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    05 maggio 2026

    Alienazione della quota e limiti alla prelazione...

    Cassazione, ordinanza, 23 dicembre 2025, n. 33716, sez. III civile.  Il diritto di prelazione ex art. 732 c.c., in quanto personale ed intrasmissibile, riguarda – dal lato attivo e passivo – unicamente coloro che rivestono la qualità di coeredi al momento dell’apertura della successione, non operando, quindi, in relazione ad alienazioni che coinvolgano i successivi titolari delle quote ereditarie. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’operatività della prelazione con riguardo alla vendita di una quota ereditaria da parte dei figli dell’originaria coerede – medio tempore deceduta -, benché in favore del fratello di quest’ultima, a sua volta appartenente alla cerchia dei primi coeredi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Foto di Albert Klein da Pixabay © Riproduzione riservata

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    28 gennaio 2026

    Reintegrazione della quota di legittima

    Cassazione, ordinanza, 9 dicembre 2025, n. 32056, sez. II civile.  Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene, riferito al momento dell’ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali, cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l’esatto equivalente. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di PSD Gang da Pixabay © Riproduzione riservata

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    22 agosto 2024

    Beni donati eccedenti la quota di legittima:...

    Cassazione, sentenza, 21 giugno 2024, n. 17198, sez. civile II.  In materia di successione testamentaria, l’obbligo di collazione imposto dal testatore a tutti i legittimari deve essere rispettato anche nel caso in cui il valore dei beni donati superi la quota di legittima riservata al beneficiario. Pertanto, è necessario restituire all’eredità l’eccedenza del valore dei beni donati rispetto alla quota riservata per consentire agli altri coeredi il prelevamento delle loro spettanze. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di micaelabustamantefg da Pixabay © Riproduzione riservata

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    15 febbraio 2017

    Lesione della quota di legittima: non è solidale...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 1884 del 25 gennaio 2017 Cosa cambia per il cittadino. Quando vi è lesione della quota di legittima è possibile proporre azione di riduzione delle disposizioni testamentarie considerate lesive, al fine di chiedere la reintegrazione della quota che si assume lesa. Tale azione ha natura personale, per cui quando l'obbligo è posto a carico di più persone, la riduzione deve operarsi in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni. Ciò implica che ciascun beneficiario è tenuto a rispondere solo nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota precedentemente ricevuta. Se, ad esempio, Tizio e Caio hanno ricevuto ciascuno beni per un valore pari a 100 e la quota di legittima, riservata agli eredi legittimari per legge, risulta lesa per un valore pari a 50, entrambi saranno tenuti a restituire beni per un valore pari a 25. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. A fronte di più testamenti olografi lesivi della quota riservata ex lege ai legittimari, è stata promossa azione volta a determinare la quota disponibile e ridurre le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima. Le ragioni giuridiche. L'azione di riduzione è disciplinata dall'art. 554 c.c., il quale prevede che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cd. quota disponibile) sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima. A titolo esemplificativo, si può fare il caso di Tizio che, con testamento olografo, disponga a favore di Caio e Sempronio una quota del suo patrimonio per un valore superiore alla quota disponibile. Caio e Sempronio sono obbligati alla restituzione di una parte dei beni ricevuti in misura sufficiente a reintegrare la quota di legittima a favore e tutela dei legittimari. Ma Caio e Sempronio sono obbligati in via solidale o parziaria? Qualificare l'obbligo posto a loro carico in un senso o nell'altro ha ricadute applicative notevoli. Nel caso in cui fossero obbligati in via solidale, ciò implicherebbe l'applicazione della diversa (e più svantaggiosa) disciplina delle obbligazioni solidali. Ma la Corte di Cassazione ha detto che così non è. Essendo l'azione di riduzione un'azione di tipo personale, ciò implica che l'obbligo di reintegrazione della quota di legittima è qualificabile come obbligazione parziaria e dunque si comporta in base alle regole previste per quel tipo di obbligazione. Gli Ermellini, hanno affermato, infatti, che "quando l'obbligo di restituzione è posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità  delle rispettive attribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita". Ecco, dunque, che, in base a questo principio, Caio e Sempronio sono entrambi obbligati alla restituzione di quanto necessario a reintegrare la quota indisponibile, ma solo proporzionalmente e nei limiti del valore di cui si riduce la loro attribuzione. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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