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    29 luglio 2025

    Pactum de non petendo: legittimità

    Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7942, sez. III civile.  Il “pactum de non petendo” privo di un termine finale di efficacia è illegittimo, poiché costituisce il mezzo per eludere l’applicazione delle norme imperative di cui agli artt. 2934, 2936 e 2937, comma 2, c.c. in quanto, impedendo l’estinzione del diritto per prescrizione, equivale ad una rinuncia alla stessa prima che sia compiuta e, pertanto, ne modifica la disciplina legale. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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    24 luglio 2025

    Scissione societaria: procedimento

    Cassazione, sentenza, 13 marzo 2025, n. 6675, sez. I civile.  In tema di operazioni straordinarie, la scissione societaria si perfeziona attraverso un procedimento complesso, che si avvia con la redazione e pubblicità del progetto, prosegue con la deliberazione della scissione e termina con la stipulazione del relativo atto, sottoscritto dal legale rappresentante, e solo da quest’ultimo momento l’operazione acquisisce effetti civilistici, decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese, che, ove avvenga in data successiva all’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, determina l’applicazione del nuovo art. 2506-bis c.c. in tema di responsabilità della società beneficiaria. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non abusiva la scelta di differire gli effetti della scissione, stipulando l’atto in una data tale da poter fruire della nuova disciplina più favorevole, poiché ciò corrispondeva ad una legittima opzione dell’autonomia privata. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Hiob315 da Pixabay © Riproduzione riservata

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    22 luglio 2025

    Agevolazioni “prima casa” e sentenza ex 2932...

    Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6161, sez. V.  Il presupposto del beneficio cd. prima casa, costituito dalla mancata titolarità di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, viene meno in caso di trasferimento di proprietà prodotto dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., anche se l’effetto traslativo è subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, poiché tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, bensì quale elemento essenziale intrinseco atto a ripristinare la corrispettività del contratto; ne consegue che è legittima la revoca del beneficio concesso in relazione ad altra proprietà immobiliare, sita nel medesimo comune ed acquisita dopo il passaggio in giudicato della sentenza, venendo così meno le condizioni necessarie per il suo riconoscimento ex art. 69, comma 3, della l. n. 342 del 2000 e dall’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    11 luglio 2025

    Imposta di registro e divisione ereditaria:...

    Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V.  In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, ai fini del calcolo della base imponibile, il comma 1 dell’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 detta i criteri per determinare la c.d. massa comune, distinguendo tra comunione ereditaria e comunione ordinaria in base al nesso tra l’oggetto della comunione e il titolo da cui esso deriva: nella comunione ereditaria, la massa dividenda è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dell’asse ereditario netto, nella comunione ordinaria, la massa comune è costituita dai beni risultanti dal precedente atto che abbia scontato l’imposta dei trasferimenti. Il successivo comma 4 disciplina il diverso fenomeno delle c.d. masse plurime, disponendo che le comunioni tra gli stessi soggetti, che trovano origine in titoli diversi, sono considerate come una sola comunione nel caso in cui l’ultimo acquisto di quote sia avvenuto per successione mortis causa, cosicché, in tale predetta ipotesi, ai fini dell’imposta di registro, la divisione, sebbene relativa a masse plurime, è considerata come riferibile a una sola massa. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di FlyFin Inc da Pixabay © Riproduzione riservata

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    10 luglio 2025

    Acquisto atti convegno 13.06.25

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