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    14 luglio 2020

    Trasferimento di quote sociali, intestazione...

    Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9139, sez. I civile. Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti. Infatti, la detta cessione non comporta un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è parte del negozio di cessione. Il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma dell’atto definitivo. Tale prospettiva esclude, come è evidente, che il patto fiduciario sia soggetto alla forma scritta ad substantiam o ad probationem, allorquando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali: se, infatti, il contratto di cessione di quote è a forma libera, ove pure la società sia proprietaria di immobili, resta escluso che il negozio fiduciario che lo programmi debba risultare da un contesto documentale.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    26 giugno 2020

    Legittima la clausola antidiluiton

    Secondo l'orientamento n. 186 della Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano, è legittima la clausola statutaria che, al fine di proteggere taluni soci dalla diluizione che conseguirebbe a un aumento di capitale cui essi non partecipassero, prevede l’assegnazione gratuita ai soci titolari del diritto di non diluizione, di una parte delle quote di partecipazione rinvenienti da futuri aumenti di capitale che vengano deliberati dalla società, fermo restando che i conferimenti conseguenti a questi futuri aumenti di capitale (effettuati dai soggetti che hanno proceduto alla sottoscrizione di detti aumenti di capitale) “coprano” anche le quote di partecipazione gratuitamente assegnate ai soci titolari del diritto di non diluizione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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