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    07 gennaio 2024

    Amministrazione di sostegno e matrimonio

    Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2023, n. 27691, sez. I civile. In tema di amministrazione di sostegno, il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità – differenziandosi in ciò la sua condizione giuridica da quella dell’interdetto – di talché non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti, quale quella di contrarre matrimonio che, tuttavia, se disposta dal giudice, non può essere oggetto di impugnazione da parte dell’aspirante nubenda, attesa la natura personalissima del diritto in esame e l’estraneità di quest’ultima al relativo procedimento. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Tú Anh da Pixabay © Riproduzione riservata

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    01 febbraio 2022

    Requisiti per la nomina dell’amministratore di...

    Cassazione sentenza n. 29981/2020. In tema di amministrazione di sostegno, l'equilibrio della decisione deve essere garantito dalla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così de discernere le fattispecie a seconda dei casi. Se la pur riscontrata esigenza di protezione della persona, capace ma in stato di fragilità, risulta già assicurata da una rete familiare organizzata e funzionale non sarà necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, soprattutto se vi è l’opposizione dell’interessato. Se, al contrario, non vi sia per la persona alcun supporto e alcuna diversa adeguata tutela il ricorso all'istituto può essere giustificato. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    09 luglio 2020

    Caratteristiche dell’amministrazione di...

    Cassazione, sentenza 4 marzo 2020, n. 6079, sez. II civile. L’amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l’amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell’amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell’amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell’amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    23 febbraio 2017

    Amministrazione di sostegno: ricorso e scelta...

    Nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, particolare importanza viene riconosciuta alla scelta dell'amministratore di sostegno, rappresentando essa un momento particolarmente delicato dell'intera procedura. Vediamo, quindi, chi sono i soggetti che possono (o devono) proporre ricorso, qual è il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e, infine, quali sono i criteri in base ai quali deve essere effettuata la scelta della persona che rivestirà  il ruolo di amministratore di sostegno. Chi può presentare ricorso per l'amministrazione di sostegno? Vediamo innanzitutto quali sono i soggetti legittimati per legge a proporre ricorso. L'art. 406 c.c. ci dice che il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal p.m. Occorre tenere presente che, nel caso in cui il ricorso riguardi una persona già  interdetta o inabilitata, questo deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca delle altre misure. Esistono, poi, dei soggetti "obbligati" per legge a presentare ricorso al verificarsi di determinate condizioni. Questi soggetti, indicati dall'art. 406 comma 3 c.c., sono i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona. Nel caso in cui tali soggetti vengano, infatti, a conoscenza di fatti tali da rendere "opportuna" l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al p.m. Il procedimento Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare, per espressa previsione dell'art. 407 c.c., alcuni elementi contenutistici, ed in particolare: le generalità  del beneficiario; la sua dimora abituale; le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno; il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Per quanto attiene al procedimento, in cui partecipa anche il p.m., il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove necessario, nel luogo in cui questa si trova. Ma soprattutto deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e richieste e, nel caso in cui lo ritenga necessario od opportuno, può predisporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Come già  evidenziato, infatti, l'intera procedura dell'amministrazione di sostegno ruota attorno alla centralità  della persona del beneficiario ed è volta a rispettare il più possibile la sua autonomia personale. Assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 406 c.c., il giudice tutelare provvede sul ricorso, anche in caso di mancata comparizione. La decisione assunta dal giudice con il decreto di nomina però può, in ogni tempo, essere modificata o integrata, anche d'ufficio, qualora ve ne sia la necessità . Scelta dell'amministratore di sostegno. Una volta appurato che il soggetto abbisogna di un amministratore di sostegno, arriva il delicato momento in cui si deve decidere su chi far ricadere la scelta. Per quanto attiene alle modalità  di scelta, la legge è chiara nell'affermare che l'amministratore di sostegno deve essere scelto con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. In verità  anche lo stesso soggetto può designare personalmente (ed eventualmente anche revocare) un amministratore di sostegno, in previsione della propria eventuale futura incapacità , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ma nel caso in cui il soggetto non abbia proceduto personalmente alla scelta, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare deve preferire, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 comma 1 c.c.). La giurisprudenza è orientata a ritenere che non vi sia, tra i soggetti elencati, un ordine preferenziale, soprattutto in relazione al coniuge, dal momento che la legge riconosce al giudice un'ampia discrezionalità  nella scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, obbligandolo a effettuare la scelta esclusivamente in relazione agli interessi del beneficiario[1]. Va anche precisato che non possono assumere il ruolo di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in carico, il beneficiario. Infine la legge consente al giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità , e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, "di chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà  di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà  previste nel presente capo" (art. 408 comma 4 c.c.). Notaio Paolo Broccoli [1] Corte di Cassazione, sentenza n. 19596 del 26 settembre 2011.

