e non a quello maggioritario che interpretava estensivamente la nozione di privata dimora, risultando di conseguenza, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, la disciplina dettata dall'articolo 624 bis c.p. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione, che è un accertamento tuttavia che deve essere compiuto dai giudici di merito. In altre parole, secondo le Sezioni Unite, "potrà , quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento)", come confermato anche dall'art. 52 comma 3 c.p., dal momento che "se, dunque, la nozione di privata dimora comprendesse, indistintamente, tutti i luoghi in cui il soggetto svolge atti della vita privata, non vi sarebbe stata alcuna necessità  di aggiungere l'articolo 52, comma 3 per estendere l'applicazione della norma anche ai luoghi di svolgimento di attività  commerciale, professionale o imprenditoriale. Evidentemente tale precisazione è stata ritenuta necessaria perché, secondo il legislatore, la nozione di privata dimora non è, in generale, comprensiva dei luoghi di lavoro". 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    22 agosto 2017

    Preliminare senza concessione edificatoria: è...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 10297 del 26 aprile 2017 Cosa cambia per il cittadino. L'art. 40 della L. 47/85 prevede la nullità  dei negozi tra vivi relativi a immobili che non contengano gli estremi della necessaria concessione edificatoria. Ma tale invalidità  si applica anche nel caso di contratti preliminari? A rispondere è la Corte di Cassazione che, in una recente sentenza, ha affermato come la nullità  trovi applicazione solamente per i contratti con effetti traslativi e, pertanto, non nel diverso caso del contratto preliminare, che, come noto, produce solamente effetti obbligatori e non traslativi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto Il promissario acquirente di un immobile aveva chiesto di dichiarare l'inadempimento del promittente venditore, con condanna al risarcimento dei danni in misura pari al doppio della caparra versata, dal momento che l'immobile era viziato da abusi edilizi insanabili, in particolare la presenza di una sopraelevazione non condonata, come confermato dal mancato parere favorevole alla domanda di concessione in sanatoria. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e la Corte d'Appello, nel confermarne la decisione, evidenziava come risultasse accertato il grave inadempimento per l'incommerciabilità  dell'immobile abusivo alla luce del rigetto dell'istanza di condono. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, evidenzia come l'art. 40 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985 preveda la nullità  per le vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, prevedendo in particolare, per quanto qui interessa, che: "gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (...) ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo". Premesso ciò, occorre però capire se l'invalidità  così chiaramente prevista dall'art. 40 sia applicabile anche in una fase, per così dire "antecedente" al trasferimento vero e proprio dell'immobile, ovvero quando si tratti ancora di contratto preliminare. Le ragioni che hanno indotto la Corte di Cassazione ad escludere tale possibilità , risiedono principalmente nel fatto che la regola prevista dall'art. 40 della Legge 47/85, in materia di controllo dell'attività  urbanistico-edilizia, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. Ciò può essere facilmente desunto, secondo la Corte, dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che, successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967. Alla luce di questa considerazione, la Corte di Cassazione evidenzia, quindi, come, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, si ritiene costituito tra le parti un valido vincolo giuridico. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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    17 agosto 2017

    Distanze minime tra fabbricati: valgono anche per...

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza n. 16268 del 30 giugno 2017 La legge prevede delle distanze minime tra le costruzioni al fine di evitare situazioni che, oltre che ledere la privacy altrui, possano mettere a rischio la sicurezza e la salute stessa delle persone creando intercapedini con scarso passaggio di aria e luce. Proprio per queste ragioni è normalmente imposto il rispetto di alcune distanze tra fabbricati, a meno che le costruzioni non siano unite o aderenti, come nel caso dei centri cittadini. La Corte di Cassazione, recentemente pronunciandosi sulla questione, ha affermato come gli obblighi in materia di distanze minime non rilevino solamente per le nuove costruzioni ma anche per gli interventi di ristrutturazione, quando quest'ultimi rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella originaria. Pertanto quando ci si trova di fronte a una ristrutturazione radicale che abbia come risultato finale quello di modificare il volume del fabbricato o la sua collocazione per un avanzamento dello stesso, non ci si potrà  considerare esonerati dal rispetto delle distanze minime, come se si trattasse in tutto e per tutto di una nuova costruzione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes Il fatto La questione riguarda l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità  di alcune finestre realizzate dai convenuti nell'immobile prospiciente e la conseguente condanna all'arretramento della costruzione e comunque al ripristino dello stato dei luoghi nonché naturalmente al risarcimento dei danni patiti. La Corte d'appello di Brescia, inizialmente, rigettava l'appello, ritenendo, in primo luogo, che solo in appello l'attore avesse dedotto che i convenuti avevano realizzato una nuova costruzione (e non una semplice ristrutturazione) e, in secondo luogo, che l'edificio dei convenuti fosse stato costruito prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, a sua volta recepito dall'articolo 22 delle N.T.A. del Piano regolatore del comune di Ghedi. Le ragioni giuridiche All'interno della decisione della Corte di Cassazione, quello che qui interessa sottolineare, è la questione dell'applicabilità  o meno della normativa in tema di distanze minime tra gli edifici anche alle ristrutturazioni. La Corte di Cassazione sul punto è stata chiara, affermando un interessante principio per cui, ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici, rientrerebbero nella nozione di "nuova costruzione"[1], a certe condizioni, anche gli interventi di ristrutturazione e non solamente le edificazioni di nuovi manufatti su area libera. In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione in questa interessante sentenza, la normativa sugli obblighi di distanza minima diverrebbe obbligatoria quando, in ragione dell'entità  delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, gli interventi sull'immobile rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes [1] Di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 sexies, anche ai fini dell'applicabilità  del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9.

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    17 agosto 2017

    10 cose da sapere prima di stipulare un mutuo

    17/08/2017Ecco 10 utili indicazioni da conoscere prima di stipulare un mutuo. Il contributo dei notai di SuperPartes alla trasparenza dei diritti dei cittadini.Maggiore conoscenza per compiere scelte consapevoli.

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    14 agosto 2017

    Usucapione: sì quando non è mera tolleranza

    Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 16414 del 4 luglio 2017 In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé sufficiente all'esercizio del possesso ad usucapionem, potendo, invece, essere conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore. Ai fini dell'usucapione è necessaria, infatti, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell'interessato attraverso un'attività  durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. L'onere della relativa prova grava su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Il fatto Veniva proposta dinanzi al Tribunale di Roma domanda di usucapione, per possesso uti domini ultraventennale, di un terreno, di cui parte attrice era proprietaria solo al 25% e su cui aveva edificato a sua cura e spese un'abitazione di tre camere e servizi. Il Tribunale di Roma dichiarava l'acquisto per intervenuta usucapione del 75% del terreno, ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione. Al contrario, a seguito di gravame, la Corte d'Appello di Roma riformava la pronuncia, rigettando la domanda di usucapione. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione ha avuto gioco facile nell'osservare come la Corte territoriale si sia correttamente attenuta al principio di diritto, costante nella giurisprudenza di legittimità , secondo cui "in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività  durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene". In applicazione di tale principio, la Corte d'appello ha affermato, all'esito della valutazione delle risultanze processuali, che non solo non vi era la prova del dominio esclusivo sull'intera res comune concretizzatosi in un'attività  incompatibile con il possesso altrui, ma anche che, da una scrittura privata antecedente, risultava che gli altri comproprietari, suddividendosi la spesa necessaria per accatastare l'immobile, non avevano per nulla inteso dismettere il loro diritto, come riconosciuto dalla stessa. Alla luce, dunque, di queste valutazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non intervenuta alcuna usucapione del terreno oggetto di compossesso. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes

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