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    24 marzo 2025

    Decadenza dai benefici prima casa con la vendita...

    Con la sentenza n. 5068 del 26 febbraio 2025 la Suprema Corte si è pronunciata sulla decadenza dall’agevolazione “prima casa” nel caso in cui i proprietari dell’immobile, prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto agevolato, pongano in essere un contratto di vendita a rate con patto di riservato dominio. Quando si perdono le agevolazioni “prima casa”? Le agevolazioni ottenute acquistando un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, conseguentemente, si dovranno versare le imposte precedentemente non dovute. Ciò si verifica nel caso in cui: le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano mendaci;non venga spostata la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto;l’abitazione sia venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale;non venga venduto l’immobile – già posseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa – entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile. Vendita a rate con patto di riservato dominio: dal punto di vista civilistico… La vendita con riserva di proprietà è una tipologia speciale di compravendita: essa, infatti, consente di acquistare un bene mediante pagamento a rate, con la possibilità di godere di esso fin da subito, ottenendone però la proprietà effettiva solamente con il pagamento dell’ultima rata e, dunque, con la completa corresponsione del prezzo contrattualmente pattuito. Il venditore si riserva, quindi, la proprietà del bene fino al pagamento dell’ultima rata di acquisto, avendo in tal modo la possibilità di tutelarsi dal rischio di eventuali inadempimenti o illeciti posti in essere dal compratore. … e dal punto di vista fiscale. Nonostante ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile il trasferimento della proprietà avvenga solo con il pagamento dell’ultima rata, l’art. 27 del DPR n. 131/1986 impone di equiparare la vendita a rate ad una vendita ordinaria, di modo che, ai fini dell’imposta di registro, il trasferimento della proprietà è immediato al momento della stipula del contratto. Corte di Cassazione, sentenza n. 5068 del 26 febbraio 2025. Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, gli acquirenti ottenevano in fase di registrazione le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della c.d. "prima casa" per poi, qualche mese prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato, rivendere l’immobile con contratto di vendita a rate, subordinando gli effetti della vendita all’effettivo e totale pagamento del prezzo (avvenuto circa due anni e mezzo dopo la stipula dell’atto di vendita a rate). L'Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti, pertanto, l'avviso di liquidazione dell'imposta e l’irrogazione delle sanzioni con cui revocava l’agevolazione fiscale sul presupposto che gli stessi, con l'atto di vendita con riserva della proprietà, avessero ceduto l'abitazione de qua prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisto, senza aver acquistato, entro il termine perentorio di un anno, altro immobile da adibire a propria abitazione principale in violazione di quanto disposto dal comma 4 della nota II bis della Tabella I del DPR n. 131/1986. I contribuenti ritenevano, invece, che, pur avendo stipulato l’atto di vendita prima del decorso del quinquennio, la decadenza non si fosse realizzata in quanto l’atto era condizionato al pagamento del prezzo e, dunque, solo con il versamento dell’ultima rata (avvenuto dopo i cinque anni) si era realizzato l’effetto traslativo della proprietà.  Avallando l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate e ritenendo infondato il ricorso presentato dai contribuenti, la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 27 DPR n. 131/1986, in presenza di una vendita con patto di riservato dominio, ai fini dell’imposta di registro, il trasferimento della proprietà è immediato al momento della stipula del contratto, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina civilistica secondo la quale l’effetto traslativo si ha alla data di pagamento dell'intero prezzo. Pertanto, la Suprema Corte, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il soggetto che abbia beneficiato ai fini dell'imposta di registro del beneficio prima casa decade da detto beneficio ove entro il quinquennio aliena il medesimo bene riservandosi, a garanzia della parte di prezzo dilazionato, il dominio sull'immobile, rilevando il momento della conclusione della vendita come stabilito dall' art. 27 TUR e non già il momento successivo del pagamento integrale del prezzo". Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Eglantine Shala da Pixabay © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Non puo’ essere escluso il socio moroso

    Cass, Civ., sentenza n. 1185 del 21 gennaio 2020. Nel caso di mora del socio nell’esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Trasferimento del bene dal settlor al trustee

    Cassazione n. 2897 del 7/2/20. Ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale e nel trust detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee. Pertanto, l'imposta è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza. Il trasferimento dei beni dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari del trust e, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per imposte registro, ipotecaria e catastale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    20 maggio 2020

    Inammissibile la costruzione di box o autorimesse...

    Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5059, sez. VI – 2 civile. I cortili rispetto ai quali manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale, a norma dell'art. 1117 c.c., e la loro trasformazione, sia pure solo in parte, in un'area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un'alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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