• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    26 marzo 2024

    Divieto dei patti successori

    Il nostro ordinamento prevede che l’eredità si devolva per testamento o per legge, subentrando quest’ultima solamente laddove manchi, in tutto o in parte, una successione testamentaria. È evidente, quindi, il maggior favore che viene accordato alla volontà del testatore in ordine alla disposizione dei propri beni, volontà che può essere modificata o revocata liberamente dal soggetto fino al momento della sua morte. Per questo motivo, sono espressamente vietati dalla legge i cosiddetti “patti successori”, per tali intendendosi quei negozi giuridici bilaterali o unilaterali, che hanno ad oggetto la successione di una persona non ancora defunta. In altre parole, con il patto successorio un soggetto si accorda con un terzo circa le sorti della sua successione (quindi del suo patrimonio), quando ancora è in vita, o un terzo dispone di diritti derivanti da una successione altrui non ancora apertasi. Il fondamento del divieto si rinviene, appunto, nella libertà di testare, garantita dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento del negozio giuridico testamentario, unilaterale e modificabile/revocabile fino all’ultimo momento prima della morte: il testatore non deve essere in alcun modo condizionato nella redazione delle sue ultime volontà, ancor meno da un vero e proprio contratto il quale, inoltre, non sarebbe irrevocabile se non per mutuo consenso delle parti. Si riconoscono varie tipologie di patti successori, in particolare: Patti successori istitutivi: si configurano quando un soggetto conviene con un altro di nominarlo erede o di effettuare una determinata disposizione testamentaria a suo vantaggio;Patti successori dispositivi: riguardano gli accordi stipulati dal presunto futuro erede con un terzo in relazione a beni appartenenti ad una successione non ancora aperta;Patti successori rinunciativi: sono quelli con cui il presunto futuro erede dispone dell’eredità, rinunciandovi. È necessario che l’accordo intercorra tra il presunto erede e il soggetto che beneficia della sua rinuncia o con la persona della cui eredità si tratta;Patti successori obbligatori: sono quelli con cui un soggetto si obbliga a disporre della propria successione oppure a disporre di diritti che gli spettano su una successione non ancora aperta. I patti successori sono sempre nulli e tale nullità può essere fatta accertare da un giudice da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento: l’azione è infatti imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della trascrizione della domanda di nullità. Per i patti successori, inoltre, non è configurabile la conversione del contratto nullo: tale rimedio è previsto dalla legge e consente al contratto nullo di produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora debba ritenersi che le parti lo avrebbero concluso se avessero conosciuto la nullità. Tuttavia, proprio perché le disposizioni mortis causa possono essere contenute solo in un testamento (che si caratterizza per essere un atto spontaneo e unilaterale) tale rimedio non è esperibile per i patti successori.  L’ordinamento contempla un’unica espressa deroga al generale divieto di cui si è detto, costituita dal cosiddetto “patto di famiglia”. Il patto di famiglia è un contratto con cui un soggetto (imprenditore titolare di un’azienda o di partecipazioni societarie), denominato “disponente”, dispone della propria azienda o delle partecipazioni societarie di cui è titolare a favore di uno dei suoi discendenti, denominato “assegnatario”. A tale accordo devono partecipare altresì i soggetti che sarebbero i legittimari del disponente se si aprisse la successione a causa di morte al momento della stipula del patto di famiglia (ad esempio il coniuge, i figli del disponente): infatti, questi soggetti devono essere liquidati dall’assegnatario in base al valore di quanto ricevuto dal disponente, con una somma di denaro calcolata sulla base delle quote di legittima che sarebbero spettate ai legittimari ove in quel momento si fosse aperta la successione. L’obiettivo di tale disciplina è quello di anticipare il momento del passaggio generazionale in azienda evitando la frammentazione delle imprese e delle partecipazioni societarie tra più eredi, con conseguente paralisi dell’attività di impresa e/o svalutazione delle partecipazioni stesse. Proprio per il fine perseguito, il patto di famiglia, che nella sostanza è un patto successorio, viene eccezionalmente ammesso dalla legge italiana. Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare i Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Shannon Lawford da Pixabay © Riproduzione riservata          

    Scopri di più
  • News

    03 settembre 2021

    Patto successorio: la morte deve incidere sul...

    Cassazione, sentenza n. 18198/2020. In tema di patti successori, l’atto mortis causa rilevante ai sensi dell’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicchè la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia. In relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere l’id quod superest, mentre in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    07 maggio 2021

    Esistenza patto successorio istitutivo

    Cassazione, sentenza n. 18197/2020. L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, poichè si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    10 settembre 2016

    Divieto di patto successorio

    È nullo il patto successorio intervenuto prima della morte del genitore con cui quest'ultimo, insieme ai propri figli, stabilisce le modalità  divisorie sia di beni oggetto di una futura vendita sia di beni che i figli riceveranno alla sua morte. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 14566 del 15 luglio 2016. In particolare, afferma la Corte, un tale patto è nullo per contrarietà  alla norma imperativa contenuta nell'articolo 458 c.c. che espressamente sancisce il divieto di patto successorio, ovvero quell'accordo che abbia ad oggetto la costituzione, la trasmissione o l'estinzione di diritti relativi a successioni non ancora aperte. Per stabilire se un determinato accordo rientri in tale ambito (e conseguentemente sia nullo) occorre accertare: se il vincolo giuridico con esso creato abbia avuto la specifica finalità  di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta se i beni oggetto dell'accordo siano stati considerati dai contraenti come entità  comprese nella futura successione se le parti abbiano stipulato come aventi diritto alla successione stessa se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo mortis causa. Nel caso esaminato la Corte rileva che non vi è dubbio che si tratti di un patto successorio (sub specie dispositivo). Dall'accordo si evince la precisa ed unica intenzione di disporre di un bene allo stato attuale ancora del genitore, ma che in futuro sarà  di pertinenza dei due figli, tra l'altro, unici eredi. Da ciò consegue la nullità  dell'accordo, in base a quanto previsto dalla legge. Se la successione non è ancora aperta, nullo è infatti l'accordo vertente su diritti spettanti agli eredi in relazione alla futura successione, proprio come avvenuto nel caso di specie. La ragione di tale divieto da parte del legislatore risiede nella volontà  di salvaguardare la libertà  del de cuius nel disporre dei propri averi una volta che avrà  cessato di vivere. Tale libertà  sarebbe, infatti, del tutto compromessa dall'uso in tale ambito dello strumento contrattuale (che come è noto crea vincoli obbligatori e può essere sciolto solo per mutuo consenso). Da qui dunque la nullità  di ogni accordo tra il de cuius e i futuri eredi che preveda la negoziazione inerente a diritti relativi a una successione non ancora aperta. Possono sussistere, però, delle esigenze meritevoli di attenzione, e dunque di tutela, che evidenziano la necessità  di regolare i propri assetti patrimoniali in vista della propria morte. In tali casi il legislatore fornisce ai privati tutta una serie di strumenti negoziali che, a differenza del patto successorio, sono ammessi ed anzi regolati dallo stesso legislatore. Primi tra questi ricordiamo la donazione o il patto di famiglia, con cui l'imprenditore può decidere delle sorti della propria impresa per il futuro.

    Scopri di più