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    09 febbraio 2021

    Lo stato legittimo dell’immobile

    Leggi l'articolo dello studio del nostro Associato Fabio Cosenza, notaio in Sasso Marconi (BO) al seguente link: https://www.notaiofabiocosenza... Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    03 novembre 2020

    Il certificato di stato legittimo per garantire...

    Il problema. Da sempre per l’acquirente uno dei principali problemi è rappresentato dalla situazione urbanistica dell’immobile al fine di non subire sanzioni amministrative che potrebbero comportare, nella peggiore delle ipotesi, l’abbattimento del bene.  Il ruolo del notaio. Il notaio, quale consulente e pubblico ufficiale, rappresentata una garanzia per il controllo delle vicende urbanistiche che hanno interessato l’immobile oggetto di compravendita. Tuttavia il suo imprescindibile ruolo si fonda sulla documentazione messa a sua disposizione e dalle dichiarazioni di parte non avendo per legge poteri accertativi.   Cosa cambia per il cittadino. Il Decreto legge 76/2020 (Decreto semplificazioni) convertito in legge n. 120/2020 ha introdotto la possibilità di allegare all’atto, a supporto del controllo di legalità effettuato dal notaio, il certificato di stato legittimo dell’immobile, cioè un documento contenente la dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato attestante l’assenza di violazioni della normativa urbanistica ed edilizia oppure la presenza di c.d. tolleranze costruttive. Lo stato legittimo. Per stato legittimo di un fabbricato si intende la regolarità dei lavori effettuati rispetto al titolo edilizio di costruzione ed a quelli, eventualmente, intervenuti successivamente. Per quanto attiene, invece, ai fabbricati realizzati quando la legge non prevedeva un titolo abilitativo, lo stato legittimo lo si desume dalle documentazioni catastali e da ogni altro elemento probante come, a titolo esemplificativo, fotografie, filmati, estratti cartografici. Le tolleranze costruttive. Spesso un fabbricato non è perfettamente conforme ai titoli edilizi ma non è detto che tali difformità determinino l’abusività del bene. La legge, infatti, consente le c.d. tolleranze costruttive cioè quelle difformità che non impediscono la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile. La legge fornisce precise indicazioni sul limite di tali difformità come, ad esempio, il mancato rispetto dell’altezza entro i limiti del 2% rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo.  L’utilità della novità legislativa. Il certificato di stato legittimo può essere utile al cittadino in molteplici occasioni come, ad esempio, in caso di: a) un intervento edilizio che si intende effettuare per il quale la pubblica amministrazione potrebbe richiedere la dimostrazione che si intervenga su una situazione legittima; b) compravendita di un fabbricato per la quale il certificato in esame può essere utile sia all’acquirente che riceverà tutte le informazioni per un acquisto sicuro e consapevole e sia per il venditore che sarà tutelato per l’ipotesi di eventuali azioni giudiziarie dell’acquirente; c) necessità di richiedere agevolazioni fiscali che presuppongano la regolarità edilizia ed urbanistica dell’immobile. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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