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    04 novembre 2016

    Si estingue la procura generale in caso di...

    Sul dibattuto tema della persistente efficacia o meno della procura generale preesistente alla nomina dell'amministratore di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e ss del Codice civile, è recentemente intervenuto un decreto del Tribunale di Novara[1]. In dottrina e giurisprudenza si è a lungo discusso se la procura generale precedentemente conferita dal soggetto, poi dichiarato incapace, continuasse ad avere efficacia o meno. Sul punto si sono registrati orientamenti contrastanti sia in ordine alla stessa possibilità  di nominare un amministratore di sostegno in presenza di una già  esistente procura generale, sia in ordine all'eventuale sopravvivenza della stessa procura. Il Tribunale di Novara ha evidenziato innanzitutto come la presenza di una procura generale non sia in alcun modo ostativa alla nomina di un amministratore di sostegno, come al contrario sostenuto da coloro che ritenevano che, in tal modo, si sarebbe sostituita la volontà  del giudice a quella, già  precedentemente espressa, del soggetto. Questo naturalmente anche alla luce dell'importanza della valutazione effettuata dal giudice sulle condizioni di infermità  in cui versa il soggetto, essendo in tali casi preminente l'interesse di tutela dell'incapace e del suo patrimonio. L'accertamento di una condizione di infermità  del soggetto già  di per sè impedirebbe, infatti, la possibilità  di una vigilanza consapevole e attenta dell'operato del procuratore precedentemente istituito. E opinando diversamente si giungerebbe al paradosso di lasciare il soggetto, nonostante la sua sopravvenuta incapacità , in balìa degli effetti di una procura precedentemente conferita. Al contrario nulla vieta che sia anche lo stesso soggetto già  munito di procura generale ad assumere la veste di amministratore di sostegno, comportando, però, l'implicita rinuncia al precedente potere conferitogli con il mandato per incompatibilità  tra i due istituti e in ogni caso l'estinzione ai sensi dell'art. 1722 c.c.. L'assenza, infatti, dell'espresso richiamo da parte dell'art. 1722 c.c. all'ipotesi dell'amministrazione di sostegno nelle cause di estinzione del mandato appare essere, secondo il Tribunale, solo un mancato coordinamento tra la riforma che ha interessato l'istituto dell'amministrazione di sostegno e la disciplina del mandato. D'altronde l'attività  di amministrazione di sostegno è sottoposta, date le condizioni comprovate di incapacità  dell'amministrato, a più penetranti controlli pubblicistici e limiti operativi contenuti nel decreto di nomina, che di fatto si pongono in maniera inconciliabile con precedenti poteri conferiti in una procura generale. Nel caso di conferimento all'amministratore di sostegno di poteri di rappresentanza esclusiva sia per gli atti di ordinaria sia straordinaria amministrazione, vi sarebbe una sovrapposizione tra il contenuto del provvedimento di nomina e quello della procura tale per cui il contrasto non potrebbe che sfociare nell'estinzione di quest'ultima ai sensi dell'art. 1722 c.c. Inoltre la nomina ad amministratore di sostegno conferirebbe al già  procuratore generale la qualità  di pubblico ufficiale e sottoporrebbe quindi il suo operato al controllo dell'Autorità  giudiziaria. [1] Tribunale di Novara, decreto del 4 agosto 2016.

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