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    30 novembre 2017

    Le dieci cose da sapere prima di comprare un...

    La Legge 4 agosto 2017 n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza",...

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    27 novembre 2017

    Sì all’esercizio della professione forense in...

    Cosa cambia per il cittadino Dopo un lungo e non sempre semplice iter legislativo, il 14 agosto scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 agosto 2017 n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“. Come ben noto, le finalità della norma sono quelle di rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. Moltissime le novità, incluse alcune rilevanti modifiche per gli avvocati ed in particolare la possibilità di esercitare la professione in forma societaria. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Esercizio della professione forense in forma societaria Come già evidenziato, le novità contenute nel comma 141 della nuova Legge 124/17 sono davvero rilevanti e vanno a modificare in maniera consistente quella che fino ad oggi era la disciplina della professione forense contenuta nella Legge 247/12 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), e ciò al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione. La novità senz’altro più interessante per gli avvocati attiene alla possibilità di esercitare la professione forense in forma di società di persone, di capitali e cooperative. Infatti la nuova legge prevede che “l’esercizio della professione forense è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, dove è resa anche disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E’ tuttavia espressamente vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona e una eventuale violazione in tal senso comporta di diritto l’esclusione del socio”. La legge elenca espressamente le condizioni richieste: i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Preme sottolineare che, in ogni caso, anche se si opti per l’esercizio della professione forense in forma societaria, resta sempre fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali devono assicurare per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Inoltre la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società e in ogni caso le società sono tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza. La legge prevede, infine, che la responsabilità della società e quella dei soci non escluda la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    21 novembre 2017

    Locazione: nulli i patti occulti volti ad...

    Locazione: nulli i patti occulti volti ad aumentare il canone contrattuale Cassazione Civile, sez. III, 30/09/2016 n. 19411 In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, l’art 13 comma 1 L. n. 431/1998 sanziona con nullità ogni patto occulto, a prescindere da quando esso sia intervenuto, volto a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Ne consegue che, essendo la sostituzione del prezzo contrattuale con quello effettivo da pagare, in contrasto la norma imperativa, rimane valida l’unica convenzione contrattuale originaria, oggetto di registrazione. Il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica. Il conduttore inquilino avrà pertanto diritto alla restituzione delle somme corrisposte indebitamente, pari alla differenza tra canoni contrattuali e canoni effettivamente pagati. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto Successivamente alla fine del rapporto locatizio, il conduttore agiva in giudizio per la restituzione della differenza di somma tra quanto effettivamente pagato mensilmente (500 euro) a titolo di canone locatizio e quanto invece stabilito contrattualmente (200 euro). Il proprietario convenuto si difendeva adducendo che l’accordo occulto fosse stato pattuito ab origine, contestualmente al contratto di locazione. Ragioni giuridiche Dal tenore letterale della norma, oltre che dalla sua ratio, si deduce come la nullità trovi applicazione in ogni caso di accordo di maggiorazione del canone oggetto di un procedimento simulatorio, a prescindere da se intervenga contestualmente o successivamente alla stipulazione del contratto. Il fine sotteso alla norma è infatti duplice: da un lato disincentivare l’evasione fiscale, dall’altro, tutelare la parte contrattualmente debole, il conduttore, al quale il locatore può imporre un canone maggiorato come “prezzo da pagare” per il godimento dell’immobile. In altri termini, non osta all’applicazione della L. 431/1998 la circostanza che l’accordo sia contestuale e non successivo al contratto scritto e registrato, giacché la previsione trova applicazione sia nei casi (statisticamente prevalenti) di accordo simulatorio originario sull’entità del canone, come nel caso sub specie, sia nei casi di accordo modificativo successivo che non si traduca nella stipulazione di un contratto di locazione. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/ Dott.ssa Eleonora Baglivo

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