25 febbraio 2017
Società di capitali: no al recesso ad nutum...
Massima n. 6 del luglio 2016, della Commissione diritto societario del Consiglio Notarile di Roma ("durata della società e recesso legale") Cosa cambia per il cittadino Questa recente massima del Consiglio notarile di Roma, ha accolto la tesi secondo cui si deve offrire al socio di una società di capitali, la possibilità di recedere solo nel caso di società contratta a tempo indeterminato (come dispongono l'art 2437 comma 3, e l'2473 comma 2, c.c.), senza accordare tale diritto quando la durata della società si estende a tutta la vita di uno dei soci o quando è prevista per un termine assai lungo tale da superare ogni aspettativa di vita. La questione, che vede in contrasto giurisprudenza e dottrina, attiene all'applicabilità dell'art 2285 c.c. comma 1, nella parte in cui concede al socio la possibilità di recedere quando la società è contratta "per tutta la vita di uno dei soci", alle società di capitali. L'articolo precisato, che contempla i casi di recesso ad nutum del socio, sia nell'ipotesi in cui la società è contratta a tempo interminato, sia quando lo è per tutta la vita di uno dei soci, si rivolge infatti in realtà alle società di persone. In altri termini, il socio di una società di capitali può, invocando l'applicazione in via analogica di tale disciplina, recedere anche quando la società abbia una durata commisurata alla vita di uno dei soci? Secondo questa massima notarile che, su questo punto, altro non fa che conformarsi alla giurisprudenza prevalente, NO. E fin qui,la questione è (abbastanza) pacifica. Ma la domanda che il Consiglio Notarile si pone è anche un'altra: può il socio di una società di capitali recedere liberamente quando la durata della società sia pari ad un termine assai lungo tale da superare ogni ragionevole prospettiva di vita? Se la società di capitali è contratta a tempo indeterminato, l'articolo 2437, comma 2 e l'articolo 2473, comma 3, del Codice civile concedono ai soci il diritto di recedere liberamente dalla società stessa (seppur con un preavviso di 180 giorni); quello che ci si chiede è dunque se, a questa ipotesi, sia equiparabile il caso della durata particolarmente lunga della società . Rispondendo negativamente anche a questo quesito, il Consiglio Notarile di Roma, si pone invece in contrasto con l'indirizzo della Cassazione. Quest'ultima, con un'importante pronuncia del 2013 [1], ha affermato che, nel caso in cui una Srl abbia una durata "fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto il recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato". Secondo i notai romani, invece, i soci di società di capitali non hanno diritto di recedere quando la durata della società sia determinata, ancorchè in un termine eccedente la vita dei soci. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche. Il Consiglio notarile romano motiva la tesi della non equiparabilità delle società di capitali a quelle di persone, ponendo l'accento sul dato normativo: gli articoli 2437 e 2473 c.c., accordano il recesso ad nutum solo nel caso di società costituita a tempo indeterminato, e non anche, a differenza dell'art 2285 cc., nel caso di un contratto sociale avente durata eccedente la vita di uno dei soci. Dal confronto dei testi normativi si comprende come il legislatore abbia effettuato due scelte differenti. La ratio della diversità , è da ravvisare nella differenza tipologica tra le società : quella di persone si basa sull'intuitus personae, sui soci componenti, mentre quella di capitali, sulla struttura organizzativa. "È per questo motivo - precisa la massima - che nelle società di capitali si deve fare affidamento su due opzioni nette: durata determinata senza libero recesso, da una parte, e durata indeterminata con libero recesso, dall'altra", superando l'impasse di individuare il significato ambiguo della "durata eccedente l'aspettativa di vita di un socio". D'altronde, continua la massima, la disciplina del recesso delle società di persone, rappresenta un controaltare al regime di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali che colpisce i soci, esigenza non altrettanto avvertita in quella di capitali. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo [1] Cass., Sez. I,22/4/ 2013, n. 9662.