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    07 giugno 2017

    Obbligazioni pecuniarie: le Sezioni Unite fanno...

    Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016 Cosa cambia per il cittadino. Le obbligazioni pecuniarie, che si caratterizzano per avere ad oggetto una somma di denaro, sono una tipologia di obbligazioni a cui il legislatore ha dedicato una compiuta e differenziata disciplina. In particolare esse sono considerate "portabili" e come tali soggiacciono alla regola che devono essere adempiute al domicilio del creditore al momento della scadenza (art. 1182 comma 3 c.c.). Da questo deriva anche, in caso di ritardo nel loro adempimento, la mora ex re del debitore, ovvero che il debitore cada automaticamente in mora senza che sia necessario nessun atto formale in tal senso. Se la disciplina appare lineare, rimane da capire, però, se ciò sia vero sempre, ogniqualvolta vi sia un'obbligazione pecuniaria, oppure, se servano altri requisiti e in particolare quello della liquidità dell'obbligazione, ovvero che la stessa sia esattamente definita nel suo ammontare. Ed è proprio in quest'ultimo senso che si sono espresse le Sezioni Unite, intervenute a risolvere una questione processuale (competenza del giudice) che presupponeva prima però un doveroso chiarimento sul concetto di liquidità delle obbligazioni pecuniarie. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La società  Alfa s.p.a aveva convenuto in giudizio la società  Beta s.r.l. per il pagamento di una certa somma di denaro dovuta a titolo di corrispettivo per un servizio di studio e sviluppo di due linee di calzature. Nel titolo dell'obbligazione (il contratto stipulato da Alfa s.p.a. e Beta s.r.l.), però, non era contenuto l'ammontare esatto dovuto in ragione del lavoro svolto. Il giudice adito si era, dunque, in accoglimento dell'eccezione della convenuta società  Beta s.r.l., dichiarato incompetente in favore di altro Tribunale. Le ragioni giuridiche. Le Sezioni Unite hanno gioco facile nell'affermare che la disciplina delle obbligazioni pecuniarie, sub specie di luogo dell'adempimento e mora del creditore, richiede necessariamente la liquidità  dell'obbligazione stessa. In caso contrario si arriverebbe al paradosso per cui un debitore possa essere considerato in mora (con tutto ciò che ne consegue anche in termini di interessi moratori) per non aver adempiuto un'obbligazione di cui non conosce ancora l'esatto importo. Da questa semplice considerazione logica, deriva che occorre tenere distinte le diverse ipotesi di obbligazione pecuniaria liquida e obbligazione pecuniaria illiquida, dovendo ammettere la disciplina della mora ex re del 1219 c.c. solamente nel primo caso. Il requisito della liquidità  sussiste, secondo la Corte, quando la somma dovuta risulti direttamente dal titolo oppure indirettamente dallo stesso, allorchè questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata. Naturalmente qualora il titolo indichi solo i criteri di calcolo, questi devono essere tali da condurre a un unico possibile risultato mediante operazioni aritmetiche, non residuando alcun margine di scelta discrezionale. In caso contrario il credito non può essere considerato liquido "perchè quel margine di discrezionalità  non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)". Da un punto di vista processuale, ciò implica che il principio per cui la competenza va determinata in base alla domanda non può essere esteso sino al punto di consentire all'attore di dare dei fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prevista dalla legge, o di allegare fatti (ad esempio un contratto che indichi l'ammontare del credito) privi di riscontro probatorio, dovendo i presupposti della liquiditaÌ€ essere accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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