Corte Costituzionale, sentenza 28 maggio 2026, n. 89. 

È illegittimo l’art. 17 d.lgs. 346/1990, relativo all’imposta di successione – nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 139/2024 – nella parte in cui consente l’uso di un tasso legale inferiore al 2,5% per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie. Secondo la Corte, il meccanismo determina effetti sproporzionati e privi di razionalità, fino a compromettere la funzione sociale del legato di rendita vitalizia, tradizionalmente collegata a finalità di gratitudine e solidarietà.

La distorsione deriva dall’applicazione di coefficienti identici a quelli dell’usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell’imposta relativa all’usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell’annualità, del valore della nuda proprietà per il tasso di interesse, un’analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l’usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo è inferiore all’unità, determina una notevole diminuzione dell’importo cui applicare il coefficiente. Invece, con tassi inferiori all’unità, la tassazione della rendita risulta abnorme.

Il caso esaminato è emblematico: una legataria settantasettenne, destinataria di una rendita annua di 18.000 euro, avrebbe dovuto versare 216.000 euro di imposta, pari a dodici annualità, con un effetto sostanzialmente confiscatorio.

La Corte ha dichiarato incostituzionali anche le norme che replicano il medesimo vizio (art. 46 d.P.R. 131/1986; art. 9, comma 4, d.lgs. 139/2024; artt. 50 e 102, comma 4, d.lgs. 123/2025).

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