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    24 agosto 2026

    Incostituzionale il calcolo dell’imposta sulle...

    Corte Costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 89.  È illegittimo l’art. 17 d.lgs. 346/1990, relativo all’imposta di successione – nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 139/2024 – nella parte in cui consente l’uso di un tasso legale inferiore al 2,5% per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie. Secondo la Corte, il meccanismo determina effetti sproporzionati e privi di razionalità, fino a compromettere la funzione sociale del legato di rendita vitalizia, tradizionalmente collegata a finalità di gratitudine e solidarietà. La distorsione deriva dall’applicazione di coefficienti identici a quelli dell’usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell’imposta relativa all’usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell’annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un’analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l’usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all’unità, determina una notevole diminuzione dell’importo cui applicare il coefficiente. Invece, con tassi inferiori all’unità, la tassazione della rendita risulta abnorme. Il caso esaminato è emblematico: una legataria settantasettenne, destinataria di una rendita annua di 18.000 euro, avrebbe dovuto versare 216.000 euro di imposta, pari a dodici annualità, con un effetto sostanzialmente confiscatorio. La Corte ha dichiarato incostituzionali anche le norme che replicano il medesimo vizio (art. 46 d.P.R. 131/1986; art. 9, comma 4, d.lgs. 139/2024; artt. 50 e 102, comma 4, d.lgs. 123/2025). Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Buffik da Pixabay © Riproduzione riservata

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    13 agosto 2026

    Nota integrativa e prescrizione dell’ipoteca

    Cassazione, sentenza, 14 maggio 2026, n. 14250, sez. III civile.  La nota integrativa al bilancio di una società di capitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni specificamente il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezza dell’esistenza della garanzia reale sul cespite, integra un idoneo atto di riconoscimento dell’ipoteca, ai sensi dell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della prescrizione di cui all’art. 2880 c.c.. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Shahidul Alam da Pixabay © Riproduzione riservata

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    05 agosto 2026

    Comunione legale: quando l’acquisto resta un...

    Cassazione, sentenza, 28 aprile 2026, n. 11599, sez. II civile. In costanza di comunione legale tra coniugi, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno di essi, consistente in una compravendita a cui l’altro partecipi in qualità di comproprietario venditore, affinché il bene sia escluso dalla comunione ex art. 179 c.c., è necessario che l’atto rechi sia la dichiarazione del coniuge acquirente circa la natura personale dell’acquisto ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. c), d), f), sia la dichiarazione del coniuge (co-venditore) non acquirente, resa ai sensi dell’art. 179 comma 2 c.c., dovendo quest’ultima ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente, per escludere dalla comunione il bene medesimo, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale dell’acquisto (richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura), ma anche l’effettiva sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dall’art. 179, comma 1, lett. c), d), f), c.c. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di ArtDreams92 da Pixabay © Riproduzione riservata

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